Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29738 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27680-2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), T.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LA MARMORA 18, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO LO CURTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati GUFFANTI GIULIO MARIO, MIELE NAZZARENO giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.T., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– ntimati –

avverso la sentenza n. 2824/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2008; R.G.N. 2768/C/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato NAZZARENO MIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S., T.A. e C.A. convennero in giudizio P.T. e il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendo di essere risarciti dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il (OMISSIS) allorchè, durante un’ora di lezione, C.S. era stato colpito all’occhio destro da una gomma lanciata da un compagno di classe.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa Milano Assicurazioni s.p.a..

Con sentenza del 31 dicembre 2004 il Tribunale di Milano condannò il Ministero al pagamento dell’importo di Euro 256.096,75, in favore di C.S. e di quello di Euro 2.391,46, in favore di C. A. ed T.A.. Proposto dal Ministero gravame, la Corte d’appello di Milano, in data 22 ottobre 2008, lo ha assolto dalle domande attrice.

Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione C.S., T.A. e C.A., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il ricorso è inammissibile. E invero, considerata la data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), esso deve ritenersi soggetto, in forza del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 alla disciplina dettata dagli artt. 360 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal citato D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

In base a tale norma, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’esposizione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2 Orbene, i tre motivi di ricorso, con i quali gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 167 e 171 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali su un punto decisivo della controversia costituito dalla ritenuta ammissibilità della produzione in appello del documento dimostrativo della transazione a suo tempo intervenuta tra le parti (primo motivo); violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, con riferimento alla affermata ammissibilità della domanda nuova proposta dal Ministero, volta ad ottenere la declaratoria dell’estinzione del diritto attestato dalla quietanza in questione (secondo motivo); violazione degli artt. 132 e 345 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali per avere il giudice di merito del tutto ignorato le istanze risarcitorie fatte valere da C.A. e da T.A. (terzo motivo), mancano del tutto e del quesito di diritto e del momento di sintesi (omologo del quesito), volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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