Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2973 del 08/02/2021
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23653-2016 proposto da:
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CALABRIA N. 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentata e
difesa dagli avvocati LORENZO CALVANI, ANDREA STRAMACCIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 489/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15/07/2016 r.g.n. 112/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza resa pubblica il 15/7/2016 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata accolta la domanda proposta da R.N. nei confronti della Caregiver Cooperativa Sociale KCS volta a conseguire l’accertamento del diritto all’inquadramento nell’area C posizione economica C2 c.c.n.l. di settore e la condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sulla base di unico motivo resistito con controricorso dalla parte intimata.
La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con il quale dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo.
Diritto
CONSIDERATO
che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);
che l’adesione della lavoratrice alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021