Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29739 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 29739 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI Gabriele, RICCARDI Rosa, RICCARDI Vincenzo, RICCARDI
Virgilia, tutti in qualità di eredi di Ciro Riccardi, rappresentati e difesi
dall’Avvocato Vincenzo Balzani;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 18 novembre
2014.

2

(fl

Data pubblicazione: 12/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per la rinnessione degli atti alla

Corte costituzionale.

FATTI DI CAUSA

1. – Gabriele Riccardi, Rosa Riccardi, Vincenzo Riccardi e Virgilia
Riccardi, nella qualità di eredi di Ciro Riccardi, con ricorso alla Corte
d’appello di Roma in data 5 ottobre 2010, hanno chiesto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo a titolo di
equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo promosso dal loro dante causa, in corso di svolgimento dinanzi al TAR di Napoli dal 22 gennaio 1992.
La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 18 novembre
2014, ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione, rilevando che né l’originario ricorrente, Ciro Riccardi, né gli eredi subentrati nel giudizio hanno depositato, nel processo presupposto,
l’istanza di prelievo.
A tale riguardo, la Corte territoriale ha richiamato il disposto
dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), e ha
osservato che il giudizio presupposto era pendente alla data del 16
settembre 2010 (data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo) e la domanda di equa riparazione era invece successiva.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello Gabriele
Riccardi e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ri\,.

– 2 –

corso, con atto notificato il 18 maggio 2015, sulla base di sette motivi.
Il Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato
un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza
di discussione.

ria illustrativa da parte dei ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione degli artt. 54 del decretolegge n. 112 del 2008, come modificato dall’allegato 4 del d.lgs. n.
104 del 2010, 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, 21-bis
della legge n. 1034 del 1971, 81 del d.lgs. n. 104 del 2010, 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, 6, par. 1, e 13 della CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE, 2, 24 e
111 Cost.) i ricorrenti censurano che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della specifica circostanza che, nel giudizio presupposto, il
difensore ha depositato in data 9 gennaio 2009 istanza di prelievo per
tutti i ricorrenti, quindi anche per Ciro Riccardi, deducendosi che solo
in data 5 giugno 2009 il difensore ha dichiarato la morte di Ciro Riccardi, per cui tutti gli atti fino a quella data depositati erano valevoli
anche per Ciro Riccardi. Avrebbe errato la Corte d’appello a non ritenere che l’istanza di prelievo depositata prima della dichiarazione di
morte fosse riferibile al ricorrente deceduto. Sarebbe in ogni caso arbitrario far riferimento alla istanza di prelievo quale data di inizio del
processo amministrativo.
Il secondo motivo (violazione degli artt. 54 del decreto-legge n.
112 del 2008, come modificato dall’allegato 4 del d.lgs. n. 104 del
2010, 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, 21-bis della legge
n. 1034 del 1971, 81 del d.lgs. n. 104 del 2010, 9, comma 2, della
legge n. 205 del 2000, 6, par. 1, e 13 della CEDU, 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE, 2, 24 e 111 Cost.)

In prossimità dell’udienza pubblica è stata depositata una memo-

lamenta che la Corte di Roma abbia ritenuto che la data di inizio del
processo amministrativo coincida con il deposito dell’istanza di prelievo, rendendo irrilevante il periodo anteriore a tale deposito (nella
specie di ben sedici anni).
Con il terzo motivo (violazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della CE-

2, 24 e 111 Cost.) ci si duole che il decreto impugnato, ai fini della
valutazione della lungaggine processuale del giudizio presupposto instaurato dinanzi al TAR, si sia soffermato esclusivamente sul deposito
dell’istanza di prelievo, trascurando di valutare che il detto processo
era durato ben diciotto anni, in aperto contrasto con il principio della
ragionevole durata del processo.
Il quarto motivo (violazione degli artt. 54 del decreto-legge n.
112 del 2008, come modificato dall’allegato 4 del d.lgs. n. 104 del
2010, 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, 21-bis della legge
n. 1034 del 1971, 81 del d.lgs. n. 104 del 2010, 9, comma 2, della
legge n. 205 del 2000, 6, par. 1, e 13 della CEDU, 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE, 2, 24 e 111 Cost.) richiama pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo per sostenere che l’istanza di prelievo deve essere considerata irrilevante nel
processo amministrativo, trattandosi di un mezzo che non solo non dà
certezza del successo, ma che è inidoneo ad attribuire alla parte processuale la possibilità di interferire nei tempi della macchina giudiziaria: la mancanza di detta istanza, pertanto, non potrebbe determinare il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole.
Con il quinto mezzo (violazione degli artt. 54 del decreto-legge n.
112 del 2008, come modificato dall’allegato 4 del d.lgs. n. 104 del
2010, 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, 21-bis della legge
n. 1034 del 1971, 81 del d.lgs. n. 104 del 2010, 9, comma 2, della
legge n. 205 del 2000, 6, par. 1, e 13 della CEDU, 47 della Carta dei

– 4 –

DU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE,

diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE, 2, 24 e 111 Cost.) i
ricorrenti prospettano la necessità di ricomprendere nel computo della
durata ragionevole del processo anche la fase antecedente alla presentazione dell’istanza di prelievo. Un processo protrattosi, come nella specie, per oltre diciotto anni per un solo grado di giudizio avrebbe

Il sesto motivo (violazione degli artt. 54 del decreto-legge n. 112
del 2008, come modificato dall’allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2010,
2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, 21-bis della legge n.
1034 del 1971, 81 del d.lgs. n. 104 del 2010, 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, 6, par. 1, e 13 della CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 TUE, 2, 24 e 111 Cost.) sollecita una interpretazione dell’art. 54 del decreto-legge n. 112 del
2008 in senso conforme alla giurisprudenza sovranazionale.
Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per
il giudizio, rappresentando che nel giudizio presupposto sono stati
depositati numerosi solleciti, istanza di prelievo e istanza ex art. 9,
comma 2, della legge n. 205 del 2000, sicché la lungaggine processuale era imputabile esclusivamente all’apparato della giustizia.
2. – Il primo motivo è fondato.
Dal dettaglio del processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR
Campania, risulta che, nel processo presupposto, Antonio Amato e
Antonio Silvestri, litisconsorti di Ciro Riccardi, hanno presentato istanza di prelievo in data 4 dicembre 2008, 2 gennaio 2009 e 12 gennaio
2009.
Il decreto impugnato risulta erroneo nella parte in cui – non considerando questa documentazione – ha implicitamente ritenuto che la
presentazione della istanza di prelievo costituisca condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione con riferimento alla posizione di ciascuna parte del giudizio amministrativo, e che quindi fosse

– 5 –

comportato la violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU.

irrilevante l’istanza di prelievo presentata, nel caso di specie, dai litisconsorti del Riccardi.
Una simile conclusione non trova conferma nella lettera dell’art.
54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato
dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, atteso

parazione non possa essere proposta se nel giudizio amministrativo
non sia stata presentata l’istanza di prelievo, e non stabilisce invece
che la domanda non può essere proposta se la parte interessata a far
valere la irragionevole durata non abbia essa stessa presentato istanza di prelievo (Cass., Sez. VI-2, 19 ottobre 2015, n. 21140).
Dunque, poiché nel giudizio di appello l’istanza di prelievo era stata presentata dai litisconsorti, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto improponibile la domanda per non avere la parte presentato
una autonoma istanza di prelievo.
Infatti, l’istanza di prelievo depositata nel processo amministrativo da altri ricorrenti nel medesimo giudizio basta a rendere proponibile la domanda di equa riparazione, essendo idonea la presentazione
di una istanza di prelievo anche da parte di uno solo dei ricorrenti di
un ricorso collettivo ad integrare la condizione di procedibilità di cui
all’art. 54, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 in favore di tutte le altre parti di quel giudizio amministrativo presupposto
(Cass., Sez. VI, 2, 22 dicembre 2016, n. 26823; Cass. Sez. VI-2, 10
marzo 2017, n. 6333).
3. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri
motivi.
Accolto il primo motivo e assorbiti i restanti, il decreto impugnato
va cassato e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle
spese del giudizio di cassazione.

che tale disposizione si limita a prevedere che la domanda di equa ri-

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la
causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.

zione civile, il 13 ottobre 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA