Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29731 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21908-2009 proposto da:

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARONNA ANDREA con studio in PALERMO, VIA DANTE

58 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), D.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1333/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18-11-2008 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di riscatto proposta da T.C., conduttrice di un immobile ad uso diverso da abitazione, asseritamene venduto dai proprietari M.M. e C.G. a D. C. in violazione del suo diritto di prelazione L. n. 392 del 1978, ex art. 38.

La Corte di Appello ha ritenuto che i locatori avevano inviato regolare comunicazione alla conduttrice dell’intenzione di vendere l’immobile; che la denuntiatio non conteneva un prezzo di vendita superiore a quello indicato nell’atto di trasferimento, sul rilievo che nella denuntiatio era indicata la somma di L. centomilioni, convertita in Euro con un evidente errore di calcolo; che, una volta effettuata la denuntiatio, la legge non prevede un termine per il locatore per operare il trasferimento dell’immobile locato.

Propone ricorso per cassazione T.C. con due motivi.

Non presentano difese i resistenti.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunziata violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che era stata formulata idonea denuntiatio, in quanto la comunicazione inviatagli conteneva un prezzo di poco superiore a quello indicato nell’atto di trasferimento stipulato dopo circa undici mesi.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto che nella comunicazione era stato indicato il prezzo di L. centomilioni, convertito con evidente errore materiale in Euro 51.884,00; che nell’atto di compravendita era stato corretto l’errore materiale, con l’esatta conversione della somma espressa in L. in Euro 51.646,00.

In relazione al trasferimento dell’immobile avvenuto a distanza di circa dieci mesi dalla denuntiatio. La Corte di appello ha ritenuto la legge non pone al locatore un termine per operare ii trasferimento dell’immobile locato.

3. La ricorrente non censura la ratio della decisione, che si fonda sull’identità della somma indicata nella comunicazione e nell’atto di trasferimento e sulla valutazione di un mero errore di calcolo nella conversione della stessa in Euro, ma da per presupposto che la denuntiatio sia avvenuta ad un prezzo superiore a quello indicato nell’atto di trasferimento, senza formulare specifiche censure anche in rodine al punto della decisione che afferma l’irrilevanza del trascorrere del tempo fra la denuntiatio e l’atto di trasferimento.

4. Il quesito di diritto è inadeguato, in quanto non congruente con la decisione adottata, con la richiesta di affermare il generico principio che può essere esercitato il riscatto quando l’immobile locato viene venduto ad un prezzo inferiore a quello indicato nella comunicazione L. n. 392 del 1978, ex art. 38.

5. Il secondo motivo, in cui si denunzia a violazione della regolazione delle spese processuali del giudizio di appello nell’ipotesi fosse stata accolta l’impugnazione, è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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