Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29741 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), L.A.

(OMISSIS), il quale agisce in proprio ed inoltre nella sua qualità

di tutore del figlio Signor L.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo

studio dell’avvocato SCARNATI RAFFAELE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VICO RENATO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei suoi legali

rappresentanti avv. T.G. e dott. S.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

Z.I., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 827/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/09/2008; R.G.N. 1426/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato RAFFAELE SCARNATI;

udito l’Avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7 ottobre 1998 C.M. ed L.A., quest’ultimo in proprio e nella qualità di tutore del figlio M., esponevano che il (OMISSIS) si trovavano a bordo della propria auto ferma al semaforo rosso fra la s.s. (OMISSIS) quando la vettura era tamponata da un autocarro appartenente ad Z.I., condotto da Sa.Ma., assicurato da Toro Spa; che a seguito dell’urto la vettura restava praticamente distrutta e tutti gli occupanti subivano lesioni personali gravi. Ciò premesso, convenivano in giudizio il Sa.

M., lo Z. e la Toro Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio il Tribunale di Bergamo accoglieva le domande attrici nei limiti di Euro 417.874,85 a favore di L.M., di Euro 104.220,89 a favore di L.A. e di Euro 65.069,20 a favore della C.. Avverso tale decisione proponevano appello gli originar attori ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 15 settembre 2008 accoglieva parzialmente l’appello proposto nei confronti dello Z. e della Toro, dichiarava inammissibile quello nei confronti di Sa.

G., + ALTRI OMESSI . Avverso la detta sentenza L.A., in proprio e nella qualità, e C.M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Spa Assicurazioni Generali, quale società incorporante la Toro Assicurazioni, la quale ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate, può tornare utile premettere che con il primo ed il terzo dei motivi di impugnazione parte ricorrente ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente in ordine alla ritenuta infondatezza della censura formulata nell’interesse di L.M. sul punto del mancato riconoscimento della riduzione di capacità lavorativa specifica ed in ordine alla infondatezza della censura avanzata da L.A. circa la sussistenza di un suo danno patrimoniale mentre con il secondo motivo di impugnazione parte ricorrente ha invece lamentato la violazione di legge, riguardo all’art. 2056 c.c., alla L. n. 39 del 1977, art. 4 ed al R.D. n. 1403 del 1922, per non avere i giudici del merito ritenuto risarcibile il danno patrimoniale conseguente all’accertata riduzione di capacità lavorativa di L.M. ad onta dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce la risarcibilità del danno patrimoniale futuro anche alla persona priva di occupazione lavorativa al momento del sinistro.

Tutto ciò premesso, ancor prima di approfondire il contenuto delle doglianze, mette conto di soffermare l’attenzione su una prima questione di carattere preliminare, sollevata dalla controricorrente, riguardo all’inammissibilità del ricorso proposto da C. M. per difetto di interesse. A riguardo, va osservato che l’eccezione de qua merita accoglimento alla luce dell’esame dei motivi di impugnazione, sopra riportati nella loro essenzialità, da cui emerge che nessuna delle doglianze investe direttamente la sfera di interessi della ricorrente C., la quale – la circostanza va rimarcata – agisce in proprio e non anche in qualità di tutore del figlio M., qualità quest’ultima spettante solo al di lei marito L.A.. Ed è appena il caso di osservare che l’interesse ad impugnare sussiste solo quando dalla decisione derivi alla parte soccombente un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante che possa e debba essere rimosso dal giudice ad quem.

Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse a un rispetto di norme che non spieghi alcuna influenza in relazione al mancato accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla C..

Passando all’esame del ricorso proposto da L.A., in proprio e nella qualità di tutore del figlio, giova sottolineare che la seconda censura proposta in ordine alle suindicate violazioni di legge non risulta però accompagnata dal prescritto quesito di diritto. E ciò, ad onta del fatto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 – nella specie, la sentenza è stata depositata il 15 settembre 2008 – i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Ciò posto, dovendo escludersi che la norma di cui all’art. 366 bis citato possa essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il motivo in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Restano da esaminare le altre due doglianze articolate, entrambe, sotto il profilo del vizio motivazionale. Con la prima di esse, L.A. ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe confermato la valutazione del giudice di primo grado, circa la mancanza di prova della riduzione della capacità lavorativa specifica del figlio M., con una motivazione insufficiente e contraddittoria mentre con l’ultima si è doluto del fatto che la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, circa la sussistenza del danno patrimoniale per l’assistenza prestata in favore del figlio, senza argomentare adeguatamente.

Entrambe le doglianze sono infondate. Quanto alla prima, torna utile sottolineare che i giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione sul rilievo, invero determinante, che il Locateli non aveva dato prova di alcuna diminuzione del livello retributivo nel passaggio alla diversa mansione svolta dopo l’incidente. Ciò posto, risulta evidente come nella specie non sussista affatto il vizio motivazionale dedotto in quanto la motivazione svolta, anche se sobria, rende in maniera chiara e coerente le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado. Ed è appena il caso di sottolineare che la motivazione, riportata nella sua essenzialità, è inoltre in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, compete al danneggiato l’onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l’infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr Cass. n. 10074/10, Cass. n. 19357/07) Quanto alla seconda, la Corte ha motivato rilevando la “totale assenza di prove circa le circostanze di fatto dedotte dall’appellante (in particolare, la necessità di assentarsi dal lavoro con corrispondente perdita patrimoniale per assicurare adeguata assistenza domiciliare al figlio M.);

neppure è stata fornita alcuna prova circa i costi che l’eventuale necessità di assistenza professionale, che si assume supplita dal genitore, avrebbero comportato. In mancanza di prova circa la sussistenza del danno nonchè di valori di riferimento, non è quindi possibile procedere ad una valutazione equitativa, che sarebbe in realtà del tutto arbitraria”.

Tutto ciò considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato adeguatamente sul merito della censura con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione, essendosi il ricorrente limitato a lamentare il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza fornire elementi concreti idonei a giustificare le ragioni della censura. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di C.M., rigetta quello di L.A.. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali, in favore dell’Assicurazioni Generali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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