Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29735 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29735 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 13097-2015 proposto da:
POERIO VEGA, BAIANO ELISA, FERRARO MARIA GRAZIA,
PIZZIRANO AGNESE, MIRABELLA SALVATORE, VANONI GIOVANNA,
GIANFRANCESCO TERESA, VISONE GIOVANNI, CONTE ASSUNTA,
NAVARRA ANGELO, GAGLIARDI SERGIA, TORTORELLI PASQUALE,
COSTANTINO ANTONIA, ALBANESE ANTONIA, SCAMARDELLA
RAFFAELLA, RUSSO MARIA ROSARIA, PIZZIRANO ALBERTO,
MARESCA SALVATORE, DANIELE ANTONIO, COMPAGNONE
MICHELINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato
ZOSIMA VECCHIO, rappresentati e difesi dagli avvocati
LUCIO VITTOZZI, GIOVANNI BASILE;

Data pubblicazione: 12/12/2017

- ricorrenti contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
resistente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositatO il 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con
conseguente cassazione con rinvio del decreto oggetto
di impugnativa;
udito l’Avvocato VECCHIO Zosima, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato BASILE Giovanni, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

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IN FATTO
Con separati ricorsi, di poi riuniti, presentati nel 2010, gli
odierni ricorrenti meglio indicati in epigrafe adivano la Corte
d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero

indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, per la durata irragionevole di analoghi processi
amministrativi svoltisi innanzi al TAR Campania tra il 2000 e il
mese di agosto del 2010.
Resistendo il Ministero, la Corte adita rigettava la domanda
con decreto del 21.11.2014. Atteso che le istanze di prelievo
nel giudizio presupposto erano state depositate per tutti i
ricorrenti il 4.11.2009, la Corte territoriale riteneva che le
domande di equa riparazione fossero proponibili limitatamente
al periodo compreso tra la data di presentazione delle stesse e
quella di deposito dei ricorsi (17.12.2010), periodo che, però,
era inferiore al termine di durata massima ragionevole.
La cassazione di detto decreto è chiesta dai medesimi
ricorrenti con ricorso affidato a un motivo, successivamente
illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un
“atto di costituzione” in vista della partecipazione alla
discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 54, 2° comma, D.L. n. 112/08, convertito
con modificazioni in legge n. 133/08, e successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 104/10, in quanto l’art. 54, 2°
comma, D.L. cit. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 104/10 è

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dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo

applicabile, in difetto di una disciplina transitoria, unicamente
ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore
di tale D.Lgs., mentre il processo amministrativo presupposto
nella specie è stato definito in data anteriore (3.8.2010). Ad
ogni modo e in secondo luogo, essendo stata comunque
depositata l’istanza di prelievo, avrebbe dovuto essere

riferimento e non solo la frazione successiva a tale istanza,
tenuto conto che l’innovazione introdotta dall’art. 54, comma
2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, lascia sussistere l’anteriore irragionevole
durata del processo presupposto.
2. – Il motivo è fondato.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo
in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause
davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo
intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza
che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata
della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla
mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata
presentazione di essa. Né l’innovazione introdotta dall’art. 54,
comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è
proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in
cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata
presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi dell’art. 51 del r.d. 17
agosto 1907, n. 642, può incidere sugli atti anteriormente
compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di
esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il
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considerata ai fini indennitari l’intera durata del giudizio di

fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma
sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. nn.
24901/08 e 5317/11).
Non solo, ma l’art. 54, 2° comma, cit. anche nel testo
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 104/10 (pur non
applicabile nella specie) conferma che l’istanza di prelievo, una

volta presentata, consente di valutare ai fini dell’equa
riparazione l’intera durata del giudizio presupposto, anteriore e
successiva all’istanza stessa.
2.1. – Nel caso specifico la Corte distrettuale non si è
attenuta a tale principio, nell’erronea supposizione che il
prelievo segni il momento a decorrere dal quale sia possibile
far valere il diritto ad un processo di durata, da allora in poi,
ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo, anche quando
condiziona ratione temporis la proponibilità della domanda di
indennizzo, non incide sul computo della durata del processo,
che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla
sola fase seguente detta istanza (Cass. nn. 13554/16 e
2172/17).
3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma, che attenendosi ai
principi di diritto sopra esposti reitererà l’esame del merito e
provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
13.10.2017.
Il Presidente
dr. S efano Petitti

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