Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29737 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 15/11/2019), n.29737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3097-2018 proposto da:

SARDALEASING SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA

LUCIANO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

BECHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2374/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., B.L., proprietaria di un fabbricato sito in Larciano danneggiato dall’incendio divampato nel fabbricato contiguo di proprietà della “Sardaleasing s.p.a.” e condotto in locazione finanziaria dalla società “le Mie Bontà di M. & C s.n.c.”, evocava in giudizio la società “Sardaleasing s.p.a.” per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo e il rimborso delle spese legali e tecniche sostenute, oltre ai danni per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco intervenuti sul posto l’incendio era stato verosimilmente determinato dal surriscaldamento dei motori delle celle-frigo, di proprietà della convenuta e concesse in locazione finanziaria. Si trattava di beni assicurati con Fondiaria Sai S.p.A., successivamente divenuta Unipol Sai S.p.A.;

si costituiva quest’ultima a seguito di chiamata in causa dell’assicurata “Sardaleasing” s.p.a. eccependo l’insussistenza dei presupposti del rito sommario e, nel merito, la nullità dell’atto di chiamata in causa, rilevando che, comunque, la garanzia riguardava solo i macchinari concessi in leasing e non l’immobile;

con ordinanza del 23 giugno 2012, il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda dell’attrice condannando la società di leasing al pagamento della somma di Euro 214.356, oltre interessi e rivalutazione, e disponendo la separazione della domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia, con contestuale mutamento del rito, sul rilievo che le difese di quest’ultima imponessero una istruttoria non sommaria;

con sentenza del 13 giugno 2014, il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda di “Sardaleasing s.p.a.” nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A. qualificando l’azione come richiesta di adempimento contrattuale e rilevando che la società non aveva dimostrato che i danni da incendio erano stati causati da beni strumentali di sua proprietà, concessi in leasing ed oggetto della polizza azionata, nei termini descritti nell’elenco inoltrato alla compagnia ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di contratto e art. 1 delle condizioni particolari. Sotto tale profilo l’assicurato era tenuto ad indicare in un apposito elenco da inoltrare alla compagnia assicuratrice le cose assicurate in polizza. Secondo il Tribunale, anche ammettendo che l’incendio si fosse verificato per il surriscaldamento delle celle frigorifere non vi era la prova documentale che queste rientrassero tra i beni assicurati, in quanto inseriti in tale elenco;

avverso tale decisione proponeva appello “Sardaleasing s.p.a.” lamentando l’errata interpretazione delle norme contrattuali oggetto di polizza in quanto il contratto di assicurazione, quale negozio aperto a formazione progressiva, assicurava tutti i beni e le attrezzature che sarebbero state acquistate da “Sardaleasing s.p.a.” per concederle in locazione finanziaria ai terzi durante il periodo di validità della polizza. La produzione dell’elenco non sarebbe stata necessaria sotto il profilo probatorio, poichè Fondiaria Sai S.p.A. aveva istruito il sinistro in fase stragiudiziale, individuando, attraverso i propri incaricati inviati sul luogo, i macchinari e le attrezzature distrutte dall’incendio. Lamentava, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie, deducendo che il teste M. era incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c;

si costituiva l’assicuratore formulando eccezioni in rito in ordine alla procedibilità dell’appello e nel merito;

la Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza del 1 marzo 2016, ammetteva la prova testimoniale capitolata da parte appellante e, con sentenza del 26 ottobre 2017, rigettava il gravame, provvedendo sulle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione “Sardaleasing s.p.a.” affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Unipol Sai assicurazioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale avrebbe erroneamente inteso le clausole contrattuali affermando che “Sardaleasing s.p.a.” non avrebbe provato di avere inviato l’elenco delle operazioni di leasing a Unipol Sai assicurazioni S.p.A. Non sarebbe comprensibile la ragione per cui non sarebbero state ritenute chiare le cause dell’incendio che, al contrario, troverebbero riscontro nelle deposizioni dei testi escussi;

con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo parte ricorrente l’adempimento rispetto all’obbligo di trasmettere l’elenco dei beni di volta in volta assicurato avrebbe potuto essere dimostrato in forme differenti rispetto all’invio formale del tabulato. Dalle risultanze processuali risultava che i beni interessati facevano parte di quegli assicurati da Fondiaria S.p.A. la quale, infatti, aveva provveduto a risarcirli, e tra essi rientravano anche le celle frigorifere, oggetto di una comunicazione dell’11 maggio 2011;

il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura;

come affermato da ultimo da Cass. Sez. Un., n. 10266 del 2018: “la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare. Essa è, dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass., 16/12/2005, n. 27724)”;

a maggior ragione è inammissibile il ricorso proposto in forza di procura di carattere generale conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata e, come nella specie, priva di riferimenti alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi in cassazione (Cass., 14/08/1997, n. 7611; conf. 07/12/2005, n. 27012);

trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati (conf. Cass., 04/08/2000, n. 10235; 28/03/2006, n. 7084; 06/04/2010, n. 8200; 11/09/2014, n. 19226; 07/01/2016, n. 58), dai quali non v’è ragione di discostarsi e ribaditi anche a Sezioni Unite;

a prescindere dalla inidoneità della procura generale notarile rilasciata in data precedente alla proposizione del ricorso per Cassazione (Cass. n. 87412017), i due motivi non sono specifici perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che si fonda su due argomentazioni: la ricorrente non ha dimostrato di avere prodotto i contratti di leasing e non ha provato che l’incendio è derivato dalle celle e non dai condizionatori, assumendosi eventualmente- che le prime erano oggetto di copertura assicurativa. Non ricorre omessa motivazione poichè il dato letterale delle clausole è chiaro (secondo la Corte, e ciò non è contrastato, deducendo violazione degli artt. 1362 c.c. e s.s.), e la tesi del ricorrente, sostenuta in appello, è che la denuncia del sinistro avrebbe efficacia sanante rispetto ai mancati adempimenti previsti dagli artt. 17 CG e 1 c.p. del contratto;

il primo motivo è, peraltro, infondato, in quanto la motivazione esiste in concreto ed il secondo è prospettato erroneamente lamentando un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5;

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., u.c.. Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo, sia all’evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento;

al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale;

la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quel sanzionatoria della responsabilità civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”(Cass. SSUU 16601/2017)”: nella motivazione della sentenza richiamata l’art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza;

in relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, nel caso in cui non siano osservati gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l’ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità;

in tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione;

nel caso in esame, il vizio della procura riscontrato, oltre a determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l’osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177/2018);

deve pertanto concludersi per la condanna della ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 3.000,00, pari, all’incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore indeterminabile della causa;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi ed esborsi oltre accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge. Condanna altresì il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., u.c. che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 3.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019

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