Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29740 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSICURATORI AL LLOYD’S DI LONDRA (OMISSIS), in persona del

Procuratore Speciale dott.ssa A.N., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio

dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SECURITALIA SPA (OMISSIS), SICURA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPERANZA SERGIO MASTROSANTI ROBERTO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

IKEA ITALIA HOLDING SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1288/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/09/2008; R.G.N. 1733/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato CATERINA GIUFFRIDA per delega;

udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli Assicuratori al Lloyd’s di Londra (sottoscrittori della nota di copertura temporanea n. BD927668/9 app. n. 5) proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale, per quanto ancora qui rileva, erano stati dichiarati tenuti a prestare per intero la garanzia assicurativa nei confronti della s.r.l. Argus e della s.r.l. La Sicura Trasporti, ritenuta dal Tribunale validamente azionata da queste ultime società (condannate, a loro volta a risarcire i danni sofferti da Ikea Italia S.p.A., a seguito di una rapina degli incassi trasportati sui furgoni di pertinenza delle società), in quanto idonea a coprire la responsabilità civile del vettore – contrariamente all’interpretazione del contratto sostenuta dai Lloyd’s, secondo cui si sarebbe trattato di un’assicurazione per conto di chi spetta stipulata a copertura dei rischi (furto, rapina) che avessero colpito le merci trasportate, nell’interesse dei proprietari di queste.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 23 settembre 2008, ha rigettato l’appello e condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di Sicuritalia S.p.A. (già Argus s.p.a.) e La Sicura Trasporti s.r.l.

Avverso quest’ultima sentenza gli Assicuratori al Lloyd’s di Londra propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si sono difese le intimate Sicuritalia S.p.A. e Sicura Trasporti s.r.l. in liquidazione con unico controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (23 settembre 2008).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1891 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali (dica la Corte Ecc.ma, alla luce delle argomentazioni esposte, se le assicurate Argus e la Sicuramente abbiano legittimamente esercitato i diritti dei terzi proprietari dei beni sottratti e dunque se nel caso all’esame non vi sia stata la lamentata violazione dell’art. 1891 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg.) che non si evince nemmeno la questione di diritto sottoposta all’esame di questa Corte; per di più, per come è reso evidente anche dal rinvio alle argomentazioni esposte, il quesito è in sè privo di qualsiasi riferimento al contratto di che trattasi ed al suo contenuto ed ai criteri di interpretazione seguiti dal giudice a quo.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dai ricorrenti con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008). Manca inoltre ogni riferimento – ritenuto necessario da precedenti di questa Corte (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono – alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alle ragioni di critica sollevate dai ricorrenti.

2.- Analoghe ragioni di inammissibilità sussistono con riferimento agli altri tre motivi, dal momento che tutti sono espressi nei termini generici già evidenziati per il primo, per come è reso evidente da quanto appresso.

2.1.- Col secondo si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto:

dica la Corte Ecc.ma se può ritenersi, alla luce delle argomentazioni esposte, se sussista in capo alle contraenti Argus e La Sicura la legittimazione ad agire nel processo avendo esse esercitato diritti dei terzi proprietari dei beni sottratti e dunque se nel caso all’esame ricorra la violazione degli artt. 100 e 1362 c.c.. in relazione al contratto stipulato ex art. 1891 c.c..

3.- Col terzo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.c., comma 5 (ante riforma) (mutatio libelli), art. 1917 c.c. e art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto:

dica la Corte Ecc.ma se può ritenersi sussistere la violazione dell’art. 183 c.p.c., n. 5 e degli artt. 1362 e 1917 c.c. laddove le contraenti Argus e La Sicura con la memoria 29. 03.95 sostituivano la domanda di garanzia e malleva ex art. 1917 c.c., cioè di risarcimento, con domanda d’indennizzo per i danni patiti a seguito della sottrazione dei valori assicurati.

4.- Col quarto si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 1893, 2697 cod. civ. e dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto:

dica la Corte Ecc.ma se può ritenersi alla luce delle argomentazioni dedotte, avendo i Lloyd’s provato l’incidenza sul calcolo del premio delle dichiarazioni inesatte rese da Argus nella compilazione del questionario relativo all’assicurazione trasporti, se sussista la lamentata violazione degli artt. 1893 e 2697 c.c. da parte della Corte d’Appello.

Tutti e tre i quesiti non presentano i caratteri richiesti dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., così come interpretato dai precedenti di questa Corte sopra richiamati e da numerosi altri conformi.

5.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato col riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nell’intitolazione di tutti e quattro i motivi, non si rinviene, in alcuno di essi, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09); per di più l’esposizione di ciascuno è svolta in modo che non sia possibile distinguere la parte relativa al vizio di violazione di legge, volta a volta, denunciato, dal vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Vanno perciò reputate inammissibili anche le censure mosse per tale ultimo vizio.

6.- La condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore delle resistenti, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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