Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29734 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29734 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 11336-2015 proposto da:
CUVA FELICITA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALESSANDRO ARCIFA;
– ricorrente nonchè contro
2017
2468

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

resistente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

A

Data pubblicazione: 12/12/2017

depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per

udito l’Avvocato Michele FERRANTE con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Alessandro ARCIFA, difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

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IN FATTO
FATTO
Accogliendo, previa riunione, due opposizioni erariali
avverso altrettanti decreti monocratici di accoglimento di
separate domande di equa riparazione ex lege n. 89/01

rigettava entrambe le domande. Alla base della decisione, a) il
richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte
Suprema secondo cui in tema di equa riparazione per
irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi
dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n.
104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre
2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la
proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo
anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/13); b)
il rilievo che, nello specifico, in uno dei due giudizi
amministrativi presupposti svoltisi innanzi al TAR Sicilia,
sezione staccata di Catania, erano state presentate due
istanze di prelievo, una il 5.10.2012 e l’altra il 15.11.2012,
sicché rispetto alla data di definizione del ricorso (avvenuta
con sentenza del 21.3.2013) non era decorso il termine di
durata ragionevole; nell’altro giudizio (concluso con sentenza
del 28.6.2013) non era stata depositata alcuna istanza di
prelievo ma solo tre istanze di fissazione dell’udienza.
La cassazione di tale decreto è chiesta da Felicita Cuva sulla
base di un articolato motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un
“atto di costituzione” in vista della discussione orale della
causa.

3

proposte da Felicita Cuva, la Corte d’appello di Messina

La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Sotto le medesima intitolazione di violazione dell’art. 54
D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, come modificato
dal D.Lgs. n. 104/10, l’unico motivo di ricorso espone due
censure.

6104/95 TAR Sicilia, sez. staccata Catania) deduce che per i
giudizi amministrativi pendenti alla data del 16.9.2010 (di
entrata in vigore del D.Lgs. cit.) l’istanza di prelievo, una volta
depositata, rende proponibile la domanda di equa riparazione
anche per il periodo di tempo anteriore alla sua presentazione.
La seconda (relativa al processo presupposto R.G. n.
1212/97 stesso TAR) sostiene che l’istanza di prelievo di cui
sopra era stata presentata in relazione a tutti i processi
amministrativi pendenti cui era interessata Felicita Cuva, che
ne aveva chiesto la riunione. Tale istanza, pertanto, doveva
ritenersi valevole anche relativamente al giudizio rispetto al
quale la Corte distrettuale ha ritenuto omessa la formalità in
oggetto.
2. – Entrambe le censure sono fondate.
2.1. – Quanto alla prima, va osservato che questa Corte ha
già affermato più volte, «(1)1 fatto che ai sensi dell’art. 54,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3,
comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi
pendenti – come nel caso in esame – alla data del 16
settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche
per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n.
3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una
sorta di fictio iuris limitata ai fini applicativi della legge n.
89/01, il momento a partire dal quale assume rilievo la
4

La prima (concernente il processo presupposto R.G. n.

pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata
ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più
semplice e binaria, nel senso che senza l’istanza di prelievo la
domanda di equa riparazione non può essere proposta né per
il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta
proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile

giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce
la propria funzione di presupposto processuale del
procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di
fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la
durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza
di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2,
comma 2 quinquies legge Pinto o altrimenti enucleate dal

sistema in via pretoria» (Cass. n. 13554/16; conforme, n.
2172/17).
2.1.1. – La Corte distrettuale si è discostata da tale
interpretazione dell’art. 54 D.L. n. 112/08, incorrendo in un
duplice errore di diritto lì dove non solo ha ritenuto non
indennizzabile il ritardo precedente al D.L. n. 112/08, ma
altresì ha considerato che anche la durata ragionevole dovesse
essere computata a decorrere dall’istanza stessa.
2.2. – Quanto alla seconda censura, l’esame diretto degli
atti, consentito dall’iscrizione della doglia nza esposta
nell’ambito dell’error in procedendo, conferma la proposizione
dell’istanza di prelievo e la sua inerenza a tutti i procedimenti
promossi. Tale modalità cumulativa di presentazione è del
tutto compatibile con la natura e con la funzione dell’istanza,
sicché il requisito di proponibilità della domanda di equa
riparazione deve ritenersi soddisfatto anche relativamente al
secondo giudizio presupposto (R.G. n. 1212/97 TAR sez.
Catania).
5

senz’alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel

3. – Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato deve
essere cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Messina, che nel decidere il ricorso si atterrà ai principi di
diritto sopraesposti, provvedendo, altresì, sulle spese di
cassazione.
P. Q. M.

rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
13.10.2017.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con

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