Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29730 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29730 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 13880-2013 proposto da:
CAVUOTO

RITA

GABRIELLA

CVTRGB56A65F205F,

rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO LUIGI
BATTAGLIESE, VITTORIO BUONAGUIDI;
– ricorrente contro
LA LOMBARDA DI G INGRASSIA & C SNC, ALLIANZ SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 1278/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 07/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

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Data pubblicazione: 12/12/2017

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
I.Rita Gabriella Cavuoto ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Milano n. 1278/2012 del 7 aprile 2012, che, in
parziale riforma della sentenza n. 2557/2006 resa in primo

a pagare alla La Lombarda s.n.c. l’importo di C 1.779,97, oltre
interessi, nonché a restituire alla La Lombarda s.n.c. ed alla
Allianz s.p.a. le somme da queste corrispostele in forza della
sentenza di primo grado.
Le intimate La Lombarda s.n.c. e Allianz s.p.a. non hanno
svolto attività difensive.
Hal giudizio ebbe inizio con decreto ingiuntivo emesso il 7
settembre 2001 dal Giudice di Pace di Milano su domanda della
La Lombarda s.n.c. nei confronti di Rita Gabriella Cavuoto, in
relazione alla somma di C 2.034,89 dovuta quale corrispettivo
dell’attività di trasloco eseguita su incarico dell’intimata. Rita
Gabriella Cavuoto si oppose all’ingiunzione, chiedendo il
risarcimento dei danni subiti dalla propria mobilia durante il
trasloco, quantificati in C 2.763,00. Venne chiamata in garanzia
l’Allianz s.p.a., assicuratrice della La Lombarda s.n.c. Rimessa
la causa ratione valoris alla competenza del Tribunale di
Milano, questo dichiarò compensati i rispettivi crediti della La
Lombarda s.n.c. e di Rita Gabriella Cavuoto, e condannò la
Allianz s.p.a. a pagare la somma di C 1.647,55. Proposto
appello dalla La Lombarda s.n.c. e dalla Allianz s.p.a., la Corte
d’Appello di Milano rideterminò il corrispettivo spettante alla La
Lombarda s.n.c. in C 1.779,00. I giudici di appello ritennero
quindi provato il danneggiamento dei mobili verificatosi
durante le operazioni di trasloco, sulla base della testimonianze
assunte, ma non condivisero il criterio “prudenziale” di
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grado dal Tribunale di Milano, ha condannato la stessa Cavuoto

liquidazione di tali danni adottato dal Tribunale, anche perché il
quantum richiesto dalla Cavuoto era basato esclusivamente su
una perizia di parte. La Corte di Milano affermò quindi di fare
utilizzo del potere di liquidazione equitativa del danno,
riducendo il credito della impresa di trasloco del 50%, tenuto

per la riparazione dei mobili, né del mancato utilizzo degli
stessi, e che si trattava comunque di mobili usati.
111.11 primo motivo di ricorso di Rita Gabriella Cavuoto deduce
la “violazione e falsa applicazione delle norme processuali in
ordine all’onere della prova” (in particolare, dell’art. 2697 c.c.)
e “ai principi che regolano la liquidazione in via equitativa del
danno”. Il motivo richiama le deposizioni dei testi Calò e Bannò
e la perizia di parte del geometra Dozzi, non confutata da
alcuna prova documentale avveraria.
Il secondo motivo di ricorso denuncia “l’errore procedurale
nella valutazione di elementi di prova” circa la quantificazione
del maggior corrispettivo di Lire 500.000 riconosciuto alla
Lombarda s.n.c. alla luce del differimento del trasloco richiesto
dalla Cavuoto.
Sia il primo che il secondo motivo, che possono esaminarsi
congiuntamente, si rivelano inammissibili. Essi evidenziano
difetti dei necessari caratteri di tassatività, specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi
in una critica generica della sentenza della Corte d’Appello di
Milano. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., al quale fanno riferimento le prime due censure,
dev’essere dedotto, a pena, appunto, d’inammissibilità del
motivo, giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non
solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma
anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni
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conto che non vi fosse prova di costi sostenuti dalla Cavuoto

intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in
qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le
indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di

violazioni di norme di legge, ma mirano, in realtà, alla
rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie operata dal
giudice di merito, così da realizzare una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito. In particolare, la doglianza
relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è
configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che
ne risulta gravata secondo le regole dettate da tale norma.
Così, il primo motivo del ricorso propone un sindacato di
legittimità sull’esercizio, in concreto, del potere discrezionale
conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa,
mentre la motivazione della sentenza impugnata dà
adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il
processo logico e valutativo seguito, il criterio, nonché i dati di
fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi
dell’ammontare dei danni liquidati. La ricorrente deduce
l’efficacia probatoria delle allegazioni del proprio perito di
parte, giacché non espressamente confutate da elementi
contrari, ma le deduzioni di un consulente di parte non hanno
nessuno spessore di prova e si risolvono in mere
argomentazioni difensive.
Il secondo motivo, invece, propone una diversa elaborazione,
più favorevole alla ricorrente, del contenuto degli accordi
intercorsi tra le parti e delle prestazioni eseguite nell’ambito
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legittimità. I primi due motivi deducono apparentemente

dell’appalto di servizi oggetto di lite, mirando a sovvertire
l’accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
IV. Il terzo motivo del ricorso denuncia la contraddittorietà tra
parte motiva della sentenza e dispositivo, in quanto la Corte di
Milano ha dapprima rideterminato il corrispettivo spettante alla

uso del potere di liquidazione equitativa del danno, che lo
stesso comportava una riduzione del credito dell’impresa del
50%, finendo, però, per condannare la ricorrente in dispositivo
al pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale di C
1.779,00.
Questo motivo è fondato. Trattandosi di errore causato da
inesatta determinazione dei presupposti numerici di una
operazione, esso è deducibile in sede di legittimità, in quanto si
risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza
dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra
motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione
con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (cfr. ad esempio
Cass. Sez. 3, 15/01/2013, n. 795).
La sentenza impugnata è affetta da una vera e propria
contraddizione logica, che rende perplesso il ragionamento: la
motivazione ha accertato la necessità di liquidare i danni
attraverso una riduzione del credito della La Lombarda s.n.c.
nella percentuale del 50%, ma il dispositivo, che ha
condannato la Cavuoto all’intero importo di C 1.779,00, non ha
tenuto fede alle premesse logiche, omettendo la divisione.
L’accoglimento di questo motivo comporta che la sentenza
impugnata vada cassata sul punto. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito,
con la condanna di Rita Gabriella Cavuoto a pagare alla La

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La Lombarda s.n.c. in C 1.779,00, e poi ha sostenuto, facendo

Lombarda s.n.c. l’importo di C 889,98, oltre interessi come
riconosciuti nella stessa impugnata sentenza.
V. Il quarto motivo del ricorso denuncia altra contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata, per aver essa
condannato la Cavuoto a restituire alla La Lombarda s.n.c. le

2557/2006 del Tribunale, oltre interessi, mentre la stessa
sentenza di primo grado aveva compensato i rispettivi crediti
della La Lombarda s.n.c. e di Rita Gabriella Cavuoto. Questo
motivo è infondato. La sentenza del Tribunale aveva si
compensato il credito contrattuale della La Lombarda s.n.c. e
quello risarcitorio Rita Gabriella Cavuoto, ma aveva pure
condannato la società a rivalere l’attrice delle spese
processuali, liquidate in C 191,20 per spese, C 1.383,72 per
diritti e C 2.340,00 per onorari, oltre rimborso spese generali
ed accessori di legge. Per questo l’appellante La Lombarda
s.n.c. aveva domandato alla Corte di Milano altresì la condanna
di Rita Gabriella Cavuoto alla restituzione delle somme da essa
corrisposte in forza della sentenza n. 2557/2006. La domanda
di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della
sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di modifica
della decisione impugnata, include, invero, anche gli accessori,
come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la
cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un
effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione
precedente.
VI.

Il quinto motivo di ricorso denuncia il difetto della

motivazione circa le ragioni poste a fondamento della
regolamentazione delle spese, poste al 50% a carico della
ricorrente sia per il primo che per il secondo grado, nonostante

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somme da quest’ultima corrisposte in forza della sentenza n.

che

nel

rapporto

di

reciproca

soccombenza

fosse

preponderante quella della società La Lombarda.
Il motivo è del tutto infondato, in quanto la valutazione delle
proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione
delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o

rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che
resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli
tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda
accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente
(Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).
VII.Viene quindi accolto il terzo motivo del ricorso, mentre
vengono rigettati i restanti quattro motivi, e la sentenza
impugnata viene cassata limitatamente al punto in cui
condanna Rita Gabriella Cavuoto a pagare l’intero importo di C
1.779,00. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa va decisa nel merito, con la condanna di Rita
Gabriella Cavuoto a pagare alla La Lombarda s.n.c. l’importo di
C 889,98, oltre interessi come riconosciuti nella stessa
impugnata sentenza.
Le spese del giudizio di cassazione, visto l’accoglimento di uno
soltanto dei cinque motivi di ricorso, possono essere
integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti
motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al punto in
cui condanna Rita Gabriella Cavuoto a pagare l’importo di C
1.779,00, e, decidendo nel merito, condanna Rita Gabriella
Cavuoto a pagare alla La Lombarda s.n.c. l’importo di C
889,98, oltre interessi come riconosciuti nella stessa

Ric. 2013 n. 13880 sez. 52 – ud. 04-10-2017
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compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.,

impugnata sentenza; compensa tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre

2017.

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