Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29732 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8819/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.V., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avv. Antonio Pirrelli, con domicilio eletto

presso il Dott. Marco Gardin, in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia n. 74/05/13 depositata in data 7 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.V., titolare di un’impresa esercente l’attività di trasporto merci su strada, ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate rettificava, per l’anno 2005, i ricavi dichiarati, accertando un maggior reddito di impresa, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e I.V.A.

In particolare, la verifica era scaturita da un’anomalia riscontrata con riguardo ai chilometri effettuati nell’anno oggetto di accertamento, che il contribuente aveva erroneamente indicato nelle notizie relative allo studio di settore; dal raffronto con i dati delle annualità precedenti e successive, l’Ufficio aveva rilevato che, pur avendo percorso maggiori chilometri rispetto agli anni precedenti, il contribuente aveva dichiarato un reddito nettamente inferiore.

2. La Commissione provinciale di Bari, aderendo alle deduzioni difensive del contribuente, accoglieva il ricorso, ritenendo che la presunzione operata dall’Ufficio non fosse assistita dai requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c..

3. Proposto appello dall’Ufficio, che chiedeva di riformare parzialmente la sentenza impugnata determinando in Euro 35.707,00 il reddito d’impresa, la Commissione regionale accoglieva l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal contribuente.

Osservava che non soltanto era generico il motivo di nullità della sentenza di primo grado, che non poteva derivare dalla asserita “erronea motivazione ed inconferenza della stessa”, ma soprattutto che non era consentito modificare in appello il tema del giudizio e la domanda, senza avere avanzato in primo grado, neppure in via subordinata, alcuna deduzione in tal senso. Spiegava, al riguardo, che nel processo tributario di appello l’Amministrazione finanziaria non poteva mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento, stante il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove, imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

4. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, con un unico motivo. Il contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 57, nonchè degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole che la C.T.R. abbia affermato l’inammissibilità dell’appello per il solo fatto che aveva rideterminato la pretesa erariale chiedendo “la riforma parziale della sentenza con ricalcolo del solo reddito sulla base di presunti ricavi di Euro 87.356,86”.

Nel rammentare che, nel giudizio tributario, l’oggetto del thema decidendum è delimitato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato, da un lato, e dagli specifici motivi d’impugnazione formulati dal contribuente, dall’altro, sottolinea che, nella specie, l’Ufficio si era limitato a sollecitare alla Commissione tributaria un giudizio sul merito del rapporto tributario sulla base degli elementi emergenti dalle stesse difese del contribuente, senza travalicare i limiti dell’originaria pretesa fiscale come emergente dall’avviso di accertamento.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente deduce nullità della sentenza nella parte in cui ha omesso di decidere sull’eccepito vizio di difetto di contraddittorio endoprocedimentale, censura già formulata con l’appello incidentale, integrante violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

Sul punto, evidenzia che, a seguito di richiesta dell’Ufficio, in data 5 luglio 2019, di esibizione di documentazione necessaria per procedere ad una verifica dei risultati reddituali dell’esercizio 2005, aveva risposto all’invito provvedendo a consegnare i documenti; successivamente aveva riscontrato una richiesta di integrazione dei documenti formulata per le vie brevi dall’Ufficio e, a distanza di soli due giorni dall’ultima produzione, era stato emesso l’avviso di accertamento, senza il rispetto del termine di sessanta giorni dalla fine delle operazioni di controllo, come prescritto dallo Statuto del contribuente.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) nella parte in cui i giudici di appello, accogliendo parzialmente l’appello incidentale avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, l’hanno condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, nonostante l’Ufficio fosse risultato integralmente soccombente in entrambi i gradi del giudizio.

4. Il ricorso principale è fondato.

4.1. I giudici territoriali, dopo avere affermato “l’Ufficio, prendendo atto degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado e delle ragioni della decisione del giudice di prime cure, ha proposto appello con l’unico motivo di nullità della sentenza per erronea motivazione ed inconferenza della stessa e, sulla base di tale motivo, riformula la pretesa erariale, ridimensionandola, e chiede una riforma parziale della sentenza con ricalcolo del solo reddito sulla base di presunti ricavi di Euro 87.356,86”, hanno ritenuto inammissibile il gravame sul rilievo che non fosse consentito all’Amministrazione modificare in appello il tema del giudizio modificando la domanda, “senza aver introdotto in tal senso nel giudizio di primo grado alcuna deduzione, nè avanzato richiesta, sia pure in ordine gradato”.

4.2. La conclusione a cui è pervenuta la Commissione regionale è errata.

Come è noto, in applicazione del principio del divieto dei nova in grado di appello, fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, mutuato dal processo civile che disciplina l’istituto all’art. 345 c.p.c., le domande e le eccezioni in senso stretto, non proposte nel precedente grado di giudizio, debbono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum.

Questa Corte ha affermato che il divieto di domande nuove, previsto dal citato art. 57, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è, quindi, consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo, venendosi altrimenti a ledere la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali vanno necessariamente rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Cass., sez. 5, 7/05/2014, n. 9810; Cass., sez. 5, 10/05/2019, n. 12467; Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5160).

Ciò trova giustificazione nella struttura stessa del processo tributario che, essendo volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, si atteggia come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, la cui pretesa risulta dall’atto impugnato sia per quanto concerne il petitum che per quanto riguarda la causa petendi (Cass., sez. 5, 30/07/2007, n. 16829; Cass., sez. 5, 26/01/2006, n. 1584) e “tale caratteristica circoscrive il dibattito della pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente” (Cass., sez. 5, 3/12/2001, n. 15234; Cass., sez. 5, 7/03/2002, n. 3345; Cass., sez. 5, 22/03/2002, n. 4125).

Da tale principio discende che la novità della domanda o dell’eccezione dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo e non tanto alle controdeduzioni di primo grado della stessa, ma, soprattutto, con stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto, ovvero alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati.

Ne consegue che, al fine di eccepire validamente l’inammissibilità dell’appello per novità della domanda, occorre dimostrare che gli elementi dedotti in appello dall’Amministrazione non sono stati mai evidenziati nell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (Cass., sez. 5, 28/06/2012, n. 10806).

4.3. Nella specie, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’Ufficio, raffrontando la percorrenza chilometrica dichiarata per l’anno 2005 con i dati relativi alle annualità precedenti e successive, ha rilevato che, a fronte dei maggiori chilometri percorsi rispetto a tali anni, il reddito dichiarato dal contribuente risultava nettamente inferiore ed ha conseguentemente quantificato maggiori ricavi, rettificando il reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

A seguito di ricorso del contribuente, che ha peraltro prodotto in giudizio prove attestanti che nel corso dell’anno 2005 aveva percorso km. 74.026 e non km. 111.500, l’Agenzia delle entrate, in grado di appello, ritenendo di non dover ulteriormente contestare i chilometri percorsi dall’impresa D. nell’anno oggetto di verifica, ha chiesto una riforma parziale della sentenza di primo grado, ed in particolare la rettifica del reddito sulla base dei ricavi presunti, ridimensionando la originaria pretesa impositiva.

Così facendo, in realtà, l’Ufficio non ha dedotto motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento, nè ha mutato i fatti costitutivi della pretesa fiscale, per come cristallizzata nell’atto impositivo, ampliando l’oggetto sostanziale dei termini della controversia, ma ha piuttosto chiesto al giudice di merito una diversa rideterminazione della materia imponibile che scaturiva dagli stessi elementi fattuali, non contestati, dedotti dalla stessa parte contribuente.

In tale prospettiva, non può che escludersi la affermata inammissibilità del gravame, considerato che, come precisato da questa Corte, le parti conservano nel processo la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l’Amministrazione si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere – dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa (Cass., sez. 5, 18/07/2003, n. 11265; Cass., sez. 6-5, 21/06/2017, n. 15413); di conseguenza, in tale ipotesi, il giudice tributario, valutati tutti gli elementi in fatto e diritto allegati dalle parti, ha l’onere di pronunciarsi sulla residua domanda.

La sentenza impugnata, non ponendosi in linea con i principi sopra richiamati, va, pertanto, cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

5. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, in quanto riguardante questioni assorbite dalla pronuncia favorevole al contribuente resa nel giudizio di merito, che la parte vittoriosa potrà riproporre nel giudizio di rinvio.

Infatti, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., sez. 5, 22/09/2017, n. 22095; Cass., sez. 5, 15/01/2016, n. 574).

6. In conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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