Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29736 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29736 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUPE Nunzio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Egidio Lizza, con
domicilio eletto in Roma, via Valadier, n. 43 (studio legale Romano);
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 5 marzo
2015.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. – Nunzio Rupe, con ricorso depositato in data 7 marzo 2011,
ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001,
per l’irragionevole durata di un giudizio instaurato il 19 settembre
2000 dinanzi al TAR della Campania ed ancora pendente, avente ad
oggetto l’impugnativa di un provvedimento disciplinare.
La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 5 marzo 2015, ha
respinto il ricorso e dichiarato integralmente compensate tra le parti
le spese del giudizio.
La Corte territoriale – richiamato il disposto dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, e successivamente modificato dall’art. 3, comma 23,
dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 – ha rilevato che nel giudizio
presupposto l’istanza di prelievo risulta presentata solo in data 14 ottobre 2010.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ritenuto la domanda procedibile esclusivamente per il periodo successivo al 14 ottobre 2010 e
ha rilevato che, da questa data sino a quella di deposito del ricorso, il
giudizio presupposto si è protratto per un periodo decisamente inferiore a quello (di tre anni) stimato di durata ragionevole.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Rupe ha
proposto ricorso, con atto notificato il 20 maggio 2015, sulla base di
un motivo.

udito l’Avvocato Egidio Lizza.

L’intimato Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 6,

dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23,
dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010) si lamenta che la Corte
d’appello non abbia considerato la durata del processo presupposto
anteriore al 14 ottobre 2010, data di presentazione della istanza di
prelievo. L’indennizzabilità avrebbe dovuto essere riconosciuta anche
per la frazione del giudizio amministrativo anteriore alla data di presentazione della istanza di sollecita definizione.
2. – Il motivo è fondato.
Il fatto che ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del
2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs.
n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame – alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il
periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15
febbraio 2013, n. 3740), non significa che detta istanza costituisca il
momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e
si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza
l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere
proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre
una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di
presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel

par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, ossia dalla durata eccedente, dal paterna d’animo connesso e
dall’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art.
2, comma 2-quinquies, della legge n. 89 del 2001 (Cass., Sez. VI-2,
1° luglio 2016, n. 13554).

rata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando
condiziona ratione temporis la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente
detta istanza (Cass., Sez. VI-2, 27 gennaio 2017, n. 2172).
3. – Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale principio di
diritto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 ottobre 2017.

In altri termini, in tema di equa riparazione per irragionevole du-

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