Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29740 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22851/2014 proposto da:

(OMISSIS), e V.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via

del Vascello n. 6, presso lo studio dell’avvocato Rocchi Pierluigi,

rappresentati e difesi dall’avvocato Finzi Andrea, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS), nonchè personale del socio accomandatario

V.M., in persona del Curatore dott.ssa B.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso lo

studio dell’avvocato Manca Bitti Daniele, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

Edil.Fa.Ro S.r.l.; Cammi Group S.p.a.; T.G.; Pubblico

Ministero c/o la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1046/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 22/08/2014;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/09/2018 dal

cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto, in subordine

inammissibilità dei motivi 1 e 3;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Rocchi Pierluigi, con delega,

che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Manca Bitti Daniele che si

riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 11/2/2014, la (OMISSIS) s.a.s., nei cui confronti pendevano tre istanze di fallimento presentate da tre distinti creditori, depositava al Tribunale di Brescia domanda per l’ammissione al concordato preventivo ex art. 161 L. Fall., comma 6, riservandosi di depositare la proposta ed il piano concordatario, nonchè l’ulteriore documentazione di legge, nel termine che sarebbe stato fissato dal Tribunale; la società integrava la documentazione originariamente depositata il 28/2/2014; il Tribunale, con decreto del 4/3/2014, comunicato a mezzo fax il 5/3/2014, fissava al 14/4/2014 il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 L. Fall., commi 2 e 3, (il termine fisso di gg. 60, previsto dall’art. 161, u.c., andava a scadere sabato 12 aprile, da cui lo slittamento al 14, lunedì); il 10/4/2014, la società presentava istanza di proroga del termine, per il deposito del piano e della restante documentazione, motivando a riguardo; con decreto del 16/4/2014,comunicato a mezzo fax al procuratore della società il 18/4/2014, il Tribunale rigettava l’istanza di proroga, ritenendo che, atteso che lo stato di crisi era risalente, il tempo indubbiamente breve per predisporre la domanda di concordato era da attribuirsi all’eccessivo ritardo nel tentativo di accedere alla procedura minore; con decreto in pari data, il Tribunale, rilevata la mancata presentazione della proposta, del piano e della documentazione nel termine del 14/4/2014, visti gli art. 161 L. Fall., comma 6 e art. 162 L. Fall. , comma 2, fissava udienza in camera di consiglio per il 24/4/2014; la società presentava il 24/4/2014 documentazione, tra cui l’attestazione del piano concordatario, a firma del dott. P.A.; all’esito dell’udienza del 24/4/2014, il Tribunale, con decreto in pari data, richiamato il precedente provvedimento del 16/4/2014 e ritenuto che, in mancanza di espressa rinuncia alla domanda di concordato con riserva, non poteva ritenersi la presentazione di nuova domanda di concordato pieno in sostituzione della precedente, dichiarava l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva, ex art. 161 L. Fall., comma 6 e art. 162 L. Fall. e con coeva sentenza dichiarava il fallimento della società e personale del socio accomandatario V.M..

La società ed il socio accomandatario proponevano reclamo avverso la sentenza di fallimento ed i decreti del 4/3/2014, del 16/4/2014 e del 24/4/2014; la Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo, con sentenza del 22/8/2014.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte di merito:

1) ha escluso la lesione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, per essere stato comunicato il 18/4/2014 il decreto reiettivo dell’istanza di proroga del termine ex art. 161 L. Fall., u.c., dopo la scadenza del termine fissato al 14/4/2014 ed a distanza di otto giorni dal deposito dell’istanza di proroga, rilevando che era stato concesso col decreto del 4/3/2014 il termine massimo di sessanta giorni dal deposito della domanda, ed era corretta tale decorrenza, posto che da tale data si producono per i creditori le preclusioni di cui all’art. 168 L. Fall.; che il decreto di rigetto della richiesta di proroga era stato depositato sei giorni dopo il deposito della richiesta di proroga, presentata a ridosso del termine di scadenza dei 60 giorni e comunicato dopo solo due giorni, per cui non vi era stata alcuna delle lesioni lamentate, ed era manifestamente infondata la questione di costituzionalità fatta valere a riguardo, peraltro in modo estremamente generico;

2) ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di proroga, rilevando che dalla documentazione presentata dal Fallimento emergeva che la società era protestata dal 2013, era stato trascritto un primo pignoramento immobiliare nel (OMISSIS), seguito da altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ed anche dalla domanda di concordato con riserva emergeva che l’esercizio 2012 si era chiuso negativamente, da cui la conferma del rilievo del Tribunale, dell’evidenza da tempo dello stato di insolvenza e che a ragione della complessità della situazione, la reclamante avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per predisporre il piano concordatario;

3) ha concluso per l’inammissibilità del concordato, stante il rigetto della proroga e la produzione del piano e degli altri documenti dopo lo spirare del termine.

Ricorrono avverso detta pronuncia la (OMISSIS) e V.M., con ricorso affidato a cinque motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)Col primo mezzo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 L. Fall.; sostengono che è errata l’interpretazione della Corte del merito, di decorrenza del termine di cui all’art. 161 L. Fall., comma 6, dalla data di deposito della domanda, mentre il termine deve ritenersi decorrere dal provvedimento, anzi, dalla comunicazione dello stesso, militando a favore di detta interpretazione la formulazione letterale della norma e ragioni di ordine sistematico, dato che la concessione del termine comporta pur sempre una positiva verifica da parte del Tribunale della sussistenza dei presupposti minimi, ed è coerente con il favore del legislatore per la soluzione negoziale della crisi.

2) Col secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 161 L. Fall., in relazione al rilievo della Corte d’appello, che ha collegato la decorrenza del termine alla produzione per i creditori delle “preclusioni” di cui all’art. 168 L. Fall., mentre gli effetti della presentazione del ricorso decorrono, giusta la novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ed in ogni caso non v’è ragione di far coincidere detti termini stante le diverse finalità dagli stessi perseguite.

3)Col terzo mezzo, si denuncia la mancata pronuncia da parte della Corte d’appello sul motivo di doglianza relativo alla ritenuta inammissibilità della domanda di concordato pieno depositata dopo lo spirare del termine per l’integrazione, contestandosi altresì l’assunto che nel caso sarebbe stata necessaria la preventiva rinuncia del debitore alla domanda di concordato in bianco.

4) Col quarto mezzo, i ricorrenti si dolgono del rigetto dell’istanza di proroga, emesso dopo lo spirare del termine concesso al debitore per la presentazione del piano concordatario, così violando il diritto di difesa e di accesso alla procedura minore.

5) Col quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 161 L. Fall., artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte del merito condiviso il rilievo del Tribunale, sul fatto che l’inolvenza era risalente ed osservato che proprio la complessità della situazione avrebbe richiesto la predisposizione per tempo del piano concordatario, mentre la norma, nel prevedere che la proroga debba essere assistita dai giustificati motivi, richiede che il Giudice valuti nel merito gli specifici motivi addotti dalla parte.

I primi due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

I due motivi pongono la questione della decorrenza del termine che, volta che il debitore abbia presentato la domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ex art. 161 L. Fall., comma 6, spetta al giudice fissare e che per dettato normativo è compreso tra sessanta e centoventi giorni, o, in caso di pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, è previsto nel termine fisso di sessanta giorni (ex art. 161 L. Fall., u.c.) ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, per ambedue i casi indicati.

La tesi dei ricorrenti è chiarissima: gli stessi mettono l’accento sulla “fissazione” del termine da parte del giudice, all’esito della valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti minimi(competenza per territorio, qualità soggettiva del debitore, completezza della documentazione, insussitenza della causa ostativa ex art. 161 L. Fall., comma penultimo), sull’intento del legislatore di agevolare l’accesso alla procedura concordataria, e, di contro, obiettano che è errata la motivazione addotta dalla Corte d’appello, che ha valorizzato il collegamento tra la data di presentazione della domanda e la data di produzione dei relativi effetti per i creditori, dato che nella specie si applica la novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 33, per cui gli effetti della presentazione del ricorso per i creditori si producono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Detta tesi deve ritenersi infondata.

Occorre partire a riguardo dal rilievo di fondo che la fissazione del termine da parte del giudice va ad inserirsi in una fattispecie procedimentale che, come correttamente osserva la difesa del Fallimento, vede coinvolti anche soggetti, i creditori, che in questa prima fase, e sino all’ udienza per la dichiarazione di voto, non possono interloquire, pur subendo gli effetti protettivi della presentazione della domanda dalla pubblicazione della stessa nel registro delle imprese, che la cancelleria dispone entro il giorno successivo alla presentazione della domanda, ex art. 168, comma 1 e art. 161, comma 5, come novellati dal D.L. n. 83 del 2012 (ed a riguardo è agevole rilevare l’erroneità del riferimento della Corte d’appello alla data della mera presentazione del ricorso, dovendosi applicare ratione temporis la novella, erroneità che va emendata ex art. 384 c.p.c., comma 4).

Pur con la precisazione di cui sopra, è corretto il collegamento operato dalla Corte d’appello tra la domanda di concordato con riserva e gli effetti per i creditori, mentre diverso ed ulteriore è il profilo della consecuzione delle procedure, ex artt. 69 bis e 169 L. Fall., alla quale si riferiscono i ricorrenti.

Ed è proprio l’interpretazione sistematica della normativa, intesa alla stregua della finalità perseguita dal legislatore e del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti (del debitore ad accedere alla procedura minore e dei creditori a vedere soddisfatti i propri diritti di credito) che induce a ritenere che il termine concedibile, nel nostro caso, nella misura massima di gg. 60, decorra dalla presentazione della domanda.

E d’altra parte, a ritenere che il termine decorra dalla comunicazione del provvedimento giudiziale, si potrebbe determinare un sostanziale aggiramento delle stringenti previsioni di legge, relative alla durata massima del termine ed alla proroga dello stesso, nel caso di ritardo da parte del giudice nell’emissione del provvedimento e della cancelleria nella comunicazione dello stesso.

Vanno pertanto respinti i primi due motivi di ricorso, e va reso a riguardo il seguente principio di diritto: “Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all’art. 162 L. Fall., comma 6, come introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il termine che il giudice fissa per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 della norma cit., compreso tra sessanta e centoventi giorni, ovvero il termine fisso di giorni sessanta, previsto dal decimo comma nel caso che sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorrono dalla data di presentazione della domanda di concordato”.

Il terzo motivo è inammissibile.

Va rilevato infatti che la questione della “nuova” domanda di concordato (rectius, se il deposito della documentazione all’udienza del 24/4/2014 potesse valere quale deposito ex novo di domanda di concordato pieno in sostituzione della domanda precedente) era stata affrontata e risolta negativamente nel decreto depositato il 28/4/2014 nel senso dell’inammissibilità, in difetto di espressa rinuncia alla domanda ex art. 162 L. Fall., comma 6, ma non è stata fatta valere nel giudizio di reclamo: non ne tratta la Corte d’appello e gli stessi ricorrenti, a pag. 13 del ricorso, nel riferire del contenuto del reclamo sul punto, ne richiamano un passo, nel quale si poneva solo la questione dell’ammissibilità dell’integrazione tardiva della domanda con riserva, e non già della presentazione di una nuova domanda e della rinuncia alla precedente.

Ne consegue che non vi è stata alcuna omissione di pronuncia a riguardo da parte della Corte d’appello, dato che, per principio consolidato, ove, nel ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del giudizio di merito fosse avvenuta detta deduzione, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis tale asserzione prima di esaminare il merito di detta questione (così, tra le ultime, le pronunce 13/6/2018, n. 15430, 18/10/ 2013, n. 23675, 26/2/2007, n. 4391).

Il quarto ed il quinto mezzo vanno valutati unitariamente, in quanto strettamente collegati(il primo, attinente agli aspetti processuali, il secondo a quelli sostanziali della proroga del termine) e sono da ritenersi infondati.

I ricorrenti sostengono la violazione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla procedura, per essere stata rigettata l’istanza di proroga dopo che era spirato il termine concesso al debitore: a riguardo, va rilevato che non è prevista da alcuna disposizione di legge che la decisione del tribunale sulla richiesta di proroga debba intervenire prima dello scadere del primo termine, nè un tale principio è necessitato dal rispetto del diritto di difesa, dato che nulla impedisce al debitore di predisporre per tempo la documentazione necessaria, nè i ricorrenti possono far valere a riguardo impedimenti di mero fatto, legati alla presentazione dell’istanza di proroga a ridosso della scadenza del primo termine concesso (istanza del giovedì 10/4/2014, a fronte della scadenza del lunedì 14/4/2014), e quindi proprio ad un uso non prudentemente calibrato di quelle cadenze procedimentali dagli stessi invocate.

Quanto al profilo più propriamente “sostanzialistico” della ricorrenza dei “giustificati motivi”, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161 L. Fall., comma 6, per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c., cosicchè non è prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (in termine le pronunce del 31/3/2016, n. 6277, e del 13/6/2018, n. 15435).

E la recente pronuncia del 31/5/2018, n. 13999 ha a riguardo specificamente affermato che “il tribunale non è chiamato soltanto a verificare l’assenza di condotte abusive o di eventuali violazioni dell’obbligo di corretta gestione da parte del debitore, bensì a valutare anche l’esistenza di validi motivi posti a fondamento della richiesta di proroga. Ovviamente tali giustificati motivi non possono che consistere in fatti, indipendenti dalla volontà del debitore, che siano idonei a giustificare il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine originariamente assegnato”.

Nel caso di specie, la Corte del merito, confermando quanto ritenuto dal Tribunale nel decreto del 16/4/2014, ha rilevato come, alla stregua dei documenti allegati dal Fallimento, risultasse la società in stato di insolvenza già anteriormente al deposito delle tre istanze di fallimento, per cui, proprio a ragione della complessità della situazione invocata dai reclamanti, questi avrebbero dovuto per tempo adoperarsi per predisporre un piano concordatario.

La Corte ha pertanto escluso la ricorrenza dei “giustificati motivi” per concedere la proroga, ritenendo attribuibile alla stessa parte il ritardo nella presentazione della domanda di concordato, e tale motivazione, resa alla stregua dei documenti in atti, è dirimente, e tale da superare le giustificazioni addotte dai reclamanti.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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