Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29737 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 19/11/2018), n.29737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6687/2013 proposto da:

Comune di San Giovanni Gemini, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 1, presso lo

studio dell’avvocato Manzullo Francesco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Brucato Antonino, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Italiana Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alessi Gaetano, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.E., Imap S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 680/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Andrea Zincone, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Gaetano Alessi che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 680/2012, depositata il 14/5/2012, – pronunciata in un giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Agrigento, dal Comune di San Giovanni Gemini nei confronti della Universo Assicurazioni spa (incorporatasi, a seguito di fusione, nella Italiana Assicurazioni spa), con la chiamata in causa della Ditta IMAP srl e del coobbligato solidale C.E., al fine di sentire accertare il diritto del Comune ad incamerare la cauzione prestata dalla convenuta a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti dalla società IMAP srl partecipando ad una gara indetta per la realizzazione del progetto esecutivo della rete fognaria comunale, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attoree.

In particolare, il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, aveva ritenuto del tutto sproporzionato ed irragionevole l’incameramento della cauzione, disposto dal Comune a fronte della produzione incompleta, da parte della IMAP (esclusa dalla gara), dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, ai sensi della LK. n. 109 del 1994, art. 10 (disposizione questa richiamata nel bando di gara), per la partecipazione alla gara, indipendentemente dalla qualificazione della cauzione come “garanzia a prima richiesta”, ed aveva proceduto alla disapplicazione del provvedimento di escussione della polizza, ai sensi della L. n. 2248 del 1865.

La Corte distrettuale, nel respingere il gravame del Comune, ha ritenuto, anzitutto, insussistente l’inadempimento lamentato dal Comune, rilevando che la IMAP, in relazione al requisito della proprietà o disponibilità di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, aveva tempestivamente prodotto i bilanci degli anni 1996, 1997 e 1998, dai quali risultavano “le quote di ammortamento dei beni strumentali”, nonchè copia di atto di cessione di ramo di azienda da terza società. La Corte d’appello ha, poi, rilevato che la polizza in questione, pur prevedendo l’obbligo di pagamento da parte dell’assicuratore, entro il termine di trenta gg. dalla richiesta dell’ente garantito, senza il beneficio della preventiva escussione del contraente, non poteva essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, “non versandosi in ipotesi di vera e propria fideiussione”, essendo garantito non l’adempimento di un debito altrui ma la “serietà dell’offerta della Imap srl”, ed in difetto dell’utilizzo di formule sacramentali (“a prima richiesta” o “a semplice richiesta”), con sua conseguente correlazione al rapporto sottostante.

Avverso la suddetta sentenza, il Comune di San Giovanni Gemini propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Italiana Assicurazioni spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato) e di C.E. e del Fallimento IMAP srl (che non svolgono attività difensiva). La Italiana Assicurazioni ha depositato memoria.

La causa, all’udienza pubblica del 23/2/2018, è stata rinviata a N.R., stante l’adesione all’astensione indetta dall’OCS del difensore del Comune, ed è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza pubblica del 10 luglio 1018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 109 del 1994, art. 10, deducendo, in una prima parte, l’erronea valutazione, da parte della Corte d’appello, in ordine all’inadempimento dell’obbligata principale IMAP, stante il mancato deposito da parte della stessa, entro il termine perentorio di dieci gg. fissato nel bando di gara, della documentazione richiesta, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie, ed, in una seconda parte, la non corretta interpretazione dell’art. 10 cit., pur ritenuto pienamente applicabile alla fattispecie, norma implicante la previsione, nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, di una cauzione provvisoria, al fine di consentire la soddisfazione del credito del beneficiario a semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre all’Amministrazione pubblica alcuna eccezione, in deroga alla disciplina della ordinaria fideiussione, e dunque riconducibile alla figura del contratto autonomo di garanzia, insensibile alle sorti del rapporto principale. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, (vecchia formulazione) di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal grave inadempimento della IMAP, avendo la stessa società presentato una documentazione palesemente incompleta.

2. La Italiana Assicurazioni, nel ricorso incidentale condizionato, lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 329 c.p.c. e art. 2909 c.c., non avendo la Corte d’appello ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dalla garante, in ordine alla formazione del giudicato interno sulla statuizione di disapplicazione, operata dal giudice di primo grado, del provvedimento di escussione della polizza cauzionale, avente valenza di autonoma ratio decidendi; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 1953 c.c., nonchè l’omessa motivazione, in ordine alla richiesta, formulata nel giudizio di secondo grado con l’appello incidentale, di accertamento dell’obbligo del C. e della IMAP di costituire, in favore della Italiana Assicurazione, idonea garanzia nella forma del rilievo per cauzione, avendo invece la Corte d’appello erroneamente qualificato la domanda come di rivalsa, anzichè di rilievo, ritenendola assorbita per effetto del rigetto del gravame principale.

3. La prima censura del ricorso principale è inammissibile.

Quanto dedotto dal ricorrente, in ordine alla prima parte del motivo ed in relazione all’inadempimento della Imap, non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicchè il riferimento alle norme speciali (L. n. 109 del 1994) risulta palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.

Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

Quanto lamentato, poi, nella seconda parte del motivo, in relazione alla natura della garanzia per cauzione provvisoria, in difetto di una prospettata violazione di norme di interpretazione dei contratti e di riferimenti al contenuto della specifica polizza in questione, risulta rivolto unicamente ad introdurre in questa sede di legittimità una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dalla Corte d’appello.

Il giudizio espresso, in relazione alla individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. 420/2006; Cass. 29111/2017).

3. Anche il secondo motivo del ricorso principale (articolato secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ante Riforma del 2012, essendo stata pubblicata la decisione impugnata nel maggio 2012) è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo di specificità, atteso che il ricorrente neppure spiega perchè il ragionamento della Corte distrettuale sarebbe insufficientemente motivato in ordine alla completezza della documentazione offerta dal C..

4. Il ricorso incidentale condizionato della Italiana Assicurazioni è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto Comune di San Giovanni Gemini/Italiana Assicurazioni. Non v’ è luogo a provvedere sulle spese processuali nel rapporto tra il Comune ricorrente e C.E. e Imap S.r.l., non avendo i predetti intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè rimborso forfetario spese generali nella misura del 15/0 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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