Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29736 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27065-2009 proposto da:

AGENZIA TERRITORIO, in persona del Direttore Generale in carica p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

CRIBIS SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore delegato

p.t., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FANTIGROSSI

UMBERTO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2029/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/12/2008; R.G.N. 1609/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cribis s.p.a. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Bologna, L. 10 ottobre 1990, n. 287, ex art. 33, comma 2, l’Agenzia del Territorio, esponendo quanto segue.

L’attività da essa svolta consisteva nella redazione di rapporti relativi alla consistenza patrimoniale di persone fisiche e giuridiche, su richiesta, prevalentemente, di studi professionali e di banche; detti rapporti venivano realizzati anche attraverso la consultazione di archivi e registri pubblici, segnatamente di quelli gestiti dall’Agenzia del Territorio, di talchè, mentre questa forniva dati grezzi, le imprese operanti nel settore somministravano alla loro clientela informazioni elaborate, frutto non solo della ricerca, ma anche dell’interpretazione di quei dati. Con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 367 e 374, (legge finanziaria per il 2005), il legislatore aveva disciplinato la materia stabilendo: a) un divieto generalizzato di riutilizzazione commerciale – e cioè di somministrazione a terzi – di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecar acquisiti attraverso gli archivi e i pubblici registri tenuti dagli uffici dell’Agenzia del Territorio; b) l’esclusione da tale regime dei casi in cui i documenti, i dati e le informazioni fossero forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, era stata effettuata; c) la possibilità di riutilizzazione commerciale dei dati a seguito di stipula di specifiche convenzioni con l’Agenzia del Territorio.

Tanto premesso, dedotto che la commercializzazione dei dati di cui innanzi costituiva attività di impresa e che era imprenditore anche il soggetto pubblico – nella specie, Agenzia del Territorio – che tale attività svolgeva, assunse la società attrice che il convenuto Ente, obbligato come qualsivoglia soggetto dell’ordinamento a conformarsi alle regole del mercato concorrenziale, aveva tenuto una condotta contraria alla Direttiva 2003/98/CE; alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2, 3 e 8; all’art. 4, comma 1, art. 10, comma 2, art. 31, comma 1, artt. 81, 82 e 86 del Trattato CE, nonchè all’art. 1 del regolamento n. 17/62 del Consiglio, norme tutte le quali impediscono allo Stato di riservare a sè, o a un’impresa pubblica, o a una o più imprese private l’esercizio di attività che si sviluppano a valle della tenuta di pubblici registri.

Chiese quindi l’istante che venisse accertato l’abuso di posizione dominante posto in essere dall’Agenzia del Territorio e che ne venisse affermata la responsabilità per non avere disapplicato la normativa illegittima e per non avere dato corso alla istanza-diffida presentata dagli interessati, con conseguente condanna della stessa a risarcirle i danni.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 10 dicembre 2008 il giudice adito, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato che la condotta dell’Agenzia del Territorio costituiva abuso di posizione dominante, rimettendo quindi la causa in istruttoria per la decisione sulla domanda risarcitoria.

Questi i passaggi salienti dell’iter motivazionale del giudice di merito:

a) secondo il costante orientamento della Corte di giustizia delle Comunità Europee sarebbe contraddittorio statuire che i singoli possano invocare davanti ai giudizi nazionali le disposizioni di una direttiva, allo scopo di far censurare la condotta di una pubblica amministrazione, e nel contempo ritenere che l’amministrazione non sia tenuta a uniformarvisi, disapplicando tout court le norme nazionali alla stessa non conformi (Corte di Giustizia 22 giugno 1989, n. 103/88; Corte di Giustizia 9 settembre 2003, n. 198/2001).

In tale contesto l’Agenzia del Territorio non poteva esimersi da responsabilità per le eventuali condotte anticoncorrenziali poste in essere in attuazione di normativa interna in tesi contrastante con quella comunitaria;

b) l’Agenzia del Territorio era ente dotato di personalità giurìdica di diritto pubblico, istituito con D.Lgs. n. 300 del 1999, ente chiamato a svolgere, tra l’altro, in regime di monopolio legale, i servizi relativi al catasto e alle conservatorie dei registri immobiliari, nonchè servizi di mera informazione, tenuto conto che, ex art. 2673 cod. civ., il conservatore deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni inseriti nei registri immobiliari, ovvero certificato che ne attesti l’assenza; deve permettere l’ispezione dei suoi registri, nonchè rilasciare copia dei documenti presso l’ente depositati. E in relazione a tali attività l’Agenzia del Territorio si poneva come impresa soggetta all’applicazione del diritto comunitario della concorrenza;

c) il mercato in cui operavano la società attrice e l’Agenzia del Territorio – che era il mercato dei servizi legati al riutilizzo dell’informazione pubblica – costituiva un mercato rilevante, possedendo tutti i requisiti richiesti per tale qualificazione, sia in ordine ai prodotti e/o ai servizi che ne erano oggetto, che all’area geografica in cui le imprese cedevano o acquistavano i prodotti e/o i servizi medesimi, area che, nella specie, era l’intero territorio nazionale;

d) nell’ambito del mercato dei servizi di informazione ipocatastale, l’Agenzia del Territorio, pur operando come impresa in regime di concorrenza, godeva di una posizione dominante, in quanto depositarla dell’universalità dei dati relativi al sistema immobiliare, dati che le imprese private potevano acquisire solo rivolgendosi ad essa;

e) l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, innanzi richiamate, cui l’Agenzia del territorio aveva dato immediatamente seguito, comportava l’adozione di un sistema inequivocabilmente diretto a comprimere o a limitare, in modo ingiustificato, l’utilizzazione a valle delle banche dati detenute dal soggetto pubblico, il che integrava un abuso di posizione dominante, perseguibile ai sensi della legislazione antitrust;

f) tale condotta abusiva aveva negativamente inciso, come era dato evincere dalla documentazione prodotta dalla società attrice, sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica della stessa, anche se, per l’esatta quantificazione dei danni, era necessario procedere agli opportuni accertamenti tecnici.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia del Territorio, formulando due motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso CRIF s.p.a. (già Cribis s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 367 e 372, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 385 e 386. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe fatto applicazione di norme non più in vigore, in quanto sostituite, in corso di causa, dalle disposizioni testè menzionate, le quali avevano sensibilmente modificato il quadro normativo, determinando il superamento di tutti gli inconvenienti lamentati dalla controparte e dettando una disciplina conforme alle direttive comunitarie in materia di concorrenza.

1.2 Con il secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. Sostiene che l’affermazione in ordine alla sussistenza di danni subiti dalla società attrice sarebbe assolutamente apodittica e in contrasto con il dato di comune esperienza per cui le società di servizi sono intermediari che notoriamente scaricano sulla clientela i maggiori costi di produzione del servizio stesso. Aggiunge che mancherebbe in ogni caso, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, la prova dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, per violazione delle regole di diligenza e perizia, essendosi la stessa limitata a dare applicazione alla normativa nazionale. Contesta infine che il decidente possa fare ricorso all’ausilio di un tecnico per appurare la sussistenza dei lamentati danni, non potendo mai la consulenza tecnica esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume.

3 Le censure svolte nei due motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate. Va anzitutto precisato, per un più chiaro approccio alle problematiche poste dalle doglianze dell’Agenzia ricorrente, che esse, con l’eccezione dei rilievi concernenti i profili psicologici della condotta dell’Agenzia del Territorio, non hanno ad oggetto la valutazione in termini di abuso di posizione dominante, perseguibile ai sensi della legislazione antitrust, della condotta del soggetto pubblico, ma solo il positivo scrutinio dell’an della pretesa risarcitoria, e cioè un punto della controversia che il giudice di merito si è limitato a valutare, anche ai fini della verifica della sussistenza dell’interesse ad agire della società attrice, senza tuttavia assumere alcuna decisione sul capo della domanda concernente la richiesta di pagamento dei danni, avendo proprio a tal fine rimesso la causa in istruttoria. Ne deriva che i motivi di ricorso, in tanto possono ritenersi pertinenti, in quanto risultino aderenti all’effettiva portata decisoria, in parte qua, della sentenza impugnata, senza sconfinamenti su aspetti della pretesa giudizialmente azionata sui quali il decidente non si è ancora pronunciato.

4 Ma, se così è, le censure formulate dalla ricorrente sono anzitutto, in buona parte, inconferenti rispetto al decisimi. Non par dubbio infatti che l’abrogazione delle norme che il giudice di merito ha ritenuto contrastanti con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza è prospettazione, oltre che nuova, assolutamente non risolutiva, perchè lascia intatta la possibilità che la normativa abrogata abbia prodotto danni, nel tempo in cui, essendo in vigore, è stata applicata dall’Agenzia del Territorio. Ne deriva che coerentemente il decidente, Pur dovendola, in tesi, conoscere, in applicazione del principio iura novit curia, non se ne è poi affatto occupato. E parimenti la possibilità di traslare sul consumatore i maggiori oneri dei servizi offerti da Cribis è espediente che sotto nessun profilo si presta a smentire la sussistenza, almeno in linea ipotetica, dei pregiudizi dalla stessa lamentati, posto che la scelta imprenditoriale di aumentare i prezzi, per neutralizzare l’aumento dei costi, ove adottata, non elimina di certo i rischi di un allontanamento della clientela. Ne consegue che non può tacciarsi di violazione dei principi in materia di onere della prova la pronuncia che abbia positivamente valutato l’an debeatur della pretesa risarcitoria senza prenderla affatto in considerazione.

In definitiva, malgrado i limiti connaturali al tipo di pronuncia adottata, le contestazioni dell’impugnante mancano, rispetto ad essa, di ogni decisività.

5 Sono poi del tutto aspecifiche le argomentazioni volte a contestare la decisione impugnata per asserita mancanza di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, e cioè della colpa dell’amministrazione, alla quale nessuna violazione delle regole di diligenza e perizia sarebbe imputabile. Mette conto in proposito evidenziare che la natura della condotta ascritta all’Agenzia del Territorio è tale che il requisito psicologico è, per cosi dire, consustanziale alla condotta abusiva.

Posto invero che quel che si contesta all’amministrazione è proprio di avere applicato tout court la normativa interna, senza vagliarne il contrasto con la normativa comunitaria, non ha evidentemente alcun senso venire a sostenere la buona fede dell’Agenzia o predicare la mancanza di prova dell’elemento soggettivo, senza contrastare le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a ritenere sussistente l’abuso. Trattandosi di un operatore qualificato delle relazioni giuridiche, che non solo può, ma deve conoscere il sistema delle fonti, solo la deduzione dell’inconoscibilità della disciplina di riferimento avrebbe potuto sorreggere una linea difensiva basata su siffatti rilievi.

6 Infine, quanto al manifestato intento del decidente di avvalersi dell’ausilio di un tecnico, le osservazioni svolte dalla ricorrente sono inammissibili sia in quanto non hanno ad oggetto la pronuncia su un capo della domanda o su questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, sia in quanto, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, al quale soltanto spetta decidere se avvalersene o meno, senza che la relativa valutazione sia censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. civ., 21 luglio 2004, n. 13593). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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