Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29741 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI VIRGIGLIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EURE INOX s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico N.R., METALBRILL DI

G.A.M. & C. s.a.s. (p. iva (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del suo socio accomandatario

G.A.M., TRAFILERIE GEROSA s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del presidente R.C.M.A., e

TRAFILERIE SAN PAOLO s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del presidente R.G.N., tutte

rappresentate e difese, giusta procure speciali apposte in calce al

ricorso, dagli Avvocati Lucio Filippo Longo, Andrea Marcinkiewicz e

Marco Franzini, con i quali elettivamente domiciliano presso lo

studio del primo in Roma, alla piazza della Marina n. 1;

– ricorrenti –

contro

DERK s.r.l. in liquidazione, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, dott. C.M., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato

Piero Garavaglia, con il quale elettivamente domicilia in Roma, al

Corso d’Italia n. 97, presso lo studio dell’Avvocato Pierluigi

Navarro;

– controricorrente –

e

DERK s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore

giudiziale, dott. P.D., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato

Alessandro Camilletti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla

via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio

Imbardelli;

– controricorrente –

e

M.N., quale commissario giudiziale del concordato

preventivo di Derk s.r.l. in liquidazione; PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimati –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

DERK s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, come sopra

rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

EURE INOX s.r.l., METALBRILL DI G.A.M. & C. s.a.s.,

TRAFILERIE GEROSA s.r.l., e TRAFILERIE SAN PAOLO s.r.l., tutte come

sopra rappresentate e difese; DERK s.r.l. in liquidazione, come

sopra rappresentata e difesa; M.N., quale commissario

giudiziale del concordato preventivo di Derk s.r.l. in liquidazione;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il

20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo respingersi, previo

rigetto dell’eccezione preliminare di sua inammissibilità, il

ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale

condizionato della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato

preventivo;

udito, per le ricorrenti, l’Avv. L.F. Longo, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente Derk s.r.l. in liquidazione, l’Avv. E.

Mete, per delega dell’Avv. P. Garavaglia, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile o comunque rigettarsi l’avverso ricorso;

udito, per la controricorrente Derk s.r.l. in liquidazione e

concordato preventivo, l’Avv. F. Imbardelli, per delega dell’Avv. A.

Camilletti, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso anche in

accoglimento del proprio ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dopo una prima proposta di ammissione al concordato preventivo per cessio bonorum disattesa dal Tribunale di Milano, la Derk s.r.l. in liquidazione, con ricorso L. Fall. 25 luglio 2014, ex art. 161, chiese nuovamente al medesimo tribunale di essere ammessa alla suddetta procedura concorsuale, presentando il relativo piano. La proposta prevedeva la destinazione dell’attivo sociale, composto prevalentemente da liquidità, oltre che da crediti da riscuotere e da alcuni beni mobili, al pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari in misura stimata del 14,56% circa entro il 2015, soluzione, questa, ritenuta più conveniente del fallimento. Aperta la procedura, il 15 dicembre 2014 il commissario giudiziale designato depositò la relazione di cui all’art. 172 L. Fall., ritenendo la proposta non fattibile per mancanza di risorse sufficienti a garantire un qualche pur minimo pagamento a favore dei creditori chirografari.

1.1. Nel corso del successivo subprocedimento ex art. 173 L. Fall., la società proponente depositò fideiussioni bancarie per complessivi Euro 150.000,00, a garanzia del pagamento al ceto chirografario di una percentuale pari almeno al 3% dell’ammontare dei loro crediti. Il tribunale, pertanto, dichiarò il non luogo a provvedere sulla segnalazione del commissario giudiziale e convocò la nuova adunanza dei creditori per il 20 aprile 2015, all’esito della quale diede atto che, su un totale di creditori ammessi al voto per Euro 3.726.473, si erano espressi a favore della proposta titolari di crediti per Euro 2.819.706, sicchè ne dichiarò l’avvenuta approvazione fissando l’udienza del 9 luglio 2015 per il giudizio di omologazione. Nell’ambito di quest’ultimo si costituì la Derk s.r.l. in liquidazione, dando prova di aver regolarmente notificato il decreto a tutti i creditori dissenzienti e chiedendo l’omologazione del concordato. Anche il commissario giudiziale espresse parere favorevole all’omologazione con nota depositata il 30 giugno 2015.

1.2. Eure Inox s.r.l., Metalbrill di G.A.M. & C. s.a.s., Trafilerie E.G. & C. s.r.l., Trafilerie Gerosa s.r.l. e Trafilerie San Paolo s.r.l., creditori dissenzienti, titolari di crediti per complessivi Euro 880.992,39, pari al 23,63% dell’intero ceto creditorio, si opposero all’omologazione, assumendo: 1) l’invalidità della determina ex art. 152 L. Fall. perchè avente ad oggetto unicamente la decisione di presentare domanda di concordato e non anche le condizioni della proposta; 2) la mancanza del requisito dell’indipendenza in capo all’attestatore, risultando una sua fattiva collaborazione con gli organi della procedura, soprattutto nella redazione della situazione contabile aggiornata assunta come riferimento per l’elaborazione della proposta concordataria e del piano; 3) la mancanza di causa concreta del concordato per l’irrisorietà della percentuale pagabile ai creditori chirografari, stimata dal commissario giudiziale nello 0,29%. In particolare, secondo le opponenti, non si sarebbe potuto tener conto delle garanzie prestate dalla Derk s.r.l. in liquidazione nel corso del subprocedimento ex art. 173 L. Fall., giacchè non sarebbe stato possibile, in quella sede, modificare la proposta di concordato e necessitando, in ogni caso, una nuova relazione attestatrice. Inoltre, la percentuale del 3% pagabile ai chirografari sarebbe stata comunque irrisoria, e tale da non potersi qualificare come pagamento. Ancora, le opponenti contestarono la mancata formazione delle classi, deducendo la disomogeneità degli interessi delle banche e dei fornitori, e sostennero che la proposta non era conveniente rispetto all’alternativa fallimentare, non potendo escludersi l’astratta possibilità di esercitare azioni revocatorie, nè l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e di Interfastening Holding s.r.l., controllante di Derk s.r.l..

1.3. Con decreto del 22 luglio 2015, il tribunale milanese rigettò l’opposizione ed omologò il concordato, nominando commissario liquidatore l’Avv. P.D., e dando le disposizioni cui lo stesso avrebbe dovuto attenersi nell’adempimento del suo incarico.

2. Eure Inox s.r.l., Metalbrill di G.A.M. & C. s.a.s., Trafilerie Gerosa s.r.l. e Trafilerie San Paolo s.r.l. proposero reclamo, ex art. 183 L. Fall., ribadendo le tesi già esposte in sede di opposizione e notificandolo: alla Derk s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, nella persona del liquidatore sociale dott. C.M.; al dott. M.N., nella sua veste di commissario giudiziale del concordato preventivo di Derk s.r.l. in liquidazione; alla Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato in persona del liquidatore giudiziale Avv. P.D.; alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2.1. Costituitesi esclusivamente la Derk s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore sociale dott. C.M., e la Derk s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, nella persona del liquidatore Avv. P.D., l’adita Corte di appello di Milano, con decreto del 20 gennaio 2016, respinse il reclamo. Per quanto, qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, essa ritenne: 1) insussistente qualsivoglia legittimazione dei creditori dissenzienti a far valere eventuali irregolarità della Delib. ex art. 152 L. Fall., in ordine alla quale erano previsti un controllo di legittimità, da esercitarsi da parte del notaio e del tribunale, nonchè l’assoggettamento dell’atto medesimo alla pubblicità legale per consentire ai soci di attivare eventuali strumenti di tutela; 2) che l’attribuzione ai creditori di una modesta percentuale di soddisfacimento (nella specie pari all’3%, garantita da fideiussioni bancarie) non determinasse il venir meno della causa tipica del concordato, che è quella di garantire, seppure in maniera talvolta minimale, una percentuale di soddisfacimento ai creditori che si prospetti come alternativa migliore rispetto alla liquidazione fallimentare; 3) che l’avvenuta presentazione, nel corso dell’udienza ex art 173 L. Fall., di fideiussioni non integrasse una vera e propria modifica sostanziale della proposta concordataria, sicchè nemmeno sarebbe stato necessario un aggiornamento della relazione dell’attestatore; 4) assolutamente condivisibile la valutazione del tribunale laddove aveva ritenuto maggiormente conveniente la procedura concordataria, rispetto alle soluzioni alternative, malgrado la prima non prevedesse la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e di Interfastening Holding s.r.l., controllante di Derk s.r.l..

3. Avverso questo provvedimento, ricorrono per cassazione Eure Inox s.r.l., Metalbrill di G.A.M. & C. s.a.s., Trafilerie Gerosa s.r.l. e Trafilerie San Paolo s.r.l., affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla Derk s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore dott. C.M., e dalla Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato, in persona del liquidatore giudiziale Avv. P.D.. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato con tre motivi. Solo le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che nessun dubbio può sorgere circa l’ammissibilità dell’odierno ricorso, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato che il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poichè è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183 L. Fall., comma 1, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, il quale è, invece, proponibile (come concretamente avvenuto nella specie) avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (cfr. Cass., SU, n. 27073 del 2016). La contraria eccezione della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, dunque, va disattesa, sottolineandosi, altresì, che, con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno sancito l’insussistenza, in tali controversie, della legittimazione passiva del Pubblico Ministero (nella specie, invece, evocato in giudizio dalle odierne ricorrenti) stante l’insuperabile rilievo che la stessa è configurabile solo allorchè quest’ultimo sia titolare del potere d’impugnazione, trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque tale potere sia previsto ai sensi dell’art. 72 c.p.c.: il che sicuramente non si verifica a proposito della partecipazione del Pubblico Ministero alla procedura di concordato preventivo (cfr. Cass., SU, n. 27073 del 2016; Cass., SU, n. 9743 del 2008; Cass. n. 10808 del 1999).

2. Il primo motivo del ricorso principale prospetta “Violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., artt. 180 e 182 L. Fall. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si assume che la corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, tempestivamente proposte all’udienza di discussione del 19 novembre 2015, di carenza di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale nel giudizio di opposizione all’omologazione del concordato preventivo e di inammissibilità della doppia costituzione di Derk s.r.l. in liquidazione, con due differenti difensori.

2.1. Tale doglianza è, nel suo complesso, non meritevole di accoglimento.

2.2. Invero, il vizio motivazionale ivi denunciato deve considerarsi inammissibile, atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, qui applicabile ratione temporis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, riguarda l’omesso esame di un fatto (non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. – cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo – o anche un fatto secondario, cioè un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale. Cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017) decisivo per il giudizio (oltre che controverso tra le parti), mentre, nella specie, la questione sollevata dalle ricorrenti, afferente la configurabilità, o meno, della legittimazione processuale del liquidatore giudiziale della Derk s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo pone esclusivamente un problema di diritto.

2.3. Analoga sorte merita la prospettata censura di violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.3.1. Premesso, infatti, che la “carenza di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale” e la “inammissibilità della doppia costituzione di Derk s.r.l.” attengono alla regolare instaurazione del processo, va osservato che il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di omesso esame di domande od eccezioni di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6174 del 2018; Cass. n. 13425 del 2016; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 7406 del 2014), potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 3927 del 2002, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. n. 11919 del 2002; Cass. n. 18147 del 2002; Cass. n. 10073 del 2003; Cass. n. 12433 del 2004; Cass. n. 22860 del 2004; Cass. n. 3667 del 2006: Cass. n. 4191 del 2006; Cass. n. 321 del 2016).

2.4. Nemmeno sussiste, infine, la lamentata violazione degli artt. 180 e 182 L. Fall..

2.4.1. E’ indubbio che il liquidatore giudiziale nominato dal tribunale contestualmente all’omologazione del concordato preventivo non sia il rappresentante dei creditori concordatari (cfr. Cass. n. 14052 del 2015; Cass. n. 10724 del 2013; Cass. n. 6042 del 1978). Questa Corte, però, ha già affermato, sebbene in tema di concordato fallimentare (con decisione che, seppure risalente nel tempo, non risulta essere stata successivamente smentita), ma il corrispondente principio è agevolmente applicabile, per evidente identità di ratio, anche per l’ipotesi di omologazione di concordato preventivo, che, per effetto dell’esecutività della sentenza di omologazione del concordato fallimentare con cessione dei beni, il liquidatore nominato dal tribunale è immediatamente investito delle sue funzioni: pertanto, non inficia in alcun modo il procedimento di omologazione in grado di appello il semplice fatto che egli, quale organo preposto all’esecuzione del concordato, si costituisca in quella sede per chiedere, sulla base del parere già espresso dal commissario giudiziale e di quanti altri elementi egli stesso può fornire al giudice – il quale non è vincolato in questa materia da poteri dispositivi delle parti – che l’omologazione venga confermata (cfr. Cass. n. 6380 del 1979).

2.4.2. Alla stregua dell’appena riportata pronuncia, dunque, può agevolmente concludersi nel senso che, ove il liquidatore giudiziale nominato dal tribunale contestualmente all’omologazione del concordato preventivo partecipi, pur non essendo legittimato, al processo di appello avverso detta omologazione, tale giudizio non è nullo, mancando qualsivoglia specifica previsione normativa in tal senso, nè una ipotetica nullità sarebbe predicabile in base alla norma generale di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2.

2.5. Le esposte considerazioni sono altresì idonee ad escludere qualsivoglia fondatezza all’ulteriore doglianza afferente la doppia costituzione della Derk s.r.l. (rispettivamente, come società in liquidazione ed in concordato preventivo), senza sottacere, peraltro, che, nella specie, furono proprio le odierne ricorrenti ad evocare, nel giudizio di reclamo ex art. 183 L. Fall., oltre alla suddetta società in liquidazione, anche il liquidatore giudiziale nominato dal tribunale con il decreto di omologa del concordato ivi impugnato.

3. Il secondo motivo del ricorso principale reca “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2436 c.c., art. 152 L. Fall. e art. 161 L. Fall., comma 4, art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si sostiene che la corte milanese avrebbe condiviso, in modo affatto apodittico, le conclusioni del giudice di prime cure quanto alla insussistenza di qualsivoglia legittimazione dei creditori dissenzienti a far valere eventuali irregolarità della Delib. ex art. 152 L. Fall., perchè, quanto al resto, la sua motivazione si risolverebbe in un’unica frase, palesemente erronea come conseguenza di un prioritario errore consistito nell’aver ritenuto che la delibera suddetta fosse per legge di competenza dell’assemblea, e che nelle società a responsabilità limitata la competenza spettasse all’organo amministrativo solo se l’avesse previsto lo statuto: mentre era vero il contrario, e cioè che la delibera era per legge di competenza dell’amministratore, tranne diversa disposizione dello statuto. Da tale errore sarebbe derivato quello di ritenere che lo scopo dell’art. 152 era soltanto quello di regolamentare e distribuire, all’interno dell’organizzazione sociale, il potere decisionale e di rappresentanza con riferimento alla delicata fase di accesso ad ogni procedura concorsuale rispetto alla quale l’impresa in crisi conservi una legittimazione esclusiva o concorrente con altri soggetti. Si afferma che l’obbligatorietà dell’atto notarile e della pubblicità legale non avrebbero niente a che vedere con la regolazione del potere decisionale, “rappresentando un innegabile quid pluris”, e che la determina dell’amministratore di voler proporre domanda di concordato, corredata dalle relative condizioni, costituisce un presupposto processuale, sicchè la mancata esplicitazione, in essa, di dette condizioni avrebbe dovuto comportare la inammissibilità della proposta.

3.1. Anche tale doglianza è immeritevole di accoglimento in relazione a tutti i suoi profili.

3.1. In primo luogo, infatti, la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., al pari del vizio motivazionale ivi prospettato, sono insussistenti, avendo la corte territoriale espressamente statuito su quanto oggetto anche dell’odierno motivo di ricorso, in proposito dichiarando di “concordare con quanto deciso dal Tribunale”, il quale, a sua volta, come può evincersi dal decreto oggi impugnato – cfr. pag. 6 – aveva ritenuto, da un lato, insussistente qualsivoglia legittimazione dei creditori dissenzienti a dolersi di un’eventuale incompletezza e/o inadeguatezza della Delib. ex art. 152 L. Fall.; dall’altro, che, comunque, nella specie, “dall’atto notarile allegato la nuova proposta era sufficientemente delineata, nel suo contenuto, seppure per relationem”.

3.2. Va altresì disattesa la censura di violazione degli artt. 152 e 161 nonchè dell’art. 2346 c.c..

3.2.1. Giova premettere, in proposito, che, come è noto, ai sensi del combinato disposto dal testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, – art. 161, comma 4 e art. 152, comma 2, lett. b) e comma 3, – nelle società di capitali la proposta di concordato preventivo, salva diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, deve essere sempre deliberata dagli amministratori; in ogni caso, la decisione assunta dall’amministratore unico o la deliberazione del consiglio di amministrazione “deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c.”. Dunque, non pare possa dubitarsi che, quale che sia la composizione dell’organo gestorio (monocratico o collegiale), la decisione di proporre una proposta di concordato deve essere sempre assunta mediante verbalizzazione curata da un notaio, e ciò in quanto la legge prescrive – esattamente come nel caso delle decisioni dei soci che comportino modifiche dello statuto sociale – che la deliberazione contenente la volontà degli organi amministrativi di proporre un concordato preventivo (come anche per il concordato fallimentare) debba essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese, una volta che il medesimo notaio verbalizzante abbia “verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge”; con la decisiva precisazione (art. 2436 c.c., comma 5) che la deliberazione “non produce effetti se non dopo l’iscrizione”.

3.2.2. Scopo della suddetta disposizione, inoltre, è, evidentemente, quello di regolamentare e distribuire, all’interno dell’organizzazione sociale, il potere decisionale e di rappresentanza con riferimento alla delicata fase di “accesso” ad ogni procedura concorsuale (conservativa, liquidativa o riorganizzativa), rispetto alla quale l’impresa (fallita o in crisi) conservi una legittimazione attiva, esclusiva o anche concorrente con altri soggetti. Essa investe, quindi, tanto la scelta in sè, quanto le condizioni economico giuridiche della soluzione concordataria e dell’eventuale “piano” in concreto adottati per prevenire o eliminare lo stato di insolvenza.

3.3. Anche per le società a responsabilità limitata (quale è, appunto, la Derk), pertanto, la decisione di proporre un concordato preventivo, salvo diversa previsione statutaria, è espressamente riservata all’organo amministrativo, mentre il codice civile riserva alla competenza dei soci, oltre alle nomine di amministratori e sindaci, soltanto le delibere di approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili (art. 2479 c.c., comma 2, n. 1), nonchè quelle che comportano una modifica dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale (art. 2479 c.c., comma 2, nn. 4 e 5), tra le quali non può di certo farsi rientrare la decisione di proporre un concordato ai creditori (cfr. Cass. n. 19009 del 2017). Va, però, precisato che l’attribuzione all’organo amministrativo del potere di deliberare sulla proposta e sulle condizioni del concordato trova pur sempre un limite ove la proposta contenga profili (nel caso di specie insussistenti) di ristrutturazione o operazioni tali da richiedere l’intervento dell’assemblea (quando, ad esempio, vengano in considerazione l’aumento di capitale sociale, l’emissione di obbligazioni, il compimento di operazioni straordinarie, lo scorporo dell’azienda etc.).

3.4. Muovendo, dunque, da tali premesse, e precisandosi che l’odierna controversia riguarda un concordato preventivo domandato alla stregua di quanto sancito dall’art. 161 L. Fall., commi 1 e 2, va subito rilevato che, nella specie, le ricorrenti lamentano che “la determina del liquidatore di Derk s.r.l. non enunzia in alcun modo le “condizioni del concordato”…” (cfr. pag. 10 del ricorso).

3.4.1. Osserva, allora, il Collegio che, quanto al contenuto della determina dell’organo amministrativo, può ragionevolmente distinguersi l’ipotesi in cui essa sia adottata (come avvenuto nella specie, – cfr. amplius, pag. 15 del ricorso – incontroversa essendo la circostanza che al liquidatore della Derk s.r.l., fosse attribuito anche questo potere) da un organo amministrativo monocratico da quella in cui un siffatto organo abbia struttura collegiale.

3.4.2. Il requisito di forma (cioè il verbale notarile, non l’iscrizione al registro delle imprese, che attiene alla pubblicità degli atti societari e ne segue ratio e disciplina, qui non rilevanti) della determina, infatti, è chiaramente previsto per esigenze di certezza della decisione in considerazione della sua importanza.

3.4.2.1. Nel caso di organo monocratico, coincidente con l’organo rappresentativo della società, questa esigenza di certezza può, allora, dirsi ampiamente soddisfatta anche con una determina generica di proporre il concordato preventivo, atteso che, poi, il contenuto della proposta è rinvenibile nel ricorso, anch’esso sottoscritto dal debitore, dunque dal rappresentante legale della società (oltre che da iscrivere nel registro delle imprese): nessun senso, quindi, avrebbe, dopo la presentazione della domanda di concordato, il dichiararla inammissibile solo perchè la determina riportata nel verbale notarile non ne indicasse il contenuto, essendo ormai quest’ultimo noto, oltre che (per quanto di ulteriore specifico interesse in queste sede) certo che l’avesse deciso l’organo – nella specie, il liquidatore della Derk s.r.l., pacificamente munito del relativo potere – competente.

3.5. Diversa, invece, potrebbe essere l’ipotesi della determina di organo collegiale (consiglio di amministrazione), atteso che, in tal caso, la domanda concordataria è sottoscritta solo dal suo presidente (non da tutto il consiglio). Indugiare ulteriormente anche su tale fattispecie sarebbe, però, qui affatto ultroneo, non ricorrendo la stessa nella vicenda in esame.

3.6. Dalle esposte considerazioni deriva, pertanto, l’infondatezza anche di questo profilo del secondo motivo del ricorso principale, e, conseguentemente, l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale condizionato della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, denunciante per l’ipotesi di accoglimento del primo motivo di quello principale, la questione se, per effetto dell’introduzione, da parte del D.L. n. 82 del 2012, comma 6 dell’art. 161 L. Fall., – che consente la presentazione della domanda di concordato cd. in bianco, con riserva, cioè, di depositare successivamente la proposta ed il piano concordatario – sia ancora effettivamente sussistente l’obbligo di esplicitare, nella deliberazione ex art. 152 L. Fall., comma 2, lett. e, le condizioni della proposta concordataria.

4. Il terzo motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e 161 L. Fall., in relazione all’art. 1325 c.c., n. 2 e art. 1418 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente escluso, come in precedenza il tribunale, che una percentuale di soddisfacimento, sia pure garantita, del 3% offerta ai creditori chirografari collidesse con i principi generali in tema di causa del concordato preventivo, e, nello specifico, con le previsioni di cui all’art. 1325 c.c., n. 2 e art. 1418 c.c., comma 2, nonchè artt. 160 e 161 L. Fall.. Secondo le ricorrenti, tale percentuale sarebbe irrisoria al punto tale da escludere di poterla considerare come adempimento sia pure parziale delle obbligazioni contratte, ancorchè chirografarie, dalla Derk s.r.l. in liquidazione, e si sostiene che la percentuale minima avrebbe dovuto risultare non inferiore al 5%, come confermato dalla recente legge n. 132 del 2015, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 2015, che ha novellato l’art. 160 L. Fall., introducendo la regola che il concordato – se non si tratta di concordato con continuità aziendale – deve soddisfare i creditori nella misura minima del 20%, oltre a prevedere le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore.

4.1. Questo motivo è inammissibile.

4.1. E’ utile premettere che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel concordato con cessione dei beni (quale è quello di cui oggi si discute) l’imprenditore assume l’obbligo di porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata (cfr. Cass. n. 6022 del 2014).

4.1.1. Nella domanda di concordato con cessione, dunque, l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonchè la sua fattibilità economica, ma, a meno di un’espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l’accettazione, perchè ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria l’assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall’impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove oggetto dell’obbligazione nel concordato con cessione è unicamente l’impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore (cfr. Cass. n. 13817 del 2011 nonchè Cass., SU, n. 1521 del 2013).

4.1.2. Va, poi ricordato che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e dall’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013). Non rientra, dunque, nell’ambito del controllo predetto, un sindacato sull’aspetto pratico – economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori. La causa della procedura di concordato sopra richiamata esclude, infatti, che l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori da parte del debitore possa in qualche modo incidere sull’ammissione del concordato e d’altro canto, come si è già evidenziato, quando si tratti di proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente “l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore”, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013). Del resto, a voler ragionare diversamente (e cioè a ritenere sindacabile dal giudice la percentuale di soddisfacimento del credito indicata), si verrebbe a determinare una sottrazione ai creditori della valutazione circa la fattibilità della proposta di concordato, e ciò in contrasto con l’intenzione del legislatore, oltre che con il contenuto delle modifiche dallo stesso apportate.

4.2. Alla stregua dei suesposti principi, e rimarcandosi, nella specie, la inapplicabilità, ratione temporis, dell’attuale ultimo comma dell’art. 160 L. Fall. (introdotto dal D.L. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2015, a tenore del quale “In ogni caso, la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”), l’inammissibilità del motivo in esame appare evidente atteso che lo stesso, per come concretamente sviluppato, lungi dal contenere – come avrebbe imposto la corretta formulazione del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24298 del 2016, secondo cui, diversamente, alla Corte sarebbe impedito di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione), si risolve, essenzialmente, in una critica al complessivo giudizio espresso dalla corte a quo quanto alla idoneità della percentuale di pagamento (3%) offerta ai creditori chirografari a garantire la realizzazione della causa in concreto del concordato in esame.

4.2.1. La censura in questione, dunque, mira esclusivamente a rimettere in discussione il suddetto convincimento – che, come tale, è invece incensurabile – espresso da quella corte, da ciò conseguendone, pertanto, la sua inammissibilità, atteso che, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ad opera del provvedimento impugnato, mostra di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere le valutazioni compiute nel menzionato provvedimento, non condivise e, per ciò solo, censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4.3. Dalle esposte considerazioni deriva, altresì, l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, denunciante, per il caso di accoglimento del terzo motivo di quello principale, la questione se, in sede di omologa del concordato preventivo, il giudice possa, o meno, sindacare, ai fini della sussistenza della causa concordataria, la congruità della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori dopo che questi ultimi, debitamente informati, abbiano approvato il piano.

5. Il quarto motivo del ricorso principale prospetta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 161 L. Fall., comma 3, art. 173e art. 175 L. Fall., comma 2, art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 38 L. Fall. e artt. 115 e 116 c.p.c.”. Si sostiene che la corte a quo avrebbe, innanzitutto, erroneamente ritenuto che la prestazione delle fidejussioni, da parte del debitore concordatario, era avvenuta prima dell’udienza ex art. 173 L. Fall., fissata a seguito dell’apertura d’ufficio nel subprocedimento conseguente alle criticità del piano rilevate dal commissario, mentre, in realtà, ciò era accaduto in pendenza di quel procedimento, la cui apertura, avendo l’effetto di rendere “inoperante” la procedura di concordato, non permetteva il compimento di operazioni relative al concordato stesso. Si afferma, poi, che altrettanto erroneamente la corte lombarda aveva escluso che la presentazione, in quella sede, delle fideiussioni suddette configurasse una non più consentita modifica dell’originaria proposta concordataria.

5.1. La riportata doglianza è, nel suo complesso, non meritevole di accoglimento.

5.2. In primo luogo, osserva il Collegio che la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., meramente invocata nella rubrica del motivo ma non seguita, nella illustrazione dello stesso, da qualsivoglia effettiva censura di omessa pronuncia, è comunque insussistente, avendo la corte territoriale espressamente statuito su quanto oggetto anche dell’odierno motivo di ricorso, condividendo, in proposito (cfr. pag. 10), l’operato del tribunale. Quest’ultimo – assumendo che l’avere la proponente il concordato presentato fideiussioni, nel corso del subprocedimento ex art. 173 L. Fall., non costituiva nuova proposta, ma rafforzava e migliorava le prospettive di realizzo dei creditori in base alla proposta già depositata – aveva, invero, dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione del commissario giudiziale dalla quale aveva preso avvio il subprocedimento ex art. 173 L. Fall., destinato alla verifica delle situazioni negative segnalate dall’organo della procedura ma sul presupposto della permanenza delle ivi evidenziate criticità, le quali, invece, se, come accaduto nelle more, superate, legittimavano a pieno titolo la prosecuzione della procedura.

5.2.1. Tali considerazioni privano, peraltro, di fondamento anche la censura motivazionale esposta nel medesimo motivo.

5.3. Va, poi, osservato che, secondo la formulazione dell’art. 175 L. Fall., comma 2, nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta dal già citato D.L. n. 83 del 2015, le modifiche alla proposta di concordato sono ammissibili fino al momento di apertura delle operazioni di voto. A sua volta, il subprocedimento ex art. 173 L. Fall., investe l’accertamento dei fatti che potrebbero condurre alla revoca dell’ammissione al concordato. Nessuna norma, invece, sancisce che l’apertura del menzionato subprocedimento determini, addirittura, la sospensione della procedura di concordato, nè una siffatta affermazione è ricavabile da Cass. n. 8575 del 2015 (richiamata a pag. 23 del ricorso).

5.3.1. Se è vero, dunque, che, pendendo quel subprocedimento, la procedura di concordato non può proseguire (in particolare, non può farsi luogo all’adunanza dei creditori, che, pertanto, va all’occorrenza rinviata), perchè sarebbe inutile, ciò, però, non significa che il suo temporaneo arresto comporti, al tempo stesso, l’impossibilità, ancor prima dell’inizio delle operazioni di voto, di iniziative, meramente rafforzative e migliorative delle prospettive di realizzo dei creditori in base alla proposta già depositata, volte a superare la situazione negativa rilevata dal commissario, in conseguenza della quale si è aperto il subprocedimento che potrebbe condurre alla revoca dell’ammissione al concordato. La funzione del suddetto subprocedimento, invero, è proprio quella di accertare non solo se le criticità sussistevano al momento in cui il commissario le ha rilevate, ma anche se continuano ad esistere, essendosi in presenza di condizioni dell’azione necessarie per l’accoglimento della domanda, – che, pertanto, come è noto, è sufficiente che sussistano al momento della decisione – e non di presupposti processuali che, invece, devono esistere al momento della proposizione della domanda.

5.4. E’ indubbio, poi, che qualsiasi modifica sostanziale della proposta o del piano deve essere accompagnata dalla relazione dell’attestatore, come prevede l’art. 161 L. Fall., comma 3, ultimo periodo. E’ anche vero, però, che la relazione dell’attestatore deve riguardare, giusta l’art. 161, comma 3, primo periodo, della citata disposizione, “la veridicità dei dati aziendali” e “la fattibilità del piano”.

5.4.1. Può, allora, agevolmente osservarsi che la modifica di cui oggi si controverte (presentazione di fideiussioni) non ha alcuna connessione con i “dati aziendali” e la loro veridicità, nè attiene al piano, che non viene modificato, o quantomeno non viene modificato in maniera “sostanziale”: resta un piano di liquidazione (come quello originario, rimasto immutato), anche se integrato dalla fideiussione, la quale, essendo appunto puramente integrativa ed accessoria, non può dirsi sostanzialmente modificativa dello stesso, non imponendosi, pertanto, l’ulteriore attestazione di cui al citato art., comma 3, ultimo periodo.

6. Il quinto motivo del ricorso principale, infine, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 161 e 182 L. Fall., in relazione all’art. 1325 c.c., n. 2, art. 1418 c.c., comma 2, artt. 2393,2407,2476 e 2740 c.c., art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c.”, ascrive alla corte di appello di aver omesso di scrutinare la questione se il debitore possa (come accaduto nella specie), o meno, escludere dalla proposta di concordato con cessio bonorum proprio quelle azioni che il commissario giudiziale ha indicato come astrattamente proponibili, e se tale esclusione configuri, o non, una violazione dell’art. 2740 c.c. e la deviazione del modello concreto di concordato liquidatorio utilizzato dalla società debitrice da quello consentito dagli artt. 160 L. Fall. e ss..

6.1. La descritta censura non merita accoglimento in relazione ad entrambi i suoi profili.

6.2. Giova premettere, in proposito, che: 1) come agevolmente desumibile dal provvedimento oggi impugnato, oltre che dai rispettivi atti introduttivi di questo giudizio, le odierne ricorrenti, opponendosi all’omologazione del concordato avanti al tribunale, sostennero la minor vantaggiosità di tale procedura per il ceto creditorio, rispetto al fallimento, perchè non risultava ceduta l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori per alcuni fatti di mala gestio a loro dire ascrivibili all’organo amministrativo, con conseguente violazione del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; 2) il tribunale ritenne che, dalla relazione del commissario, non emergeva, per carenza di elementi concreti su cui basare detta azione, – prospettata dal commissario stesso solo “in termini ipotetici” e non come “frutto di un’approfondita analisi” la sussistenza di tale asserita criticità, sicchè valutò come comunque più favorevole la proposta concordataria rispetto all’alternativa del fallimento; 3) la corte territoriale rigettò (anche in parte qua) il reclamo ritenendo condivisibile il riportato giudizio rassegnato dal tribunale, così sostanzialmente sancendo che non erano risultate le condizioni di fatto per l’esercizio di quell’azione, ed altresì sottolineando che lo stesso commissario si era espresso a favore dell’omologazione del concordato. Secondo quella corte, in particolare, “Se, infatti, è vero che rientra tra i compiti primari e fondamentali del commissario giudiziale quello di evidenziare, in modo analitico e chiaro, le eventuali responsabilità in capo agli amministratori della società in concordato per violazione delle norme inerenti alla carica, è altrettanto vero che tale dovere è strettamente collegato al fine di rendere edotti i creditori di tutti i fatti rilevanti per consentire loro l’espressione di un voto consapevole anche con riferimento alle diverse discipline che regolano le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nel concordato preventivo da un lato e nel fallimento dall’altro. Il mancato avvio di azioni di responsabilità o la mancanza di presupposti per poterle avviare per carenza di specifiche informazioni, non costituisce una legittima causa di interruzione della procedura ex art. 173 L. Fall., in quanto sarà compito dei creditori esprimersi sulla convenienza economica della proposta formulata dal debitore. A ciò si deve aggiungere che l’attivo potenziale che potrebbe derivare dall’esercizio dell’azione di responsabilità sociale, in considerazione dell’assenza del previo accertamento di un danno effettivo che ne determini profili di concretezza di cui qualsiasi attivo per consentirne una valutazione deve essere fornito, dà, a maggior ragione forza alla argomentazioni svolte dal Tribunale” (cfr. pag. 11 del decreto impugnato).

6.3. Le ricorrenti censurano, oggi, il provvedimento impugnato assumendo, sostanzialmente, che non sarebbe stata ivi esaminata la questione principale da loro proposta, afferente la mancata inclusione, nella proposta concordataria della Derk s.r.l. in liquidazione, dell’azione di responsabilità sociale, e, segnatamente, se il debitore possa, o meno, escludere dalla proposta di concordato per cessio bonorum quelle azioni che il commissario ha indicato come astrattamente proponibili; che una siffatta esclusione si traduceva nella violazione dell’art. 2740 c.c. e nella deviazione del modello concreto di concordato liquidatorio utilizzato dalla società debitrice da quello consentito dagli artt. 160 L. Fall. e ss..

6.4. Tali doglianze, vanno, però, disattese.

6.4.1. Nella specie, invero, sia il tribunale che la corte di appello hanno concordemente affermato che il commissario giudiziale aveva prospettato alcune perplessità sulla condotta tenuta dagli amministratori della Derk s.r.l. ma solo in termini ipotetici e generici, e che si trattava di convinzioni che non erano il frutto di attenta analisi: assumere, invece, oggi, come preteso dalle ricorrenti, che il commissario avrebbe riconosciuto come esistenti profili di responsabilità a carico degli amministratori, implica, allora, un giudizio di merito, inammissibile in questa sede, perchè l’indagine sui fatti è sottratta al potere di questa Corte (tranne che per vizio di omessa motivazione, nella specie, però, non denunciato).

6.4.2. Sulla base della situazione di fatto accertata dai giudici di merito, dunque, diviene irrilevante, in punto di diritto, stabilire se il concordato per cessio bonorum poteva, o meno, comprendere solo una parte del patrimonio del debitore, in quanto nella odierna fattispecie, non risultando in concreto azioni di responsabilità utilmente esercitabili, tutto il patrimonio della società debitrice risultava in concreto ceduto ai creditori.

6.5. Sembra, allora, riemergere il vero ed unico tema, quello della fattibilità economica del concordato, che per definizione è riservata ai creditori e che costoro hanno qui risolto col loro voto favorevole, come peraltro adeguatamente rimarcato dalla corte territoriale (“Il mancato avvio di azioni di responsabilità o la mancanza di presupposti per poterle avviare per carenza di specifiche informazioni non costituisce una legittima causa di interruzione della procedura ex art. 173 L. Fall., in quanto sarà compito dei creditori esprimersi sulla convenienza economica della proposta formulata dal debitore”. Cfr. pag. 11 del decreto impugnato), la quale ha ulteriormente sottolineato che “l’attivo potenziale che potrebbe derivare dall’esercizio dell’azione di responsabilità sociale, in considerazione dell’assenza del previo accertamento di un danno effettivo che ne determini profili di concretezza di cui qualsiasi attivo per consentirne una valutazione deve essere fornito, dà, a maggior ragione, forza alla argomentazioni svolte dal Tribunale” (cfr. pag. 11 del medesimo decreto).

6.6. Non sussistono, dunque, i lamentati vizi di omessa pronuncia e violazioni di legge così come prospettati, con conseguente rigetto del motivo in esame ed assorbimento del terzo motivo del ricorso incidentale condizionato della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, denunciante, se eventualmente accolto il quinto motivo di quello principale, la questione della possibilità, o non, della omologazione del concordato preventivo con liquidazione dei beni ove non sia prevista l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

7. Concludendo, dunque, il ricorso principale va respinto, con assorbimento di quello incidentale condizionato della testè menzionata controricorrente, restando le spese del giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle controricorrenti a carico delle ricorrenti soccombenti, in solido tra loro, e dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico di queste ultime, in via solidale, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il loro ricorso principale proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Derk s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo. Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle medesime società, in via solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA