Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29739 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4918/2016 proposto da:

R.V., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GAETANO KOCH 42, presso lo studio dell’avvocato VITANTONIO

AMODIO, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE PADRONE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FER PALI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MORAMARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da R.V. e R.M. la sentenza n. 230/2015 della Corte di Appello di Bari con ricorso fondato su un motivo.

Il ricorso è resistito con controricorso della parte intimata, che deduce l’infondatezza e l’inammissibilità dell’avverso atto.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte controricorrente, Fer Pali S.r.l., conveniva (nel 1996) in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, la F.lli R. s.n.c. al fine di ottenere il pagamento della somma di Lire 25.574.528 a titolo di risarcimento danni per erronea riparazione di gruppo elettrogeno.

Radicatosi il contraddittorio, con la presenza della s.n.c. evocata in giudizio e che resisteva all’avversa domanda attorea, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 163/2006, rigettava la domanda della società attrice.

Quest’ultima interponeva appello, resistito dalla medesima società in origine convenuta in giudizio.

L’adita Corte territoriale, con la suddetta decisione per cui è ricorso, riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva la domanda in origine svolta dalla Fer Pali S.r.l..

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso in esame gli odierni ricorrenti assumono l’erroneità della gravata decisione della Corte territoriale per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di “norme di diritto relative alla cancellazione della società dal registro delle imprese”.

Il Collegio, procedendo all’esame del motivo e, contestualmente, alle deduzioni di parte avversaria controricorrente, osserva quanto segue.

Dalla sentenza gravata emerge che la F.lli R. s.n.c. era costituita nel giudizio di appello radicatosi nel 2006;

emerge, inoltre, che – con apposita comparsa – la medesima s.n.c. instava per il rigetto dell’avverso appello “sul presupposto della corretta valutazione della fattispecie da parte del giudice di prime cure”.

Gli odierni ricorrenti deducono, oggi, che essi erano “legittimati a ricevere l’impugnazione in qualità di soci” in quanto – come da testuale loro premessa “la F.lli R. s.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese con Delib. 2 luglio 2004 (crf. Visura allegata) e quindi precedentemente al 27.01.2006”.

Parti ricorrenti in dispregio del noto principio di autosufficienza non hanno trascritto, nè indicato gli estremi del detto atto di cancellazione e della relativa visura (solo rinviando a non meglio specificata allegazione).

La medesima pur svolta censura è, in punto, carente sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all’ossequio del noto principio di autosufficienza.

Al riguardo non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza in argomento ed il noto principio già affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (e dove sia stato prodotto nelle fasi di merito)” (cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547).

La ritenuta carenza di autosufficienza assume, peraltro, toni di ulteriore eccezionale infondatezza del motivo di ricorso nel suo complesso.

Deve, difatti, evidenziarsi che:

– nel giudizio di appello la s.n.c. appellata si era difesa svolgendo esclusivamente conclusioni di merito:

– la cancellazione dal registro delle imprese, come da visura storica prodotta, indicata e trascritta dalla odierna società controricorrente, risulta invero avvenuta addirittura nel 2009.

Il motivo è, quindi, del tutto infondato.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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