Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29740 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23242/2016 proposto da:

JUICE SHOES S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

THEOREMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177,

presso lo studio dell’avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3253/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Juice Shoes s.n. la sentenza n. 3253/2016 della Corte di Appllo di Roma.

Il ricorso è fondato su quatto motivi ed resistito con controricorso dall’intimata Theorema S.r.l..

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha deposito, in data 2 luglio 2020, atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il deposito del suddetto atto di rinuncia non può che comportare la declaratoria di estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

2.- Parte ricorrente, in uno all’anzidetto atto di rinuncia, ha depositato altresì documentazione concernente “visto alla rinuncia” e ” ricevute trasmissione PEC dell’11 giugno 2020″.

Il predetto “visto alla rinuncia” non può ritenersi equipollente all’accettazione formale e rituale della rinuncia notificata (tanto più in assenza di procura ad accettare in favore di chi ha espresso il suddetto mero visto).

Conseguentemente parte ricorrente rinunciante va condannata alle spese in favore della parte controricorrente, spese determinate come in dispositivo.

3.- Atteso il carattere della odierna pronuncia non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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