Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29731 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29731 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 1942-2012 proposto da:
PINTO

VINCENZO

PNTVCN19R1OL259A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso
lo studio dell’avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PINTO ANTONELLA PNTNNL55S53H501G, PINTO TIZIANA
PNTTZN66C45H501U, PINTO ROBERTO PNTRRT61H07H5010,
PINTO CLAUDIO ANTONIO PNTCDN49E06H501K, PINTO ROSA
PNTRS051H63H501H,

BATTISTI N I

RENATA

Data pubblicazione: 12/12/2017

BTTRNT25T52H501N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
CAPITAN CONSALVO, 23, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIA GIUVA, che li rappresenta e difende in virtù di

– controricorrenti avverso la sentenza n. 5137/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
5/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6 agosto 1988 Pinto
Vincenzo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il
germano Pierino, affinchè fosse condannato al pagamento della
metà dei frutti e dei canoni di locazioni ricavati da alcuni beni
immobili in comune tra le parti, e gestiti unicamente dal
convenuto.
Il convenuto si costituiva in giudizio ed in via
riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attore al rimborso
delle somme spese per la gestione dei beni nonché delle tasse
sostenute.
Il Tribunale, dopo avere espletato una CTU, con la sentenza
n. 15670 del 13 maggio 2003, in parziale accoglimento della

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procura a margine del controricorso;

domanda, condannava il convenuto al pagamento in favore del
fratello della somma di lire 14.305.382.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Pinto Vincenzo

da parte della sentenza che aveva recepito le altrettanto
erronee conclusioni del CTU, dolendosi altresì della mancata
rivalutazione delle somme riconosciutegli.
Si costituiva Pinto Pierino che insisteva per il rigetto del
gravame.
Interrotto il processo per il decesso dell’appellato e
riassunto nei confronti dei suoi eredi, la Corte d’Appello di
Roma, con la sentenza n. 5137 del 7 dicembre 2010, in parziale
accoglimento dell’impugnazione riconosceva la rivalutazione e
gli interessi sulla somma liquidata dal giudice di primo grado,
così che il credito complessivo ascendeva all’importo di C
15.550,87, oltre interessi dalla sentenza al saldo, rigettando per
il resto l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza, Pinto Vincenzo ha
proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.
Gli eredi di Pinto Pierino hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa
motivazione su due fatti decisivi e controversi ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c.

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lamentando l’erronea valutazione delle prove e dei documenti

Si deduce che la sentenza impugnata recependo appieno le
conclusioni della CTU, relativamente all’immobile in comune sito
alla via Ingoli n. 10 in Acilia, avrebbe limitato il calcolo dei frutti

verbale di riconsegna del bene da parte del conduttore,
emergeva che la detenzione di quest’ultimo si era protratta sino
al 7 ottobre 1991.
Quanto invece all’immobile denominato Casetta Pater realizzato
sul terreno di via dei Romagnoli, sempre in Acilia, il calcolo dei
frutti partiva a far data dal 1980, laddove il convenuto in sede
di interrogatorio formale all’udienza del 20/9/1989 aveva
affermato che il bene era stato rilasciato dai conduttori, i quali
lo detenevano sin dal 1977.
Conclude pertanto assumendo che, pur in presenza di prove
decisive in merito alla corretta determinazione della durata delle
locazioni che avevano interessato i beni in oggetto, non si era
provveduto al calcolo dei frutti dandosi atto dell’effettiva
percezione degli stessi da parte del convenuto, senza che la
sentenza impugnata avesse dato alcuna motivazione sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978.
Sostiene il ricorrente che nel determinare le reciproche poste di
dare ed avere, si era affermato che il convenuto aveva versato
a titolo di indennità di avviamento in favore dei conduttori, la

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da ripartire tra i germani Pinto sino all’anno 1989, laddove dal

somma di £. 6.000.000 per l’immobile di via Ingoli e quella di £.
12.000.000 per quello di via Romagnoli.
Tuttavia, tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 34 citato per la

dell’ultimo canone versato, le indennità pagate corrispondevano
in realtà a dei canoni di locazione di gran lunga di più elevato
importo rispetto a quelli che la consulenza d’ufficio aveva
determinato.
Pertanto, prendendo a base di calcolo l’ultimo canone, così
come scaturente dall’importo dell’indennità di avviamento
versate, e depurato dell’adeguamento Istat, si sarebbe potuta
determinare l’esatta entità dei frutti percepiti dal convenuto.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omessa ( ovvero
contraddittoria, se riferita per relationem alla CTU) motivazione
su di un fatto controverso e decisivo.
Infatti, l’ausiliare, con una valutazione condivisa dai giudici di
merito, aveva riconosciuto come controcredito in favore di Pinto
Pierino la somma di £ 5.788.000 per tasse ed imposte legate
alla sua contitolarità dei beni.
Tuttavia

tale

conclusione

era

inficiata

dalla

omessa

considerazione della circostanza che i germani Pinto avevano
cessato l’esercizio di fatto in comune dell’attività imprenditoriale
nel maggio del 1978, allorchè divisero tra loro i beni comuni,
con eccezione di quelli cui si riferisce la domanda di restituzione
dei frutti.

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determinazione della dovuta indennità, ragguagliata alla misura

Ne consegue che la motivazione della sentenza omette di
valutare tale circostanza, ed in ogni caso, laddove si richiama
alle conclusioni del CTU, è illogica in quanto detrae dal credito

successive all’intervenuta cessazione dell’attività in comune.
Peraltro la cessazione dell’attività in oggetto era stata ribadita
già in citazione, ed aveva trovato riscontro nelle difese dello
stesso convenuto, nelle risposte fornite dal ricorrente in sede di
interrogatorio formale all’udienza del 31 gennaio 1990, e nel
tenore della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2089/93
confermata dalla Suprema Corte con la decisione n. 3676/96.
Infine con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c,., dell’art. 81 c.p.c., degli
artt. 1 e 2 del DPR n. 597/73, dell’art. 33 co. 2 del medesimo
DPR e dell’art. 5 della stessa legge.
Assume il ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe colto il
reale senso delle deduzioni sollevate con l’atto di appello, in
quanto si sarebbe limitata ad affermare che, relativamente agli
importi per tasse e condoni, occorreva fare riferimento a quanto
già sostenuto nel dare risposta al primo motivo di appello, e ciò
poiché il CTU aveva tenuto conto di ciò che emergeva in via
documentale e dell’imputazione delle spese che l’appellato
aveva indicato e provato di avere sostenuto in relazione alla
proprietà degli immobili in comunione, sicchè era preciso onere
dell’appellante dimostrare di avere pagato in proprio le

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dell’attore, spese per tasse e condoni riferite ad annualità fiscali

medesime voci per tasse ed imposte, non essendo sufficiente
limitarsi a negare fondamento alle conclusioni dell’ausiliare.
Si sostiene che in tal modo la Corte distrettuale avrebbe

pacificamente in comunione, alla luce dei principi generali
impositivi di cui al menzionato DPR, è del tutto contraddittorio
ritenere che il convenuto abbia il diritto di pretendere dall’altro
comunista il rimborso di imposte che invece erano di spettanza
esclusiva del ricorrente.
Inoltre il rapporto tra fisco e cittadino non può che riferirsi ai
soli soggetti del rapporto fiscale.
Le eventuali responsabilità per omissioni ed errori nelle
dichiarazioni, cui avrebbero posto rimedio i condoni, non
possono che ricadere sul dante causa dei controricorrenti, né
emerge che il rimborso si riferisca ad annualità fiscali anteriori
al 1978, e cioè allorquando le parti operavano ancora mediante
una società di fatto.
2. In data 26/4/2017 le parti hanno depositato atto di rinuncia
al ricorso per sopravenuto difetto di interesse avendo nelle
more raggiunto un’intesa.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.
390 e 391 c.p.c.
3. Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che i
controricorrenti hanno dichiarato di aderire alla rinuncia al
ricorso.

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invertito l’onere della prova. Inoltre se i beni immobili sono

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2a

1
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

12 DICI 2017

Presidente

Sezione Civile, il 5 ottobre 2017.

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