Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29734 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 15/11/2019), n.29734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28268-2017 R.G. proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa dagli

avvocati DOMENICO FAZIO, ANTONELLA MICELE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e GENERALI ITALIA S.P.A.

– intimate –

avverso la sentenza n. 2120/2017 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 20/09/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

B.L. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e il commissario liquidatore della USL Emilia-Romagna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una epatite cronica contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto nel marzo del 1989.

Gli enti convenuti si costituivano in giudizio. La Regione Emilia-Romagna eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, chiedeva di essere manlevata dalle compagnie assicuratrici, che chiamava in causa.

Anche queste ultime si costituivano in giudizio.

Il Tribunale riteneva prescritto il diritto della B. e disponeva la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, ponendo a carico dell’attrice e dei convenuti, in ragione di metà per parte, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione veniva appellata in via principale dalla B. ed in via incidentale dalla Regione Emilia-Romagna, la quale si lamentava della compensazione delle spese di lite fra essa e le compagnie assicurative.

La Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione principale e quella incidentale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, solamente la Regione Emilia-Romagna. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

L’ente ricorrente si lamenta della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 1917 c.c.. Sostiene, in particolare, che sebbene in applicazione dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio ratione temporis, la valutazione circa l’opportunità della compensazione delle spese di lite rientrasse tra i poteri discrezionali del giudice – risulterebbe violato l’obbligo di specifica motivazione. Ed infatti la Corte d’appello ha addotto, fondamento della propria decisione “profili sostanziali” e la “limitazione della difesa delle compagnie assicuratrici al contenimento della responsabilità al limite contrattuale del massimale di polizza”. Una simile motivazione non è condivisa dalla ricorrente, che la ritiene non pertinente, osservando peraltro come l’obbligazione dell’assicuratore delineata dall’art. 1917 c.c., comma 3, comprenda anche la necessità di tenere indenne l’assicurato dalle spese processuali.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, ma non era necessaria l’adozione di motivazioni specifiche, essendo sufficiente che le ragioni giustificatrici della scelta di compensare le spese di lite fossero chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7523 del 27/03/2009, Rv. 607430 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011, Rv. 619315 – 01).

In altri termini, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permetteva la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituiva una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore aveva previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Rv. 621247 01). La relativa statuizione, pertanto, può essere censurata in sede di legittimità solo quando le ragioni poste alla base della motivazione siano tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 17/05/2012 (Rv. 622415 01).

Tanto premesso, la motivazione adottata dalla corte territoriale si sottrae alle censure articolate in ricorso.

In particolare, il riferimento ai “profili sostanziali” appare riferibile alla contestazione mossa dalle compagnie assicurative, che hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’Ente e ne hanno chiesto la condanna al pagamento delle spese processuali (così come riferito dalla stessa ricorrente a pag. 10), piuttosto che rapporto fra Regione e danneggiata (come sostenuto invece dall’Ente).

La seconda ragione posta a sostegno della decisione impugnata risulta pertinente, in quanto suscettibile di giustificare la scelta discrezionale del giudice di compensare le spese processuali.

Per queste ragioni, la motivazione adottata dalla Corte d’appello è logicamente corretta e non si ravvisano le violazioni di legge prospettate dalla Regione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Poichè nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

Ricorrono, però, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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