Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29732 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 05/10/2017, dep.12/12/2017),  n. 29732

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ri.Gi.Ba., R.G., R.N., Cu.Ca., R.L., L.M., R.M., R.G., R.A. e Ri.Gi. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa C.G. affinchè fosse condannato alla rimozione della scala realizzata sul mappale identificato con n. (OMISSIS), in quanto lesiva del diritto di servitù di passaggio a favore dei fondi limitrofi di loro proprietà e gravante sulla stradina appartenente al convenuto.

Evidenziavano che il passaggio, originariamente avente un’ampiezza di 2,5 metri, era stato ridotto a soli 45 cm. costringendo gli attori a passare su di un altro fondo, a sua volta di proprietà del convenuto, e ciò in dispregio di quanto disposto dall’art. 1068 c.c.

In subordine chiedevano la condanna alla rimozione della scala per la violazione delle distanze in tema di vedute, atteso che il pianerottolo esistente tra le due rampe di scale costituiva una veduta, nonchè per la violazione delle distanze sia dal confine che dall’immobile degli attori.

Instavano altresì per il risarcimento dei danni.

Il convenuto eccepiva l’infondatezza della domanda, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori alla rimozione dei balconi e delle finestre realizzati sui loro immobili in quanto posti a distanza illegale, oltre al risarcimento dei danni.

Con separato atto di citazione C.G. evocava in giudizio gli attori della prima causa, chiedendo accertarsi, nel caso in cui si ritenesse che la costruzione della scala aveva diminuito o reso più incomodo l’esercizio della servitù di passaggio, che fosse disposto il trasferimento di quest’ultima sull’attiguo mappale n. (OMISSIS).

Riuniti i giudizi, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 335 del 15/9/2007 ordinava la demolizione del manufatto eretto dal C. in quanto posto a distanza inferiore rispetto a quella di legge, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni.

A seguito di appello proposto da parte del convenuto, nella resistenza degli attori i quali proponevano a loro volta appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2395 del 7 novembre 2011 rigettava l’appello principale, ed in accoglimento di quello incidentale, condannava il C. a corrispondere agli attori la somma di Euro 5.000,00 da ripartirsi in parti eguali.

In primo luogo riteneva corretta la qualificazione in termini di costruzione per la scala eretta da parte dell’appellante principale, attese le sue caratteristiche intrinseche, che non trovavano alcuna deroga nelle previsioni dello strumento urbanistico locale.

Rilevava poi che la scala fronteggia una porzione del manufatto insistente sul mappale n. (OMISSIS) di proprietà della L., distando dallo stesso solo pochi centimetri, e ciò in violazione dell’art. 873 c.c. Inoltre, dovendo trovare applicazione le prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che fissa la distanza in 10 metri tra pareti finestrate e la parete dì edifici antistanti, rilevava che la scala, collocata a 5 metri dalla parete ovest del fabbricato di cui al mappale n. (OMISSIS), era del pari illegittima.

A tal riguardo reputava del pari infondato il secondo motivo di appello con il quale si contestava che mancasse la precisa indicazione degli edifici rispetto ai quali la scala del convenuto risultava posta a distanza illegale, rilevando che dagli atti si evinceva che mentre tutti gli attori si dolevano della violazione del loro diritto di servitù, per quanto atteneva invece alla violazione delle distanze dalle costruzioni, la doglianza era stata mossa da R.M., G., A. e Gi., in quanto proprietarie dell’edificio realizzato sul mappale n. (OMISSIS), e da L.M., in quanto proprietaria del mappale n. (OMISSIS).

Passando quindi alla disamina dell’appello incidentale, concernente il rigetto della domanda risarcitoria, osservava la Corte distrettuale che una volta acclarata la violazione delle distanze ad opera della scala, il danno doveva ritenersi in re ipsa, ed andava liquidato nell’importo complessivo di Euro 5.000,00 da ripartire in parti eguali tra tutti gli appellanti incidentali.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di sei motivi.

Ri.Gi.Ba., R.G., R.N., Cu.Ca., L.M. e Bortoli Loretta hanno resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

C.G. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

All’udienza del 26 maggio 2016 il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.L., che sebbene avesse preso parte alle precedenti fasi del giudizio, non era stato interessato dalla notifica del ricorso.

Con successiva ordinanza del 5 gennaio 2017, atteso che la notifica per integrazione del contraddittorio era stata effettuata al difensore del R., ma oltre l’anno dalla pubblicazione ella sentenza, era disposta la rinnovazione della notifica nulla alla parte personalmente, ed in tal senso il ricorso era notificato alla sua unica erede R.A.R.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 la mancanza di motivazione su di un punto essenziale della controversia.

In particolare, la sentenza gravata, dopo avere inizialmente affermato che, trovandosi il manufatto contestato in Zona territoriale omogenea A, disciplinata dall’art. 35 NTA, che non dettava alcuna norma specifica in materia di distanze, così che dovevano trovare applicazione le previsioni di cui all’art. 873 c.c., che prevede una distanza di tre metri, subito dopo affermava che il manufatto, rispetto all’edificio ubicato sul mappale n. (OMISSIS), doveva rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, così che la scala distando appena 5 metri dalla parete ovest di tale edificio, risultava illegittima.

Si denunzia pertanto che un edificio non può da un lato essere sottoposto alla disciplina codicistica di cui all’art. 873 c.c., con il limite della distanza di tre metri e dall’altro, dovere attenersi al più ampio limite di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che testualmente si applica per gli immobili ubicati in zone diverse dalla A.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione di legge ed in particolare dell’art. 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 alla luce delle contraddittorietà già esposte nell’illustrazione del primo motivo.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia del pari la violazione dell’art. 873 c.c., sostenendosi che, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 9 suddetto, e dovendo quindi farsi riferimento alla sola disciplina di cui all’art. 873 c.c., la scala risulterebbe posta a distanza legale rispetto al fabbricato di cui al mappale n. (OMISSIS)515(OMISSIS), trovandosi, come affermato dalla stessa Corte distrettuale a 5 metri.

2. I primi tre motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, ancorchè con un improprio riferimento ad un vizio motivazionale, la corretta individuazione della disciplina urbanistica applicabile agli immobili oggetto di causa in quanto collocati pacificamente all’interno della zona omogena A) del Comune di Asiago.

2.1 Rileva il Collegio che la questione giuridica concernente la corretta individuazione della disciplina in tema di distanze per edifici collocati nella zona A) è stata oggetto di soluzioni diversificate, e senza che fosse possibile individuare un quadro diacronico degli interventi, e ciò anche in relazione agli orientamenti del giudice amministrativo, e che solo di recente ha trovato una soluzione che sembra consolidata ed alla quale si ritiene dover assicurare continuità.

Secondo una prima tesi la fattispecie andrebbe disciplinata facendo applicazione della norma di carattere generale di cui all’art. 873 c.c., in quanto (cfr. Cass. n. 7804/1991) il regolamento edilizio, ancorchè non contenga una specifica disciplina delle distanze tra fabbricati, comporta l’inapplicabilità delle limitazioni poste in materia di distanze ed altezze negli edifici dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 “quinquies”, comma 1, lett. c), come introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 dovendosi intendere in tal caso adottata dal regolamento la distanza stabilita dall’art. 873 c.c. (si veda anche Cass. n. 12376/1992).

Solo in apparenza sembra aderire a tale soluzione anche Cass. n. 12767/2008, laddove afferma che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 1, n. 2), – emanato in forza della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies aggiunto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 – in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni “ex novo”, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, atteso che la stessa si limita a ben vedere solo ad escludere l’applicazione del D.M. n. 1444 (così anche Cass. n. 879/1999).

Condurrebbe invece all’applicazione dell’art. 873 c.c. quanto affermato da Cass. n. 4754/1995, secondo cui la mancanza in uno strumento urbanistico, di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio, a causa della scelta del legislatore locale di vietare in tale zona qualsiasi attività costruttiva, lungi dal creare lacune nella regolamentazione dei rapporti di vicinato, fa si che resti applicabile ad esso la disciplina dettata dagli artt. 873 c.c. e ss., con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto di costruire, il privato proprietario che ne abbia subito danno ha diritto, ai sensi dell’art. 872 c.c., di esserne risarcito ma non può pretendere la riduzione in pristino, ove non risulti contemporaneamente trasgredito l’obbligo di rispettare le distanze previste dalle norme codicistiche (si veda sempre in relazione ad un caso di costruzione realizzata in zona successivamente assoggettata a vincolo assoluto di inedificabilità, Cass. n. 3638/2007).

2.2 A tale orientamento si è poi contrapposta la tesi, fatta propria in prevalenza dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la previsione in tema di distacco tra pareti finestrate di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

In tal senso Consiglio di Stato, sez. 5, 23/05/2000, n. 2983 ha affermato che in materia di distanze tra nuove costruzioni, quando il regolamento edilizio comunale presenta una lacuna normativa, la disciplina applicabile è quella contenuta nella L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies che richiama il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 ed ha natura di norma integrativa dell’art. 873 c.c. (in termini e proprio con specifico riferimento ad edifici collocati in cd. Zona A, Consiglio di Stato sez. 5 19 marzo 1999 n. 280).

2.3 A tale soluzione si contrappone poi l’ulteriore tesi che reputa applicabili le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 765 del 1967.

In tal senso si veda Cass. n. 20713/2013, a mente della quale, la norma contenuta nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies, lett. c), introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, va osservata non solo nei casi in cui i Comuni siano sprovvisti di strumento urbanistico, ma anche quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze.

Solo in apparenza sembra porsi in tale ottica Cass. n. 26123/2015, la cui massima recita: “Qualora lo strumento urbanistico vieti ogni attività costruttiva in una determinata zona e per essa non dia quindi alcuna prescrizione sulle distanze tra costruzioni, i rapporti di vicinato non sono disciplinati dall’art. 873 c.c., ma dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 per il quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, occorrendo però specificare come peraltro chiarito da questa stessa Corte, che si tratta di fattispecie nella quale il vincolo di inedificabilità assoluta dipendeva dall’osservanza della fascia di rispetto delle aree cimiteriali prevista dal T.U. Leggi sanitarie27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 (e non dall’esercizio di discrezionalità amministrativa da parte dell’ente comunale), non vale tuttavia quando – come nella specie – il vincolo di inedificabilità assoluta è previsto dallo strumento urbanistico comunale in relazione al particolare carattere storico e di pregio ambientale della zona territoriale individuata.

2.4 Infine è stata sostenuta la tesi secondo cui i limiti all’attività edilizia prescritti per gli immobili collocati nella zona A impongono che debbano in ogni caso essere rispettate le distanze preesistenti tra fabbricati.

In tal senso si veda Cass. n. 1282/2006, che ha appunto affermato che la disciplina del regolamento edilizio del Comune di Somma Vesuviana la quale aveva recepito il D.M. 2 aprile 1968 che all’art. 9 prescrive per la zona A, in relazione alle operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, poichè nella zona A sono consentite soltanto operazioni di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria, mentre sostituzioni edilizie e nuove costruzioni potranno essere ammesse soltanto dopo l’approvazione di un piano particolareggiato esecutivo(nella specie insussistente) introduce un divieto assoluto “medio tempore” sotto il profilo urbanistico di realizzazione di interventi edilizi nella zona senza prevedere alcuna deroga alla disciplina in materia di distanze tra fabbricati di cui all’art. 9 citato D.M., tenuto conto che l’eventuale deroga sarebbe, comunque, illegittima e suscettibile di disapplicazione da parte del giudice, giacchè in caso di adozione dello strumento urbanistico tali norme, per inserzione automatica nello stesso, sono immediatamente operanti nei rapporti fra privati. Pertanto, la disposizione di cui al citato art. 2 non può essere interpretata nel senso che, in assenza dell’approvazione del piano particolareggiato esecutivo, trovi applicazione la disciplina dettata dall’art. 873 c.c.anzichè quella prevista dal citato art. 9.

Tale principio è stato poi ribadito anche da Cass. S.U. n. 20354/2013 (non massimata), nella cui motivazione si legge che nelle zone A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

3. Reputa il Collegio che tale ultima soluzione sia in assoluto da preferire, e che pertanto debba darsi continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 14552/2016 e da Cass. n. 15458/2016, che hanno appunto ribadito che per gli edifici in zona omogenea A, debba in ogni caso rispettarsi il limite delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Ed, infatti, una volta ricordato che il D.M. n. 1444 del 1968 nel definire le “zone territoriali omogenee” e gli standards urbanistici ai quali i Comuni devono attenersi in sede di approvazione o revisione degli strumenti urbanistici, pone dei parametri “minimi”, che gli strumenti urbanistici comunali emanati successivamente all’entrata in vigore del detto D.M. (17 aprile 1968) sono tenuti ad osservare, ma che gli enti locali possono derogare con la previsione di parametri più rigorosi, è palese l’illegittimità dello strumento urbanistico che non osservi i parametri minimi in questione.

In tale prospettiva, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, poichè il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega del L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies (c.d. legge urbanistica), ha efficacia di legge dello Stato, le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. Sez. U, n. 14953 del 07/07/2011, Rv. 617949).

Ciò comporta altresì che poichè la disciplina sulle distanze dettata da uno strumento urbanistico comunale deve osservare le prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1, che detta le distanze “minime” tra fabbricati per ciascuna zona territoriale omogenea, le medesime – una volta recepite dallo strumento urbanistico o inserite automaticamente nello stesso – hanno efficacia precettiva, in quanto norma integrativa dell’art. 873 c.c., anche nei rapporti tra privati.

E’ pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il D.M. 2 aprile 1968, nell’imporre all’art. 9 determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati (cfr., ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 5889 del 01/07/1997, Rv. 505623), ma è altrettanto vero che poichè il D.M. in esame è rivolto agli enti comunali, che devono farne applicazione nella redazione dei loro strumenti urbanistici, una volta che l’ente locale abbia adottato lo strumento urbanistico e qualora quest’ultimo contenga disposizioni sulle distanze tra le costruzioni che violino i parametri minimi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il giudice di merito è tenuto a disapplicare le disposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicare direttamente, anche nei rapporti tra privati, la disposizione del detto art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima.

In tal senso deve poi altresì precisarsi che l’inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 nello strumento urbanistico comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso, individuando le zone territoriali omogenee, violi le distanze minime prescritte dallo stesso art. 9 per ciascuna zona territoriale, prevedendo una distanza inferiore a quella minima prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda sulle distanze legali relativamente ad esse (o ad una di esse). Per l’effetto se lo strumento urbanistico locale recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni dettate dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale, ma se non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto prevede distanze minori ovvero in quanto non prevede affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l’inserzione automatica delle prescrizioni dell’art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte – immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati.

In termini analoghi si è poi pronunziata anche Cass. n. 14552/2016, che ribadendo che nelle zone A, nelle quali sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento delle densità edilizia di zona e territoriale preesistenti, è stato in sostanza imposto un vincolo conformativo inerente alla caratteristiche intrinseche del territorio – non temporaneo e, come tale, non caducabile.

Ciò comporta che il vincolo di inedificabilità assoluta, impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall’art. 873 c.c., nonchè quelli di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1.

4. Tornando all’esame della fattispecie per cui è causa, va osservato che, gli immobili oggetto di causa sono collocati in zona A, e che lo strumento urbanistico locale e precisamente l’art. 35 delle NTA del Comune di Asiago nulla dispone in tema di distanze, sicchè appare erronea sia l’affermazione contenuta in sentenza circa la possibilità di fare applicazione dell’art. 873 c.c., sia della diversa necessità di dover tenere conto delle prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968 che fissa la distanza in metri dieci tra pareti finestrate.

Tuttavia, dovendosi fare applicazione del principio di diritto per il quale lo strumento urbanistico comunale, nel disciplinare il territorio individuando le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1968, art. 2, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste per ciascuna delle dette zone dall’art. 9, comma 1 medesimo D.M., quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva, ne consegue che qualora il regolamento non preveda alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee dal medesimo individuate, si determinerà l’inserzione automatica, nello strumento urbanistico, della disciplina dettata dal detto art. 9 e tale disciplina si sostituirà ipso iure alle disposizioni regolamentari illegittime, divenendo così parte integrante del regolamento comunale e immediatamente operante – in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art. 873 c.c., la costruzione di parte ricorrente, in quanto costruzione nuova, risulta evidentemente in violazione della prescrizione in materia di distanze preesistenti, confermandosene, sebbene sulla scorta di diversa motivazione, rispetto a quella del giudice di merito, la sua illegittimità.

Poichè dunque risulta che si tratta di edificio realizzato ex novo in zona A, lo stesso è in re ipsa edificato in violazione delle preesistenti distanze e risulta quindi illegittimo.

I motivi devono quindi essere rigettati, e la sentenza impugnata deve essere confermata in parte qua, alla luce della correzione delle motivazioni del giudice di merito, così come sopra evidenziata.

5. Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1067,1068 e 2909 c.c.

Si deduce che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda attorea di aggravamento della servitù, assumendo che la scala non aveva comportato un aggravio per i fondi dominanti, e che non vi era stato nemmeno il trasferimento in luogo diverso, ma una mera ridefinizione dei confini dell’area destinata a passaggio.

Si assume che tale capo della sentenza non è stato impugnato dalle controparti, di modo che la decisione della Corte di confermare l’accoglimento della domanda di abbattimento della scala anche in favore di coloro che avevano vantato solo la lesione del diritto di servitù sarebbe illegittimo.

5.1 Il motivo deve essere esaminato congiuntamente con il motivo di ricorso incidentale con il quale gli intimati si dolgono dell’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sul motivo di appello incidentale, mediante il quale avevano inteso dolersi del rigetto da parte del Tribunale delle domande finalizzate alla tutela del diritto di servitù di passaggio.

Orbene la lettura del ricorso incidentale evidenzia l’infondatezza del quarto motivo del ricorso principale, nella parte in cui si sostiene la formazione del giudicato interno per la mancata impugnazione del rigetto della domanda finalizzata alla tutela del diritto di servitù.

Inoltre una volta confermata la condanna alla rimozione della scala per la violazione delle distanze, ne consegue il ripristino della situazione anteriore con il pieno ripristino anche delle pregresse condizioni di esercizio della servitù, di tal che l’accoglimento della domanda relativa alla violazione delle distanze implica l’assorbimento della domanda concernente la lesione del diritto di servitù, tenuto in particolare conto del fatto che, come si ricava dalla lettura della comparsa di risposta, il motivo di appello incidentale relativo alla violazione del diritto di servitù era stato espressamente condizionato all’ipotesi di accoglimento dell’appello principale del C., con la conseguenza che, non avendo i giudici di appello accolto il gravame principale, non erano tenuti, per espressa volontà degli appellanti incidentali, ad esaminare anche il motivo de quo.

Ne discende pertanto anche il rigetto del ricorso incidentale.

6. Con il quinto motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 873 e 1223 c.c. oltre che il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte distrettuale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di tutti gli appellati senza operare una distinzione tra coloro che vantavano la lesione del diritto al rispetto delle distanze legali e coloro che invece vantavano la sola lesione del diritto di servitù.

Il motivo è fondato.

Ed, infatti, sebbene nella motivazione dei giudici di appello si evidenzi chiaramente che la domanda di risarcimento danni risulta ricollegata alla violazione della disciplina in materia di distanze, facendosi anche richiamo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che in questa fattispecie si verte in un’ipotesi di cd. danno in re ipsa, e pur avendo precedentemente dato atto che solo alcuni degli attori erano proprietari dei fabbricati, rispetto ai quali si ravvisava la violazione delle dette distanze, la corte di Appello tuttavia riconosciuto il diritto al risarcimento in maniera indifferenziata in favore di tutti gli istanti, senza operare la dovuta distinzione in relazione alla diversa natura del diritto azionato.

Il motivo deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza deve essere cassata per un nuovo giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

7. Il sesto motivo del ricorso principale denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche in favore di R.L., il quale però non aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda in esame.

Il motivo è fondato.

Ed, invero, ancorchè la sentenza impugnata rechi tra i nominativi degli appellanti incidentali anche quello di Rigoni Luigi, dalla lettura della comparsa di risposta contenente appello incidentale, il cui accesso è consentito alla luce della natura del vizio denunciato, emerge che R.L. non risultava tra gli appellanti incidentali, non essendosi, infatti, costituito in grado di appello, unitamente alle altre originarie parti attrici.

Ne deriva che, in assenza di una richiesta di riforma della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, il giudice di appello non poteva condannare il C. al risarcimento del danno anche in favore di R.L..

8. Al giudice del rinvio è devoluta anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale, rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale, ed il ricorso incidentale.

Cassa, in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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