Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29737 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27078-2009 proposto da:

AMG ENERGIA SPA, denominata semplicemente “AMG” o AZIENDA,

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, Signor Avv. G.F., elettivamente domiciliato

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MILAZZO GIUSEPPE con studio in 90141 PALERMO,

Via G. LA FARINA 13-C, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE PALERMO (OMISSIS), GA.MI. (OMISSIS),

ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), SAIPEM SPA (OMISSIS), FALLIMENTO COGEPA SCARL

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

SAIPEM SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale, Avv.

g.p., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA

PIA 121, presso lo studio dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANDIA VITO giusta

delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE PALERMO (OMISSIS), GA.MI. (OMISSIS),

ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), AMG ENERGIA SPA,

S.A. (OMISSIS), FALLIMENTO COGEPA SCARL

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1318/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/10/2008; R.G.N. 195/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato LUCREZIA VACCARELLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per improc.tà del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ga.Mi. e S.F., la prima anche in proprio, ed entrambi nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia S.A., convennero in giudizio il Comune di Palermo per essere risarciti dei danni subiti in un incidente verificatosi il (OMISSIS), allorchè la minore aveva perso il controllo del ciclomotore sul quale viaggiava, di proprietà della Ga., a causa di una profonda buca presente nel manto stradale. Il convenuto Ente, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto delle avverse pretese.

Nel giudizio intervennero, chiamati in causa dal Comune, l’Azienda Municipalizzata del Gas (AMG) di Palermo, che aveva eseguito i lavori di metanizzazione della città, e Zurigo Assicurazioni s.p.a.;

chiamata in causa da AMG, SAIPEM s.p.a., capogruppo dell’associazione temporanea di imprese alla quale l’opera era stata appaltata; e, chiamata in causa da SAIPEM, CO.GE.PA. s.c. a r.l., impresa associata, che aveva materialmente effettuato gli scavi.

Con sentenza del 15 settembre 2004 il Tribunale di Palermo accolse la domanda nei confronti della sola CO.GE.PA. la quale fu, conseguentemente condannata a risarcire i danni agli attori.

Proposto gravame principale da Ga.Mi. e da S. A., divenuta nelle more maggiorenne, e gravame incidentale dal Comune di Palermo, la Corte d’appello, in data 13 ottobre 2008, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato anche l’Ente territoriale a ristorare gli istanti dei pregiudizi subiti; ha poi condannato AMG Energia s.p.a., quale successore a titolo universale di AMG Gas, a rimborsare al Comune tutte le somme che lo stesso sarebbe andato a pagare per effetto della sentenza; ha rigettato ogni altra domanda.

Per quanto qui interessa, così ha motivato il giudicante il suo convincimento.

La domanda di garanzia spiegata dall’AMG Energia nei confronti di SAIPEM, capogruppo dell’ATI alla quale erano stati appaltati i lavori, non poteva essere accolta, per difetto di legittimazione passiva della chiamata, essendo pacifico che l’evento era riconducibile a condotta propria di CO.GE.PA., e cioè di una sola delle imprese associate, peraltro dichiarata fallita nelle more, con conseguente scioglimento del rapporto di mandato con la mandataria.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre AMG Energia s.p.a., formulando tre motivi e notificando l’atto a Ga.Mi., ad S.A., a SAIPEM s.p.a., al Comune di Palermo, a Zurigo Compagnia di Assicurazioni s.p.a. nonchè al Curatore del Fallimento di CO.GE.PA. s.c. a r.l. Solo SAIPEM s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un solo mezzo, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminare disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

2.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione del D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 22 e 23, della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 41 bis e successive modificazioni, nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 78.

Le critiche si appuntano contro il preteso scioglimento del rapporto di mandato che legava CO.GE.PA alla mandataria, determinato dal fallimento della mandante, senza considerare che, anche a volere ammettere tale evenienza, rimarrebbe ferma, I in forza delle menzionate disposizioni, e, segnatamente, del D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 22 e 23 che la società mandataria continua ad essere responsabile nei confronti della stazione appaltante. Aggiunge che, in ogni caso, il fallimento della mandante avrebbe una efficacia limitata ai soli rapporti interni tra le imprese associate.

2.2 Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1722 e 1723 cod. civ., nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 78. Assume che nell’associazione temporanea di imprese il mandato collettivo è qualificabile come mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, con conseguente applicabilità della disciplina in materia di irrevocabilità del mandato e segnatamente della norma secondo cui in casi siffatti il mandato non si estingue per la morte e la sopravvenuta incapacità del mandante, ipotesi alle quali è certamente equiparabile il fallimento dello stesso.

2.3 Con il terzo motivo l’impugnante lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta riconducibilità alla condotta di CO.GE.PA. dell’evento dannoso. Evidenzia che la difesa di AMG aveva espressamente eccepito che, in linea con le previsioni contrattuali, la capogruppo avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti idonei ad evitare eventuali danni a terzi, con ciò assumendo un preciso obbligo al riguardo.

3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondate.

In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 22 e segg. e ora D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 93 e segg.), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dichiarazione di fallimento dell’impresa mandante comporta, con l’uscita di essa dal rapporto e dal concorso nell’esecuzione dell’appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all’impresa mandataria capogruppo (confr. Cass. civ. 30 luglio 2010, n. 17926; Cass. civ. 30 gennaio 2003, n. 1396). L’affermazione si giova dei seguenti, concorrenti rilievi, integralmente condivisi dal collegio: a) se l’impresa fallita non può più concorrere all’esecuzione dell’appalto, viene meno il presupposto che giustifica la sua partecipazione all’associazione temporanea e al mandato che la sottende, essendo l’uno e l’altro rapporto posti in essere proprio al fine di consentire la partecipazione coordinata delle imprese riunite alla realizzazione dell’opera appaltata; b) in ogni caso, in base ai principi, il mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti (L. Fall., art. 78); c) non varrebbe opporre in contrario che, in questo caso, il mandato è irrevocabile e che l’irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato, poichè tale carattere non è stabilito nell’interesse del mandatario, ma di un diverso soggetto (l’amministrazione appaltante) che, per espressa disposizione di legge, può proseguire il rapporto di appalto solo con un’impresa diversa da quella fallita e non può, quindi, avere alcun interesse apprezzabile alla permanenza di detta impresa nel raggruppamento; d) la permanenza di poteri gestori e rappresentativi dell’impresa mandataria anche nei confronti dell’impresa mandante fallita sarebbe inconciliabile con le norme che disciplinano l’amministrazione del patrimonio fallimentare, norme che prevedono che questa debba essere inderogabilmente affidata al curatore (L. Fall., art. 31); e) incongrua e irragionevole sarebbe del resto la persistenza del mandato anche in caso di fallimento dell’impresa mandataria, poichè ciò porterebbe a ritenere detta impresa legittimata a riscuotere i crediti maturati anche in nome e per conto delle imprese mandanti le quali, conseguentemente, potrebbero ottenere il pagamento delle loro competenze solo insinuandosi al passivo e, quindi, in moneta fallimentare, pur essendo tenute a rispondere per l’intero, quali coobbligate solidali, di eventuali debiti dell’impresa mandataria verso l’amministrazione appaltante.

Ne deriva che non è errata l’affermazione del giudice di merito in ordine allo scioglimento del rapporto di mandato a seguito del fallimento di CO.GE.PA..

4 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che questa Corte, ragionando proprio con riferimento a un’azione risarcitoria proposta nei confronti, tra l’altro, dell’impresa mandataria di un’ATI, per danni asseritamene causati nell’esecuzione dei lavori a questa appaltati – dall’ANAS, ha avuto modo di affermare che dall’impresa mandataria, o capogruppo, la rappresentanza anche processuale, ex lege, delle imprese mandanti spetta esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e per gli atti dipendenti dall’appalto, e non anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto (cfr. Cass. 18441/2005), quali erano nella specie gli originari attori segnatamente ricordando che la presenza di un mandato collettivo in favore dell’impresa capogruppo, finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica (confr. Cass. civ. 20 maggio 2010, n. 12422; Cass. civ. 31 gennaio 2003, n. 1396).

5 Non è poi superfluo aggiungere, con specifico riferimento ai rilievi critici formulati nel terzo motivo, che mentre le contestazioni relative alla responsabilità di CO.GE.PA. nella causazione del sinistro attengono a valutazione di stretto merito, incensurabile in sede di legittimità, il richiamo alle previsioni contrattuali è gravemente carente sotto il profilo dell’autosufficienza sia in quanto introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova (di talchè l’impugnante aveva l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi ai giudici di merito, contestualmente indicando in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione: confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440), sia in quanto era, in ogni caso, necessario riportaiife le clausole delle quali la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche così formulate (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).

In definitiva il ricorso principale deve essere integralmente rigettato.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato di SAIPEM s.p.a..

La difficoltà delle questioni e l’esito complessivo del giudizio consigliano di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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