Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29740 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 29740 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VARRONE LUCA

SENTENZA

sul ricorso 4591-2015 proposto da:
TURANO

FEDERICO,

(CF.TRNFRC60D24E773E), elettivamente

domiciliato in Salerno, via Michele Vernieri n. 131 rappresentato e
difeso dall’avvocato VALTER GALLONE;
– ricorrenti nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580;
– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

1

Data pubblicazione: 12/12/2017

A.C.13.10.2017
N. R.G. 04591/2015
Rel. Varrone

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’Avv. Valter Gallone.

RITENUTO IN FATTO
1.

Turano Federico propone ricorso avverso il decreto della

proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze
avente ad oggetto la domanda di riparazione per la violazione del
termine di durata ragionevole del processo ex articolo 3 I. n. 89 del
2001, in relazione ad un processo amministrativo svoltosi in un solo
grado di giudizio e durato complessivamente 16 anni e 6 mesi, ossia
dal 16 marzo 1994, data di deposito del ricorso innanzi al Tar
Campania, al 17 settembre 2010 data del deposito del ricorso

ex

legge n 89 del 2001.
2.

Il ricorrente premette che con ricorso depositato il 17

settembre 2010 presso la Corte d’Appello di Roma chiedeva che gli
venisse riconosciuto ai sensi della I. n. 89 del 2001 un indennizzo a
titolo di equa riparazione per l’ingiustificato ritardo che aveva
caratterizzato il procedimento proposto dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Campania con ricorso depositato il 16
marzo 1994, unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza.
3.

Il procedimento recante il n. 3289 del 1994 aveva ad

oggetto l’annullamento di alcuni decreti rettorali con il quale il
ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Napoli, era stato
erroneamente inquadrato ai sensi della I.n. 63 del 1989. La predetta
controversia, pur in presenza del regolare deposito del ricorso
introduttivo e dell’istanza di fissazione dell’udienza, non era stata
ancora decisa, alla data del deposito della domanda per l’equa
riparazione (17 dicembre 2010), senza peraltro lo svolgimento di
alcuna attività istruttoria da parte del Tribunale.

2

Corte d’Appello di Roma, in data 9 luglio 2014, di rigetto del ricorso

A.C.13.10.2017
N. R.G. 04591/2015
Rei. Varrone

4.

Il ricorrente, in data 22 gennaio 2010, depositava istanza

di prelievo ai sensi del comma 2 dell’articolo 51 del r. d. n. 642 del
1907, in tal modo assolvendo all’incombenza prevista dall’articolo 54
del d.l. n. 112 del 2008.
In pendenza del predetto procedimento veniva notificato

5.

Con decreto n. 58598 del 2010 depositato il 9 luglio 2014,

mai notificato, la Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda e
compensava le spese.
In particolare la Corte territoriale evidenziava che «ai sensi
dell’art. 4 della I. n 89 del 2001, come modificato dal d.l. n. 112 del
2008, la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel
giudizio davanti al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione non è stata presentata istanza di prelievo,
sicché, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la
presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della
domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla
presentazione medesima ….. ed è da tale momento che deve essere
calcolato il termine di durata ragionevole del processo, ai fini della
determinazione dell’eventuale indennizzo, in quanto la

ratio della

legge è nel senso di ancorare la domanda di indennizzo all’effettivo
interesse della parte alla sollecita definizione del processo
presupposto».
Sulla base di tale motivazione, la Corte d’appello, rigettava
l’opposizione in quanto dalla presentazione dell’istanza di prelievo
all’introduzione del giudizio erano trascorsi solo quattro mesi e,
dunque, la durata del procedimento non aveva superato la durata
ragionevole.
6. Avverso tale pronuncia, Turano Federico propone ricorso sulla
base di un solo motivo.

3

all’amministrazione il ricorso per equa riparazione.

A.C.13.10.2017
N. R.G. 04591/2015
Rel. Varrone

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della I. n. 89 del 2001, nonché
dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, anche in
relazione all’errata applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.l. n. 112

successivamente modificato dal d. Igs. n. 104 del 2010, in particolare
con riguardo alla quantificazione della durata del giudizio
presupposto, limitata al solo periodo successivo alla data di deposito
dell’istanza di prelievo.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale nel valutare il periodo di
ragionevole durata del processo ha omesso di considerare che il
ricorso era stato depositato in data 16 marzo 1994 e che la domanda
di equa riparazione era stata presentata il 17 settembre 2010 ancora
in pendenza del giudizio presupposto.
La Corte d’Appello di Roma, invece, avrebbe dovuto considerare
l’istanza di prelievo solo ai fini della condizione di proponibilità della
domanda, mentre per il calcolo della effettiva durata del giudizio
presupposto avrebbe dovuto sottrarre solo i tre anni ritenuti
ragionevoli, in conformità con il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità.
In conclusione la Corte d’Appello, in violazione delle norme
richiamate ha negato il diritto del ricorrente ad un’equa riparazione,
non COnSiderandn, nell’accertare la violazione, Ifirragionevole durata
conipielvd dei ulut,rt1 amministrativo e ritenendo erroneamente

che il termine iniziale di computo della durata del processo

fosse

quello del deposito dell’istanza di prelievo con la conseguente
esclusione dal novero del periodo indennizzabile degli anni decorrenti
dal 16 marzo 94 al 17 settembre 2010.
2. Il motivo è fondato.

4

del 2008, convertito con modificazioni dalla I. n. 133 del 2008 e

A.C.13.10.2017
N. R.G. 04591/2015
Rei. Varrone

Questa Corte in più occasioni ha ritenuto che «In tema di equa
riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo,
l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la
proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo
della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento
(Sez. 6 –

2, n. 2172 del 27/01/2017, Sez. 6 – 2, n. 13554 del 01/07/2016).
Il fatto che ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del
2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs.
n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti — come nel caso in esame —
alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di
prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche
per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n.
3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di
fictio iuris limitata ai fini applicativi della legge n. 89 del 2001, il
momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e
si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole.
Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria,
nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa
riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né
per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la
domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. L’istanza di
prelievo, infatti, assolve ed esaurisce la propria funzione di
presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel
quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite dalla
durata eccessiva, dal paterna d’animo connesso e dall’inesistenza di
cause di esclusione del diritto, positivizzate dall’art. 2, comma 2quinquies legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via
pretoria (v. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016).

processuale e non alla sola fase seguente detta istanza»

A.C.13.10.2017
N. R.G. 04591/2015
Rel. Varrone

Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione
dell’art. 54 D.L. n. 112 del 2008, il decreto impugnato va cassato con
rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel
provvedere ad un nuovo esame di merito, si atterrà al seguente
principio di diritto formulato ai sensi dell’art. 384,

10 comma c.p.c.:

dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, in
base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la
presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della
domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla
presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il
momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e
si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario,
l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la
propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa
riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole
occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a
quella successiva all’istanza predetta».
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385,
terzo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con
rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 13 ottobre 2017.

IL ONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
711-LIIL

6

«l’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 DIC. 2017

Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA