Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2974 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 07/02/2011), n.2974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18914-2009 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo

studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 28/01/2009 R.G.N. 67/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito l’Avvocato MARINO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/1/09 la Corte d’Appello di Caltanisetta accolse l’impugnazione proposta il 28/1/08 da I.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna n. 31/2007, con la quale gli era stata respinta la domanda avanzata nei confronti della Resais spa per la riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 attraverso l’inclusione, nella relativa base di calcolo, del compenso per lavoro supplementare, e, per l’effetto, dichiarò il diritto dell’appellante a vedersi computato nel calcolo della predetta indennità il compenso per lavoro supplementare prestato nel mese di gennaio del 1986, quale mese di riferimento dal medesimo prescelto, il tutto con gli accessori di legge e le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione di queste ultime al suo difensore antistatario. Nel contempo, la Corte territoriale respinse l’appello incidentale proposto dalla Resais spa avverso il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto la restituzione dell’indennità di Euro 96.345,59, già erogata all’ I., dopo aver eccepito il divieto di cumulo tra la stessa prestazione e la pensione di anzianità, della quale quest’ultimo era divenuto successivamente titolare. La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver accertato la computabilità del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e dopo aver rilevato che l’appellante aveva iniziato a percepire la pensione di anzianità il 7/5/96, cioè allorquando erano trascorsi oltre cinque anni dalla fruizione dell’indennità una tantum (1/3/91), a sua volta richiesta nelle more del godimento dell’indennità di prepensionamento decorrente dall’1/6/86 e calcolata sul relativo capitale residuo, per cui era da escludere l’ipotesi del cumulo tra indennità una tantum e pensione di anzianità, cumulo eccepito dalla società a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste l’ I. con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la RESAIS s.p.a., nel dedurre la contraddittoria o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5) sostiene l’inammissibilità del cumulo che nella fattispecie ebbe a verificarsi in capo all’ I. tra la fruizione dell’indennità una tantum, da una parte, e la percezione della pensione di anzianità, dall’altra, in quanto quest’ultima prestazione iniziò ad essergli erogata il 7/5/96, cioè allorquando egli era già nel godimento della prima, a sua volta calcolata per il periodo residuo di prepensionamento e cioè dall’1/3/91 (la domanda era stata formulata il 19/2/91) al 1/4/04 (epoca del 60.mo anno di età dell’ I.). La ricorrente specifica, però, che essendo tale lasso di tempo superiore al limite massimo di capitalizzazione di dieci anni previsto dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 il calcolo della capitalizzazione dell’indennità una tantum era stato in realtà limitato a 120 mensilità (10 anni), con conseguente corresponsione della somma complessiva di L. 181.636.630. In pratica, secondo tale ragionamento, la Corte territoriale era incorsa in errore nel ritenere che non potesse esservi incompatibilità per il solo fatto che le due prestazioni in esame erano state attribuite in tempi diversi (nel 1991 l’indennità una tantum e nel 1996 la pensione di anzianità), in quanto non aveva tenuto conto della decisiva circostanza che il calcolo della indennità una tantum era stato malamente operato dall’E.M.S. (Ente minerario siciliano) anche in relazione al periodo successivo al 1996 e fino al gennaio del 2004, periodo in cui l’ex dipendente aveva percepito la pensione di anzianità, consentendo, in tal modo, ex post, il suddetto cumulo, altrimenti vietato, a nulla rilevando che l’indennità una tantum fosse stata interamente erogata nel 1991, per cui avevano errato i precedenti giudici a rigettarle la richiesta di ripetizione delle somme versate in eccesso alla controparte. Al termine dell’esposizione del motivo la ricorrente si duole del fatto che vi fu una erronea ricostruzione del materiale istruttorio nella parte in cui non si tenne per nulla conto della misura della liquidazione dell’anteriore trattamento percepito dal lavoratore anticipatamente cessato dal lavoro.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, si osserva che le argomentazioni adoperate in fatto della Corte territoriale appaiono congruamente motivate e logicamente sorrette da dati oggettivi di riferimento, sia temporali che storici, in quanto evidenziano che la percezione dell’indennità una tantum era avvenuta in epoca notevolmente anteriore a quella di erogazione della pensione di anzianità (oltre cinque anni), per cui era da escludere che si fosse realizzato l’eccepito cumulo tra le prestazioni. Tali dati specifici ed oggettivi non appaiono essere scalfiti dalle deduzioni della ricorrente che poggiano sostanzialmente sull’ipotesi di uno sviluppo di calcolo dell’indennità una tantum i cui elementi intrinseci non risultano essere stati oggetto di precedenti eccezioni. Tra l’altro, l’odierno motivo di censura è basato su una proiezione di calcolo che, da un lato, evidenzia che vi sarebbe stato a monte un presunto errore dell’E.M.S. nell’operazione iniziale di computo dell’indennità una tantum, senza che si sia nel contempo dimostrata la sua rituale comprensione nella materia del contendere, e dall’altro non da contezza del fatto se realmente fu evidenziata, ed in quali termini, l’entità del residuo che doveva essere capitalizzato all’atto della conversione dell’indennità di prepensionamento in quella “una tantum”, in guisa tale da consentire l’esatta verifica della eventuale sussistenza del presunto cumulo tra indennità una tantum e pensione di anzianità. Non appare, perciò, condivisibile la censura di omessa disamina della misura della liquidazione dell’anteriore trattamento percepito dal lavoratore se non vi è prova che dello stesso furono forniti i relativi dati quantitativi; in ogni caso si tratta di una censura inammissibile perchè avrebbe, semmai, dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e non, come nella fattispecie, alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In ogni caso non può non osservarsi che nel presente giudizio di cassazione si chiede da parte della ricorrente una rivisitazione di dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità (tempo in cui l’ex dipendente era stato collocato in pensione, periodo precedente al pensionamento in cui spettava l’indennità, periodo successivo in cui non era consentito il cumulo, metodo di effettuazione del calcolo, verifica del fatto della sua eventuale determinazione fino al pensionamento età), per cui ha anche ragione l’odierno intimato nel momento in cui lamenta l’introduzione nel presente giudizio di una situazione di fatto nuova e non proposta in precedenza.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, e succ. modif. (art. 360 c.p.c., n. 3), adducendo che la corresponsione dell’indennità una tantum è aggiuntiva al trattamento di fine rapporto ed è alternativa al pre-pensionamento, a sua volta limitato ad un periodo non superiore a quello utile per il conseguimento della pensione di anzianità, per cui la sua erogazione diviene indebita a far data dal conseguimento dei quest’ultima.

A conclusione del motivo la Resais s.p.a. chiede di verificare se il limite riferito al trattamento di pre-pensionamento di cui alla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6, comma 1, (periodo non superiore a quello utile per il conseguimento della pensione di anzianità) debba intendersi o meno riferito alla prestazione alternativa dell’indennità “una tantum” aggiuntiva al trattamento di fine rapporto. Trattasi di quesito inammissibile, sia perchè presuppone una soluzione ancorata a dati formulati solo per la prima volta nella presente sede di legittimità, come sopra chiarito, sia perchè pone una questione in via del tutto astratta, cioè senza certezza alcuna che la regola di diritto invocata possa trovare concreta applicazione nella fattispecie che non può essere interpretata alla luce dei nuovi elementi di fatto prospettati solo in questa sede di giudizio, per cui non è dato nemmeno ravvisare un interesse concreto alla sua proposizione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a favore delle parti costituite come da dispositivo, con loro attribuzione al difensore antisatario avv. Giuseppe Marino.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 33,00 per spese ed in Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA con attribuzione all’avv. Marino dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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