Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29738 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29738 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPPI Anna Luigia, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Varriale;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 2 dicembre
2014.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

1. – Anna Luigia Nappi, con ricorso depositato in data 22 marzo
2011, ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della legge n. 89
del 2001, per l’irragionevole durata di un giudizio instaurato il 28 luglio 1999 dinanzi al TAR della Campania ed ancora pendente, avente
ad oggetto il diritto al trattamento economico per il servizio pre-ruolo.
La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 2 dicembre 2014,
ha respinto il ricorso e dichiarato integralmente compensate tra le
parti le spese del giudizio.
La Corte territoriale – richiamato il disposto dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, e successivamente modificato dall’art. 3, comma 23,
dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 – ha rilevato che nel giudizio
presupposto l’istanza di prelievo risulta presentata solo in data 25
maggio 2009.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ritenuto la domanda procedibile esclusivamente per il periodo successivo al 25 maggio 2009 e
ha rilevato che, da questa data sino a quella di deposito del ricorso, il
giudizio presupposto si è protratto per meno di due anni, ovvero per
un periodo decisamente inferiore a quello (di tre anni) stimato di durata ragionevole.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello la Nappi
ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 giugno 2015, sulla base di
tre motivi.

FATTI DI CAUSA

L’intimato Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.

dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010) si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che la modifica
del citato art. 54, comma 2, è entrata in vigore il 16 settembre 2010
e che nel giudizio presupposto l’istanza di prelievo era stata presentata anteriormente, il 25 maggio 2009. Applicando l’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo vigente ratione temporís,
la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’equa riparazione con
riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del procedimento
amministrativo (28 luglio 1999) fino alla definizione (poi avvenuta il 7
dicembre 2011) dello stesso. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 104
del 2010 è entrata in vigore il 16 settembre 2010 e non poteva quindi
applicarsi a giudizi presupposti nei quali era stata presentata l’istanza
di prelievo.
Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt.
11 e 15 delle preleggi) la ricorrente censura che la Corte d’appello
abbia applicato retroattivamente la nuova disciplina dell’art. 54,
comma 2, del decreto-legge n. 112 del 1998 ad un procedimento
(quello presupposto) nel quale era già stata presentata istanza di prelievo.
Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta
connessione – sono fondati.

54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato

Il fatto che ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del
2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs.
n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame – alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il

febbraio 2013, n. 3740), non significa che detta istanza costituisca il
momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e
si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza
l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere
proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre
una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di
presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel
quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, ossia dalla durata eccedente, dal paterna d’animo connesso e
dall’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art.
2, comma 2-quinquies, della legge n. 89 del 2001 (Cass., Sez. VI-2,
10 luglio 2016, n. 13554).
In altri termini, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando
condiziona ratione temporis la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente
detta istanza (Cass., Sez. VI-2, 27 gennaio 2017, n. 2172).
3. – Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale principio di
diritto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

– 4 –

periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-

zione civile, il 13 ottobre 2017.

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