Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29735 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 285/2016 proposto da:

Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a., in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, L.G. Faravelli n.22, presso lo

studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 822/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

03/12/2015;

viste le memorie delle parti ex art. 378 c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal cons. VELLA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato S. Minucci che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I. Il sig. G.P., dirigente di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. dal 1998, in data 28/02/2009 riceveva la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda, collocata in Amministrazione Straordinaria.

II. Con domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, chiedeva l’ammissione al passivo, in prededuzione, dei crediti di lavoro maturati dopo l’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, a titolo di ferie, t.f.r., indennità sostitutiva di preavviso e indennità supplementare prevista dall’Accordo interconfederale del 27/04/1995 (Euro 247.618,56); con successivo ricorso L. Fall., ex art. 111 bis, chiedeva nuovamente il riconoscimento in prededuzione dell’indennità supplementare

III. Il Giudice delegato, pronunciandosi separatamente anche sulla domanda tardiva, non ammetteva al passivo l’indennità supplementare per mancata dimostrazione dello stato di disoccupazione del dipendente, precisando che essa non avrebbe comunque potuto fruire della prededuzione, stante la sua natura indennitaria e non retributiva.

IV. Il G. proponeva opposizione allo stato passivo avverso entrambi i decreti, segnalando, tra l’altro, di non aver proseguito la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della subentrante newco Alitalia-CAI.

V. Riunti i ricorsi, il Tribunale di Roma riconosceva l’invocata prededuzione affermando che: i) dovevano considerarsi pacifici: l’assunzione del G. come dirigente; l’applicabilità del CCNL per i dirigenti dell’industria; la collocazione di Alitalia in A.S. con decreto del 29 agosto 2008, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, ex art. 2, (come modificato dalla L. 28 agosto 2008, n. 134); la risoluzione del rapporto da parte del Commissario Straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”; l’applicabilità dell’accordo interconfederale del 27 aprile 1995; ii) presupposto dell’indennità supplementare al t.f.r. era solo la soppressione del posto di lavoro come naturale e diretta conseguenza della crisi aziendale, non occorrendo anche la prova dello stato di disoccupazione; iii) la prededuzione spettava in quanto l’indennità supplementare era una delle varie voci derivanti dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza che potesse distinguersi arbitrariamente sulla base della funzione retributiva o indennitaria, trattandosi di strumenti tutti previsti dalla contrattazione collettiva come effetto del licenziamento (come da precedente conforme della Corte di appello di Roma, sentenza n. 1654 del 21/3/2013, in sede di rinvio).

VI. Avverso detta decisione Alitalia – Linee Aeree Italiane in A.S. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi e corredato da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., cui il G. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da analoga memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla prova del mancato passaggio in CAI del Dirigente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, con la quale si era sostenuto che, per potersi ravvisare la “effettiva cesura del rapporto” ed il conseguente “stato di disoccupazione” integranti il presupposto dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, il G. avrebbe dovuto provare di non essere transitato alle dipendenze della subentrante CAI.

1.1. La censura è infondata, poichè dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente il rigetto della dedotta eccezione, avendo il Tribunale affermato che “affinchè il dirigente di azienda industriale possa beneficiare dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dal predetto accordo è dunque necessario che la soppressione del posto di lavoro sia diretta conseguenza dovuta alla crisi aziendale. Non è invece prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente come dedotto da parte opposta”. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto condizioni necessarie e sufficienti lo stato di crisi aziendale e la conseguente soppressione del posto di lavoro, escludendo espressamente la necessità della prova dello stato di disoccupazione, ed implicitamente quella di non essere “transitato” in CAI.

2. Con il secondo mezzo (proposto in caso di rigetto del primo) si deduce la “Violazione, o falsa applicazione, dell’Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, nonchè del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’indennità supplementare in questione spetterebbe solo in caso di licenziamento effettivo del dirigente e non potrebbe trovare applicazione “nel caso di specie, ove – in forza del peculiare meccanismo di cui al D.L. n. 347 del 2003, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2008, e relativa legge di conversione – il dirigente transita alle dipendenze dell’impresa subentrata nell’esercizio del servizio in attuazione del predefinito “programma di cessione dei complessi di beni e contratti”, ed il recesso configuri solo lo strumento prescelto per attuare detto passaggio”, dal momento che, in tal caso, vi sarebbe una sostanziale continuità del rapporto contrattuale; pertanto, sarebbe onere del dipendente fornire la prova del “mancato passaggio in CAI” quale presupposto indefettibile dell’indennità.

2.1. La censura difetta di specificità ed autosufficienza, in quanto formulata in termini astratti, senza che si affermi mai se, in concreto, il G. fosse o meno “transitato” in CAI. In ogni caso l’interpretazione del giudice di merito appare pienamente condivisibile, non rinvenendosi nella normativa in questione (ed in particolare nel D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, appositamente trascritto sia a pag. 5 del ricorso che a pag. 31 del controricorso) l’onere del dipendente di fornire la prova “negativa” del mancato “passaggio” in CAI, il quale potrebbe semmai rivestire il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro; peraltro, il motivo non è diretto a censurare la violazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.

3. Il terzo motivo prospetta una ulteriore “Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, essendo stato eccepito che il “licenziamento non era stato direttamente e immediatamente determinato dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria… bensì dalla successiva (di circa cinque mesi) ed autonoma determinazione gestionale del Commissario di cessare l’attività di impresa”.

3.1. Anche questa ragione di nullità del decreto impugnato è infondata, dovendo ancora una volta rilevarsi l’esistenza di una pronuncia di rigetto della suddetta eccezione, per avere il Tribunale espressamente escluso ogni dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro fosse stato “unilateralmente risolto dal commissario straordinario a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”.

4. Con il quarto mezzo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per le stesse ragioni rappresentate con il motivo precedente.

4.1. La censura va disattesa a fronte dello specifico accertamento in fatto – svolto dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie, e come tale insindacabile in questa sede – circa la indubbia (e sufficiente) riconducibilità della risoluzione del rapporto di lavoro alla crisi aziendale regolata dalla procedura di amministrazione straordinaria. D’altro canto, il tenore testuale della lettera di licenziamento (parzialmente riportata nel decreto ed integralmente trascritta a pag. 17 e s. del ricorso) risulta esplicito nel riferimento alla collocazione dell’azienda in amministrazione straordinaria, accompagnato per di più da un “invito” al dipendente a valutare la possibilità di richiedere “le indennità a Lei spettanti, ivi compresa quella di cui all’accordo 27.04.1995”. A ben vedere, quella riconducibilità non è negata nemmeno dalla ricorrente, che invoca a fondamento del proprio assunto il fatto che il licenziamento non sia “stato motivato come “direttamente e immediatamente” dovuto all’ammissione alla procedura di legge”.

4.2. Sul tema del diritto alla indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti licenziati a causa di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi settoriale o aziendale, nonchè di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, questa Corte ha peraltro già avuto occasione di disattendere letture orientate a ravvisare “una cesura di carattere non solo temporale, ma logica” fra la fase propriamente di risanamento e quella eventualmente conseguente all’esaurimento dell’esperimento conservativo, tale da escludere la suddetta indennità in caso di licenziamento intervenuto a significativa distanza dall’apertura della procedura e “non conseguente della ristrutturazione dell’azienda bensì all’accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva”, osservando come la contrattazione collettiva attribuisce l’indennità in questione “prescindendo dall’epoca del recesso” e “la ricollega ad una situazione in itinere, insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso” (Sez. L, n. 14769 del 2005, che richiama anche Cass. n. 3572 del 2004 e n. 5371 del 1998).

5. Con il quinto motivo ci si duole dello “Omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei fatti di causa che dimostrano la prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione alla procedura di A.S. e la riconducibilità del recesso alla determinazione del Commissario avente ad oggetto la chiusura dell’attività produttiva”.

5.1. La censura è manifestamente infondata, in quanto i fatti dedotti risultano chiaramente presi in considerazione dal Tribunale (che infatti a pag. 2 del decreto afferma essere “pacifico che il ricorrente, dipendente della Società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. con la qualifica di Dirigente dal 1.5.98, abbia prestato attività lavorativa fino alla data del 28.2.2009 in cui gli è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, seguito dalla chiusura dell’attività produttiva dell’azienda, collocata in Amministrazione Straordinaria”) ed evidentemente ritenuti non decisivi.

6. Il sesto mezzo prospetta congiuntamente “Violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111Cost., comma 6, art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., per omissione e/o illogicità della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennità supplementare di cui all’accordo 27.4.1995 a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attività produttiva. Nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza della motivazione sul punto ex art. 132 c.p.c., n. 4”.

6.1. Il motivo è infondato poichè, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

6.2. Alla luce di tale criterio, il tessuto motivazionale della decisione impugnata è adeguato e certamente non al di sotto del cd. minimo costituzionale, non potendo dirsi nè meramente apparente – tale essendo solo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U., n. 22232 del 2016) – nè contraddittoria o incomprensibile.

7. Con il settimo motivo si deduce la “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, (R.D. n. 267 del 1942), del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20, nonchè del Verbale di accordo 27.4.1995 (“Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale”) allegato I al CCNL Dirigenti Aziende Industriali, in ordine alla asserita prededucibilità del credito”, per l’erronea attribuzione della prededuzione al credito per indennità supplementare, la quale invece “ha natura di penale forfettaria” la cui accettazione ai sensi del par. 6 del verbale di accordo 27 aprile 1995 “comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall’art. 19 del contratto nazionale” – e, pur traendo “origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro.. non può essere annoverata tra i provvedimenti finalizzati alla continuazione dell’attività”.

7.1. La censura non merita accoglimento, in quanto il giudice a quo – richiamando un proprio precedente specifico del 2013 che, in sede di rinvio da questa Corte, aveva riconosciuto la prededucibilità del credito da indennità supplementare sorto in costanza di amministrazione straordinaria – ha condivisibilmente fondato la prededuzione del credito in questione sulla indubitabile funzionalità della prosecuzione del rapporto di lavoro alle esigenze della continuazione dell’esercizio di impresa, con l’inevitabile conseguenza che ogni credito che trova origine e causa in detto rapporto – a prescindere dalla sua natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile – ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell’esercizio dell’impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 8, conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004, e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, (cfr., sia pure con riguardo ad altro tipo di indennità, Sez. 1, 16/06/1994 n. 5823, per cui “Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell’esercizio dell’impresa, sono considerate, per l’intero importo, in applicazione del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, art. 4,convertito in legge 2 ottobre 1981 n. 544, debiti contratti per la continuazione dell’esercizio, secondo la previsione della L. Fall., art. 111, n. 1. Pertanto, siffatti crediti… costituiscono debiti di massa e spettano in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto”; conf. Cass. n. 2716 del 1992 e n. 4378 del 1985).

8. L’ottavo ed ultimo motivo prospetta congiuntamente “Violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111Cost., comma 6, art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., per illogicità della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito; Nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza della motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4”.

8.1. La censura è manifestamente infondata, per le medesime ragioni illustrate nell’esame del sesto motivo, alle quali si rimanda (v. sub 6.1. e 6.2.).

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA