Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29735 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26982-2009 proposto da:

PROVINCIA ROMANA ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO DETTO DEI

FATEBENEFRATELLI (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, Dott Padre C.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 258, presso lo studio

dell’avvocato ROSCIONI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BASSU GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARRAS

AGOSTINANGELO giusta delega in atti;

GI.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIRONI

SEBASTIANO, PINNA VALENTINA ANTONELLA GIUSEPPINA giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 572/2008 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 16/10/2008; R.G.N. 149/00.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato LUCA DEL FAVERO per delega;

udito l’Avvocato FRANCO PICCIAREDDA;

udito l’Avvocato VALENTINA ANTONELLA GIUSEPPINA PINNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

G.G. (classe (OMISSIS)) e l’omonimo cugino (classe (OMISSIS)) vennero tratti a giudizio del Tribunale di Sassari per rispondere dei reati di abuso d’ufficio e di corruzione in relazione al rilascio di concessioni edilizie illegittime nel Comune di Alghero, del quale il primo era stato Sindaco nonchè Assessore all’edilizia.

Nel processo penale si costituì parte civile la Provincia Romana dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli, assumendo di essere stata gravemente danneggiata dalla condotta illecita dei prevenuti perchè, avendo venduto alla società Sofingi s.r.l., facente capo al più giovane dei G., un terreno in relazione al quale aveva pagato l’INVIM tenendo conto del vigente indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, si era vista notificare un accertamento ragguagliato al maggior indice di 5 mc/mq, illegittimamente riconosciuto, a seguito dell’attività criminosa posta in essere dai G..

Il giudice di prime cure dichiarò estinti per amnistia i reati di abuso d’ufficio e condannò gli imputati per quello di corruzione; la Corte d’appello, invece, li mandò assolti con la formula perchè il fatto non sussiste; la Corte di cassazione, infine, annullò la decisane e, derubricato il reato di corruzione in quello di abuso di ufficio, lo dichiarò prescritto, conseguentemente rinviando, per il prosieguo, al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen..

Con citazione in riassunzione notificata il 11 luglio 2000 la Provincia Romana dell’Ordine Ospedaliere San Giovanni di Dio, convenne entrambi i G. innanzi alla Corte d’appello di Cagliari, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in L. 731.566.981, pari alla maggiore imposta INVIM pagata a seguito dei fatti innanzi descritti.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza del 16 ottobre 2008 il giudice adito ha rigettato la domanda.

Così ha motivato il giudicante il suo convincimento.

L’area oggetto del contratto di vendita in data 27 dicembre 1988, contratto dal quale aveva avuto origine la presente controversia, ricadeva, già al momento del rogito, almeno in parte, in zona B2, con indice di fabbricabilità di 5 mc/raq.

Tanto si evinceva, in maniera inequivocabile, dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto.

Conseguentemente doveva escludersi che sul valore dell’area avesse in qualche modo potuto incidere, incrementandolo, l’attività per la quale i G. erano stati giudicati in sede penale. Del resto, ha osservato il decidente, il valore delle aree edificabili, ma non edificate, dipende dalla volumetria astrattamente realizzabile, in base agli strumenti urbanistici in vigore al momento della stima, non già da quella successivamente assentita, o comunque posta in essere.

E a tali criteri si era uniformato l’UTE di Sassari. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre la Provincia Romana dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefrateili, formulando due motivi.

Resistono con distinti controricorsi, illustrati anche da memoria, G.G. (classe (OMISSIS)) e G.G. (classe (OMISSIS)).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 2043 cod. civ., artt. 151 e 185 cod. pen., artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe del tutto ignorato la sentenza penale la quale, benchè dichiarativa della estinzione dei reati ascritti agli imputati per amnistia e per prescrizione, spiegava effetti nel giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti materiali accertati dal giudice penale.

1.2 Con il secondo mezzo l’Istituto ricorrente denuncia vizi motivazionali, per avere la Corte d’appello basato la sua decisione su un superficiale esame di un certificato di destinazione urbanistica e sulla deposizione di due testi, così facendo malgoverno di tutta la mole di atti processuali che erano stati alla base della decisione di estinzione del reato assunta dal giudice penale.

2 Il ricorso è inammissibile perchè le prospettate censure sono gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza.

Valga al riguardo considerare che, allorchè lo scrutinio di un motivo con il quale si deduca un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, o carenze motivazionali, ex n. 5, ovvero ancora un error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, esiga l’esame di atti processuali ovvero di documenti o prove orali, il ricorrente ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., primo 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il cd. contenente, va adempiuto indicando esattamente in ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’atto o il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendone o riassumendone nel ricorso il contenuto. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (confr. Cass. civ., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303;

Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

3 Venendo al caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo esplicitato il contenuto del giudicato penale nella parte in cui avrebbe accertato la sussistenza dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa azionata e men che mai la natura e portata dei documenti versati in atti che, a suo dire, smentivano le risultanze del certificato di destinazione urbanistica e le deposizioni dei testi escussi, così rendendo impossibile quel controllo di decisività che la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (confr. Cass. civ. 30 luglio 2010, n. 17915).

4 Non è peraltro superfluo aggiungere, per scrupolo di completezza, che l’evocazione tout court del giudicato penale, ai fini della prova del diritto dell’Ente ricorrente di essere risarcito, ignora il principio, ribadito anche di recente dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, posto che la disposizione di cui all’art. 652 cod. proc. pen., (cosi come quelle di cui agli artt. 651, 653 e 654 c.p.c.), costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale. In tale prospettiva è stato anzi specificamente segnalata l’irrilevanza che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente, dovendo in ogni caso il giudice civile interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, tenendo conto anche, se del caso, degli elementi di prova acquisiti in sede penale (confr. Cass. civ. 26 gennaio 2011, n. 1768).

2 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei ricorrenti in complessivi Euro 9.400,00 (di cui Euro 9.200,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA