Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29731 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 19/11/2018), n.29731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29640-2017 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati OTTAVIO PANNONE, ROCCO BARBATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

-resistente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 25927/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 10166 del 2017 (pubblicato il 17 novembre 2017) ha respinto il ricorso proposto dal sig. O.W., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Bari che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito della previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè era completa la documentazione a corredo della domanda e mancava ogni ulteriore e utile elemento, ai fini della decisione.

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata fissazione dell’udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio ed alla prova).

La parte pubblica non ha svolto difese, in questo grado di giudizio.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 (Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 Sezione civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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