Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29732 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 19/11/2018), n.29732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2879/16, proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. presso l’avv. Maria Cristina Rossi che (in sostituzione

del’avv. Mario Cannata) la rappres. e difende, con procura speciale

in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Leasing s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, al viale delle Milizie n. 38, presso l’avv.

Mario Monzini che la rappres. e difende unitamente all’avv.

Giamberto D’Amato, con procura speciale in calce al controricorso;

Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del

curatore p.t., autorizzato con decreto del g.d. in data 18.2.2016,

elett.te domic. in Roma, alla via Sirte n. 44, presso l’avv. Marco

Nicolai che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7015/2015 emessa dalla Corte d’appello di

Roma, depositata il 17.12.2015;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 15 maggio 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

La (OMISSIS) s.r.l. propose reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 18.11.14, che ne aveva dichiarato il fallimento. Nel contraddittorio del curatore, il quale non si è costituito, la Corte d’appello ha respinto il reclamo, argomentando che: era stato regolarmente instaurato il contraddittorio con la società debitrice tramite notifiche con pec come desumibile dalla ricevuta telematica; la difesa concernente la contestazione dell’uso della casella pec era infondata, anche alla luce del fatto che la consulenza di parte prodotta era stata redatta dopo la notificazione in questione; il credito fatto valere era fondato su decreto ingiuntivo non opposto in ordine a canoni di leasing scaduti; sussisteva lo stato d’insolvenza poichè vari beni della società debitrice erano stati oggetto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Roma – a nulla rilevando il successivo dissequestro che non dimostrava la ripresa dell’attività imprenditoriale – e non era stato depositato il bilancio di esercizio del 2013.

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si sono costituiti il fallimento e l’Unicredit Leasing s.p.a. con controricorso. La (OMISSIS) s.r.l. e la curatela fallimentare hanno altresì depositato memorie.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo (duplice) del ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 68 del 2015, art. 6, D.M. 2 novembre 2005, art. 6, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 16, art. 15 L. Fall., L. n. 53 del 1994, art. 3 bis e L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, nonchè la nullità del procedimento e della sentenza dichiarativa di fallimento per difetto assoluto del contraddittorio e conseguente nullità degli atti successivi per violazione delle suddette norme.

Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che la notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza sia stata effettuata attraverso la consegna di tali atti in formato telematico al cancelliere il quale li ha inviati all’indirizzo pec della debitrice, con relativa ricevuta di avvenuta consegna risultante dalla ricevuta telematica (RAC). In particolare, la ricorrente ha lamentato che agli atti del procedimento non sia stata acquisita la ricevuta di avvenuta consegna, documento differente dalla ricevuta telematica, e che tale ricevuta debba essere fondata su supporto informatico, ovvero il file digitale che consente al giudice di verificare effettivamente ciò che gli è stato trasmesso e il relativo contenuto o, in mancanza, su copie cartacee.

In altri termini, parte ricorrente ha lamentato che, in mancanza della ricevuta di consegna telematica, non sia stata raggiunta la prova che attraverso la pec siano stati trasmessi, quali allegati, proprio quegli atti indicati (ricorso per fallimento e decreto di fissazione dell’udienza camerale) e non altri, e ciò in quanto: il funzionario di cancelleria avrebbe solo dichiarato di aver inviato al sistema di posta elettronica certificata del Ministero per il successivo inoltro all’indirizzo telematico della società un messaggio pec indicante certi allegati; ciò avrebbe poi impedito alla società di accertare la corrispondenza dei documenti allegati agli originali depositati.

Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti consistito nel mancato riconoscimento da parte della Corte d’appello della circostanza secondo cui la pec della (OMISSIS) s.r.l. non era in realtà intestata alla stessa società che dunque non aveva accesso al sito pec indicato (come sarebbe stato desumibile anche da una consulenza di parte allegata e da una denuncia presentata per furto d’identità). Con il terzo motivo è stata denunziata violazione dell’art. 15 L. Fall., artt. 137 e 149bis c.p.c. e art. 1335 c.c., avendo la Corte territoriale ritenuto che la ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento e della fissazione dell’udienza camerale, attraverso la ricevuta di accettazione della pec generata dal sistema informatico, richiamando in sostanza argomenti espressi a sostegno del precedente motivo circa l’intestazione della casella di posta certificata ad altro soggetto.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c. e dell’art. 5L. Fall., avendo la Corte d’appello ritenuto che, a fronte di un decreto ingiuntivo non esecutivo, l’esecuzione individuale non sarebbe stata fruttifera.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione relativa alla mancanza di procura speciale del nuovo difensore della parte ricorrente, in quanto regolarmente apposta in calce alla comparsa di costituzione dello stesso difensore.

Il ricorso è infondato.

Il primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi, non hanno pregio. Il ricorrente si duole che l’attestazione telematica in atti sarebbe documento diverso dalla ricevuta di avvenuta consegna che, sola, costituirebbe la prova della regolare esecuzione della notificazione, attraverso l’effettiva consegna dei file contenenti il ricorso per fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza camerale nella casella di posta elettronica del destinatario. Al riguardo, il ricorrente ha soggiunto che l’attestazione in atti non sarebbe collegata ad un supporto informatico quale documento che consentirebbe al giudice l’effettiva verifica della trasmissione degli atti che s’intendano comunicare o notificare (come nel caso concreto a norma dell’art. 15 L. Fall.).

Va premesso che non è fondata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla ricorrente nella memoria in ordine al tardivo deposito, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi all’attestazione telematica, venendo in rilievo un error in procedendo e dunque esaminabile dal collegio anche d’ufficio.

Nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter”.(Sezioni Unite, sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018).

Va altresì osservato che in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, D.M. n. 44 del 2011, art. 16, si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario. (Sez. 1, Sentenza n. 15035 del 21/07/2016).

Nelle notificazioni telematiche previste in ipotesi specifiche (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8; art. 15 L. Fall.) il contenuto del messaggio consiste nella menzione espressa del tipo di atto quale “notificazione” e la prova è costituita dalla RAC completa (Specifiche 16/4/2014, – art. 17: “la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni”).

Dai principi innanzi esposti discende che, in sede di legittimità, la parte (nella specie il curatore o il creditore istante) che per contrastare un’eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, voglia dimostrare l’avvenuta notificazione telematica di un atto ha l’onere di estrarre copia digitale e di attestarne la conformità della RAC completa, producendola ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Nel caso concreto, la curatela ha dimostrato che alla (OMISSIS) s.r.l. furono notificati in forma completa il ricorso per fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza camerale. Invero, dal fascicolo di causa si desume che: il cancelliere ha attestato che il 9.7.14 la cancelleria del Tribunale di Roma aveva inviato il messaggio di posta elettronica certificata alla suddetta società all’indirizzo di posta elettronica indicato e che tale messaggio era stato consegnato, come emerge dalla ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata; nella stessa attestazione del cancelliere – estratta dal registro informatizzato delle procedure concorsuali – è stato indicato il testo inviato con la pec, ovvero il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza camerale.

Pertanto, dall’esame delle varie norme in questione non si evince alcun riscontro di quanto lamentato dal ricorrente, il quale ha invocato un supporto telematico della ricevuta di consegna che non è contemplato dall’ordinamento che, invece, richiede la formazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio telematico con espressa attestazione della notificazione eseguita e dei file allegati.

Emerge dagli atti, piuttosto, la correttezza di quanto argomentato dalla Corte d’appello, cioè che la suddetta attestazione sia in realtà espressiva della ricevuta di avvenuta completa consegna degli atti contemplata dalla legge.

La disciplina normativa del processo telematico non consente, dunque, la contestazione dell’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente ricevuto dal destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha però dedotto alcun errore tecnico del sistema telematico, nè ha documentato la discordanza tra il contenuto del messaggio ricevuto con pec e il testo degli atti oggetto della notificazione telematica.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte di merito ha espressamente esaminato la questione della utilizzabilità della casella pec della società ricorrente, argomentando in maniera esaustiva circa l’insussistenza di elementi dimostrativi della lamentata inaccessibilità all’indirizzo telematico; al riguardo, il giudice d’appello ha spiegato le ragioni per cui le conclusioni della consulenza tecnica di parte prodotta dalla (OMISSIS) s.r.l. non siano idonee a dare certezza in merito ad una circostanza (il fatto che la società non potesse accedere alla casella pec) da ritenersi obiettivamente inverosimile, a fronte della certezza che l’indirizzo pec in parola fosse quello comunicato dalla società al registro delle imprese. Peraltro, è del tutto pertinente il riferimento, evidenziato nella sentenza impugnata, alla posteriorità della consulenza di parte rispetto alla data dell’invio e della consegna del messaggio con gli allegati alla casella pec. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Invero, la doglianza afferente alla violazione dell’art. 5 L. Fall., non è fondata in quanto il decreto ingiuntivo non opposto può essere addotto quale espressione dello stato d’insolvenza, configurando un elemento attestante l’incapacità di regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie del debitore, a nulla rilevando, a tal fine, la mancata esecutività dello stesso a norma dell’art. 647 c.p.c..

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui ha criticato il merito della valutazione dello stato d’insolvenza compiuta dalla Corte d’appello, venendo in rilievo un mero riesame dei fatti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 10.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00, la maggiorazione del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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