Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29741 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12549/2018 proposto da:
V.S., I.G.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 30, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO DI MARTINO, rappresentati e difesi
dall’avvocato STEFANO VEZZADINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 28/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata
il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata dall’avv. V.S., in proprio e anche nell’interesse dell’avv. I.G.M., l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani in data 16 febbraio 2018 con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito dalla parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente impugnava, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il decreto di liquidazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, di spese ed onorari emesso dalla Corte di Assise di Trapani in data 16 dicembre 2016 per l’attività svolta, nelle rispettive qualità difensive e di cui in atti, dalla medesima parte nell’ambito del processo penale a carico di Vi. + 1.
Per la precisione la Corte di Assise liquidava a ciascuno dei due difensori (a fronte della richiesta di liquidazione per Euro 174.813,00 delle spese da ciascuno dei due legali vantate) Euro 5.135,35 cadauno.
All’esito della svolta impugnazione il Tribunale di Trapani, con l’ordinanza oggi ricorsa innanzi a questa Corte, liquidava, in parziale accoglimento del gravame innanzi ad esso proposto, la somma di Euro 7.020,00 in favore di ciascuno dei due legali.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge (D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 12, comma 1).
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., per omessa determinazione della misura del compenso spettante in rapporto all’importanza dell’opera ed al decoro professionale.
3.- Il primo motivo del ricorso riveste carattere dirimente ed è fondato.
Al di là di ogni altra considerazione va evidenziato che il provvedimento impugnato si fonda (v.: p. 2 dell’ordinanza) sulla asserita applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1.
Orbene tale norma (la cui applicazione era peraltro legislativamente ancorata al periodo di vigenza di tariffe professionali di poi abrogate) è stata essa stessa abrogata per effetto del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, poi convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
Appare, quindi, del tutto evidente l’erroneità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso ha determinato una liquidazione sulla base della dichiarata applicazione di norma non più vigente.
Il motivo deve, pertanto, essere accolto.
4.- L’accoglimento del motivo che precede rende superfluo l’esame del secondo motivo del ricorso che deve ritenersi assorbito.
5.- Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, per nuovo esame al Giudice in dispositivo indicato.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa – in relazione al motivo accolto – il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trapani in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020