Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29735 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6753/2014 R.G. proposto da:

Alcantara s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente

in (OMISSIS), con gli avv.i Antonino Palmeri e prof. Francesco

d’Ayala Valva e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in

Roma, Viale Parioni n. 43;

– ricorrente –

contro

Società Equitalia Nord (già Esatri) s.p.a., in persona del legale

rappresentante p.t., con gli avv.i Maria Rosa Verna e Paolo Boer e

con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Piazza

Cola di Rienzo 69;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – (OMISSIS) n. 116/29/2013, pronunciata il 03 luglio 2013

e depositata 1111 settembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente era attinta, in data 8 ottobre 2010, da una cartella di pagamento recante una duplice iscrizione a ruolo: la prima interamente sgravata, la seconda avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni per Euro 234.510,89. Adiva pertanto il giudice di prossimità, ivi lamentandone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto (di irrogazione delle sanzioni) nonchè la nullità per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per essere stata la stessa cartella notificata dal concessionario della riscossione a mezzo posta. Si costituiva Equitalia Esatri s.p.a., che eccepiva in primis il difetto di legittimazione passiva e instava per la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate quale ente impositore. Sennonchè l’ufficio era già decaduto dal potere di chiamata, di talchè la CTP lo onerava di versare in atti l’atto presupposto onde accertarne la regolare notifica: onere che l’Amministrazione finanziaria adempiva con tre giorni di ritardo. Ad ogni buon conto, la CTR nulla statuiva sul primo motivo di ricorso, che tuttavia accoglieva ritenendo fondato il secondo.

2. La decisione di primo grado veniva così appellata dall’Ufficio, cui resisteva la contribuente con un atto di controdeduzioni. Ivi l’appellata ridevolveva al giudice di secondo grado le questioni assorbite dalla CTP in merito alla notifica dell’atto presupposto, oltre a stigmatizzare la violazione del contraddittorio e il principio della disponibilità delle prove per aver l’Ufficio ottemperato all’ordine di esibizione oltre il termine concesso dalla CTP.

3. La CTR accoglieva il gravame sulla scorta di due motivi: legittima era la notifica via posta della cartella esattoriale, non potendo ritenere il concessionario privo del potere di notifica, potendo quest’ultimo abilitare altri soggetti all’esercizio del potere di notificazione a mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, cui replica il concessionario per la riscossione con tempestivo controricorso che in prossimità dell’udienza ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con in primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla questione della nullità del ruolo per mancata notifica dell’atto presupposto.

1.1. Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe nulla perchè il giudice, chiamato a pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità del ruolo per inesistenza della notifica alla contribuente dell’atto presupposto ed irrogante le sanzioni. Deduce in particolare che la questione, assorbita in primo grado, sarebbe stata ritualmente devoluta alla cognizione del giudice d’appello nell’atto di controdeduzioni, ove la questione sarebbe stata rinnovata in via condizionata. La CTR avrebbe pertanto omesso ogni pronuncia sul punto sebbene la notifica dell’atto presupposto fosse condizione essenziale di legittimità dell’atto impugnato.

1.2. Il motivo è infondato.

In primo luogo occorre osservare che la devoluzione del motivo inerente la questione del ruolo per mancata notifica dell’atto presupposto è stato correttamente devoluta al giudice d’appello nella forma della mera riproposizione, tenuto conto che essa non è stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un’enunciazione espressa nè indiretta (Cfr. Cass., SS.UU., n. 11799/2017). La decisione di primo grado era infatti fondata sulla ritenuta inesistenza della notifica della cartella esattoriale a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con l’effetto che il profilo della notifica dell’atto presupposto non era stato nemmeno vagliato. Infatti, la verifica della regolarità dell’atto di irrogazione delle sanzioni avrebbe dovuto essere scrutinato solo se fosse stata accertata la regolarità della notifica dell’atto esecutivo. Giacchè di quest’ultimo era stata ritenuta inesistente la notifica, era totalmente irrilevante vagliare quella dell’atto posto a suo fondamento.

1.3. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria mette in evidenza che la notifica dell’atto presupposto non poteva dirsi inesistente: essa era avvenuta, ancorchè in modo difforme rispetto a quello previsto dal codice di rito. Invero, si era perfezionata presso la residenza dell’amministratore della società contribuente anzichè presso la sua sede legale. E che la notifica si fosse perfezionata nei termini sopra indicati ne dà atto anche la CTR, ove richiama la difesa del contribuente secondo cui l’iter notificatorio non si era concluso perchè la consegna era avvenuta a mani del portiere senza che al contribuente ne fosse data poi notizia con separata lettera raccomandata. Di fatto, dunque, il contribuente confermava di sapere che l’atto a lui diretto era stato consegnato a mani del portiere dello stabile in cui risiedeva. La notifica aveva dunque raggiunto il suo scopo di talchè la sua nullità non avrebbe comunque potuto essere pronunciata a termini dell’art. 156 c.p.c.. Ciò posto, è orientamento di questa Corte quello secondo cui “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cfr. Cass., V, ord. n. 9262/2019).

1.4. Nel caso di specie la sentenza impugnata, ancorchè concisa nel suo contenuto motivazionale, rende evidente che la CTR abbia disatteso il motivo di ricorso in ragione del fatto che l’atto presupposto era stato ricevuto dalla contribuente, sebbene presso una sede diversa da quella ex lege prevista. Infatti la CTR, che richiama tale circostanza immediatamente prima di illustrare la motivazione della sentenza, rappresenta l’iter notificatorio dell’atto presupposto come esposto dallo stesso contribuente. Essendo pertanto incontestata la ricezione dell’atto presupposto, che dunque aveva raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la CTR ha implicitamente disatteso la censura della sua omessa notifica, potendo così motivare sulla ritenuta legittimità della notifica eseguita dal concessionario a mezzo posta.

Trattasi, peraltro, di un orientamento costante di Corte, fondato sui principi affermati dalle Sezioni Unite (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) (Cfr. Cass., V, n. 21865/2016).

Il motivo è pertanto infondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e omessa pronuncia sulla questione della violazione del termine per il deposito dei documenti nel processo tributario e della conseguente inutilizzabilità del documento depositato in uno con la memoria istruttoria del 18 novembre 2011.

2.1. Afferma che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, il termine per la produzione documentale deve considerarsi perentorio, con l’effetto che decade dal diritto di produzione (anche) la parte che versi in atti i documenti richiesti dal giudice oltre il termine da questi stabilito. Per l’effetto il documento tardivamente prodotto in primo grado non potrebbe essere riprodotto nel giudizio di appello. Ciò posto, la ricorrente censura la nullità della sentenza per non aver la CTR preso posizione sul punto.

2.2. Il motivo è infondato.

Occorre infatti precisare che il deposito del documento in contestazione non è avvenuto in applicazione del citato art. 32, che delinea i termini perentori concessi alle parti in applicazione del principio del giusto contraddittorio e i poteri delle parti in vista dell’udienza pubblica, quanto su ordine del giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, delineato sulla falsariga del potere istruttorio concesso al giudice civile ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

Giova infatti osservare come nel giudizio di appello tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consenta la produzione di nuovi documenti, senza i limiti di cui all’art. 345 c.p.c., e ciò sebbene tali documenti debbano essere prodotti sempre venti giorni prima dell’udienza, stante il richiamo dell’art. 61, alle norme del procedimento di primo grado, e, quindi, anche all’art. 32. Coglie dunque nel segno l’eccezione svolta dalla difesa erariale secondo cui il documento, pur se prodotto tardivamente dalla Agenzia in sede di controdeduzioni, è entrato automaticamente e “ritualmente” nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione), con l’effetto di poter essere utilizzato dalla Commissione Regionale ai fini del decidere.

Questa Corte ha invero già chiarito che, infatti, in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cfr. Cass., V, n. 5429/2018, Cass. n. 21309/2010; Cass. n. 24398/2011). Trattasi di principio consolidato, cui questa Corte intende dare continuità, e certamente applicabile anche al caso di specie, tenuto conto che non è specificatamente contestato che la documentazione in oggetto fosse inserita nel fascicolo di parte di primo grado e che questo sia stato depositato all’atto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria unitamente al fascicolo di secondo grado da parte (Cass., V, n. 24398/2016).

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in via di subordine, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In via subordinata rispetto alla richiesta di cassazione della sentenza per le dedotte censure di nullità, la contribuente invoca infatti la riforma della decisione del giudice d’appello poichè il potere di notificazione sancito dall’art. 26, cioè di eseguire la notifica a mezzo posta, sarebbe conferito solo a determinati soggetti, tra in quali non sarebbe ricompreso il concessionario per la riscossione limitandosi, a sostegno della dedotta censura, a citare una pronuncia resa dalla CTP di Milano.

Il motivo è infondato.

La questione, già oggetto di plurime decisioni contrarie rispetto alla censura della ricorrente, può dirsi definitivamente risolta nel senso della legittimità della notifica a mezzo posta in forza della sentenza n. 175/2018 pronunciata dalla Corte Costituzionale. E’ stato invero affermato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Ciò in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., V, ord. n. 28690/2019, ord. n. 28872/2018). Deve dunque riaffermarsi la ritualità e legittimità della notificazione eseguita a mezzo posta da parte del concessionario per la riscossione. Il motivo è dunque infondato.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro settemilatrecento,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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