Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29737 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8157/2016 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94/8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BERTELLI

LEONESIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.B., deceduto in data (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato

MICHELA CONCETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPIERO

MIRANDI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

V.B. conveniva innanzi al Tribunale di Brescia B.M.L., chiedendo sentenza di trasferimento in suo favore della proprietà delle unità immobiliari in atti specificate, già oggetto del contratto preliminare inter partes sottoscritto il 14.3.1997 e successivamente integrato il 10.2.1999, ma non adempiuto dalla convenuta, la quale non si era presentata innanzi al designato notaio per la stipula del contratto definitivo di vendita.

La convenuta B., aderendo solo in parte alla domanda attorea (quanto alla particella di cui al mappale (OMISSIS)) contestava la domanda stessa nel resto sul presupposto che il preliminare di vendita non ricomprendeva un giardino annesso al compendio e la comunione di un muro di cinta.

La B. svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 3225/2011, rigettata ogni altra domanda t trasferiva dalla B. al V. la proprietà del solo fabbricato di cui alla particella n. (OMISSIS).

Interposti da parte del V. appello, resistito dalla B., l’adita Corte di Appello di Brescia – con sentenza n. 161/2016 – accoglieva il proposto gravame trasferendo anche la zona di giardino contestata (di mq. 32), nonchè la comproprietà del muro di confine fra le proprietà delle parti in causa.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la B. con atto affidato a sei motivi e resistito dal controricorrente V..

Quest’ultimo risulta deceduto come da prodotta certificazione depositata con irrituale istanza – in questa sede – di interruzione del processo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Deve, innanzitutto, disattendersi la pur proposta istanza interruttiva ex art. 300 c.p.c., attesa la natura del presente giudizio e l’inapplicabilità della richiesta interruzione.

2.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza gravata per vizio di ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Secondo parte ricorrente i la Corte di Appello di Brescia avrebbe trasferito gli altri immobili (giardino e muro di confine) sebbene vi era solo domanda di “semplice pronuncia di accertamento”.

Il motivo non è fondato.

La Corte di Appello, con la sentenza gravata, ha provveduto, come da dispositivo, ad “integrare” il precedente dictum – già di carattere traslativo- della decisione di primo grado, statuizione già passata in giudicato.

Il motivo va, quindi, respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione dell’art. 345 c.p.c..

Si sostiene, da parte dell’odierna ricorrente, che l’allora parte appellante (oggi controricorrente) avrebbe mutato la domanda nel giudizio di appello.

Vi sarebbe stata una istanza, nuova, di declaratoria di comproprietà del muro di confine.

Senonchè, come risulta dalle conclusioni di primo grado, la richiesta del V. di trasferimento della proprietà, oltre al mappale (OMISSIS), era relativa alla zona giardino individuata nel mappale (OMISSIS) (meglio circostanziata in appello con l’indicazione del subalterno) al fine “della creazione di un posto macchina ivi compresi ulteriori 4 cm., a livello del giardino, del muro di confine sul quale realizzare un ampliamento lastricato e/o aereo”. Infine parte ricorrente non specifica, come avrebbe dovuto, dove ha svolto prima la questione solo oggi prospettata.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1346 e 1428 c.p.c..

La questione che parte ricorrente solleva attiene, nella sostanza, alla esatta identificazione e certezza dei mappali (OMISSIS) “e ammennicoli vari”.

La questione sollevata col motivo attiene ad aspetti del tutto fattuali già correttamente, nel contesto delle attribuzioni proprie, esaminata dal Giudice del merito.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il motivo (assommante a righi sei di esposizione) si contraddistingue per la totale assenza di esposizione di profili di legittimità.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si censura in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione dell’art. 817 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

La questione sollevata col motivo qui in esame attiene alla sussistenza o meno del carattere pertinenziale del giardino di mq. 32 riconosciuto come rientrante nell’ambito contrattuale dalla Corte di Appello.

L’accertamento della detta natura risulta svolta con proprio accertamento fattuale dalla Corte del merito, non riesaminabile in sede di giudizio di legittimità.

La Corte del merito ha, in proposito, ritenuto il carattere pertinenziale del giardino alla stregua del tenore letterale della scrittura integrativa 10/2/99 per la facoltà concessa al V. di allargare lo stesso e per riconoscergli la comproprietà del muro per un prezzo ulteriore, nonchè avuto riguardo allo stato dei luoghi come risultante dalla CTU e, nel resto, si tratta di accertamento fattuale non riesaminabile nel giudizio di legittimità.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

7.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione degli artt. 1326,1350 e 1351 c.c..

Il motivo (assommante a righi cinque di esposizione) si contraddistingue per la totale assenza di esposizione di profili di legittimità.

Il motivo è’ quindi, inammissibile.

8.- Il ricorso va, quindi, rigettato nel suo complesso.

9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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