Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29733 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.S. FUCECCHIO 1903, cessata, rappresentata dal Sig. M.

G. già Presidente dell’associazione medesima, nonchè il

medesimo M.G. (OMISSIS), in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.N., P.L. e P.C. nella loro

qualità di eredi del deceduto P.A. titolare della

ditta individuale AUTOLINEE PUCCIONI DI PUCCIONI ARDUINO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo

studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARZUOLI LUCIA giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 176/2005 del GIUDICE DI PACE di

CASTELFIORENTINO, depositata il 14/11/2005, R.G.N. 95/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 29.12.2006, P.A., quale titolare della ditta Autolinee Piccioni, conveniva innanzi al Giudice di pace di Castelfiorentino, la US Fucecchio 1903, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 903,80, dovutale per servizio di autotrasporto, oltre interessi legali.

Assumeva parte attrice che: la US Fucecchio 1903 le aveva richiesto per la data 13.14 ottobre 2001 un servizio di trasporto, per il quale era stata emessa la fattura n. (OMISSIS) per la somma di 903,80; il pagamento di detta fattura era stato concordato a mezzo bonifico bancario da corrispondersi “60 giorni fine mese”; ogni sollecito non aveva sortito alcun effetto e che a tuttoggi la società convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 708, depositata in data 14.11.2005, il Giudice di Pace di Castelfiorentino decidendo secondo equità accoglieva la domanda attrice; affermava in particolare che “al di là di ogni altra considerazione di carattere giuridico, si da per certo comunque il credito vantato dal sig. P.A. nei confronti della U.S. Fucecchio 1903, mai smentito da quest’ultima, rilevando, altresì, il disinteresse chiaramente dimostrato dalla società debitrice al pagamento del debito contratto, è prova che non ha attivato alcun canale di trattativa concreta in via stragiudiziale per addivenire ad una soluzione amichevole. Al riguardo, rileva, altresì come la violazione del dovere della buona fede in danno di terzi comporta, comunque, un obbligo di pagamento di natura risarcitoria, a prescindere da norme particolari che disciplinano la singola specie”.

Ricorre per cassazione la U.S. Fucecchio 1903 con due motivi (di cui il primo articolato in più censure); resistono con controricorso B.N., P.L. e P.C., quali eredi di P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione di varie norme, si afferma che “pare che il primo giudicante abbia erroneamente interpretato il dettato di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, dal momento che nella sentenza in questione viene violato il principio di inderogabilità delle norme processuali o meglio delle norme sostanziali ad efficacia processuale e non è altresì rinvenibile alcuna corretta individuazione della regole di equità seguita dal giudicante”. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in quanto “il giudice ha condannato il sig. G. M. in solido al pagamento della somma vantata da parte attrice, senza che quest’ultima avesse chiesto la predetta condanna solidale”.

Entrambe dette censure non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla prima si osserva che il giudice delle fase di merito ha fatto corretta applicazione della equità di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, ritenendo con piena evidenza fondato il diritto di credito in questione sulla base delle risultanze documentali di causa e ritenendo in particolare violato il principio informatore del rapporto obbligatorio e di cui all’art. 1218 c.c. consistente nell’obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c.; già questa Corte sul punto ha infatti ritenuto che in tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nelle esecuzione delle obbligazioni, che è espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art. 1175 c.c. e art. 1375 cod. civ.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio.

Inoltre è da rilevare che correttamente il giudice di pace, nel ritenere violato detto principio di correttezza, ha ritenuto il relativo comportamento, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (sul punto, tra le altre, Cass. n. 25047/2009), fonte non di un vizio contrattuale ma del risarcimento del danno, affermando testualmente che “la violazione del dovere di buonafede comporta…..un obbligo di pagamento di natura risarcitoria”.

Ancora, priva di pregio è la tesi sostenuta dall’associazione ricorrente in ordine alla “decadenza” della responsabilità del legale rappresentante quale garante dell’obbligazione in questione: a parte la genericità della doglianza, occorre rilevare che già questa Corte ha statuito più volte che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talchè detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti, come nel caso in esame, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l’obbligazione.

Se poi è vero che è applicabile il disposto dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità solidale ex art. 38 c.c. (sul punto, tra le altre, Cass. n. 13946/91, secondo cui la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, ex art. 1944 c.c., per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore), è altrettanto vero che, non solo il ricorrente manca di autosufficienza sul punto, non evidenziando i precisi termini di proposizione della questione di decadenza ex art. 1957 c.c., ma anche che non censura la ratio decidendi in questione che come detto si fonda sulla violazione del criterio di buona fede e prescinde da detto art. 1957 c.c..

Privo di autosufficienza è poi il secondo motivo, sia riguardo al primo profilo, in quanto parte ricorrente non indica specificamente come e in quale atto processuale fu convenuta in giudizio l’associazione, ai fini di valutare la dedotta violazione ex art. 112 c.p.c., sia, con riferimento al secondo profilo di censura, perchè non evidenzia specificamente i presupposti legittimanti la chiesta riunione di cause, che tra l’altro rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (tranne i casi, in cui la stessa è obbligatoria, non riguardanti però la vicenda in esame); in particolare parte ricorrente si limita a richiamare genericamente il principio di economia processuale. In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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