Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2973 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29492/2018 proposto da:
I.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Verlato Davide;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2019 dal cons. Dott. GORJAN SERGIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I.R. – cittadina della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
La ricorrente deduceva d’essere dovuta fuggire dal suo Paese poichè – ingiustamente – accusata dalla famiglia del suo fidanzato – col quale aveva anche avuto una figlia – della sua morte, invece avvenuta per cause naturali, sicchè temeva d’esser uccisa da detti famigliari.
Il Collegio lagunare ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile, sia per scarsa coerenza intrinseca che estrinseca, il racconto fatto dalla richiedente protezione e non sussistente ragione, prescritta dalla normativa in materia, per godere della protezione internazionale.
Il Tribunale inoltre aveva reputato anche non concorrenti le condizioni,nelle quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria, poichè all’uopo nemmeno documentati elementi lumeggianti l’inserimento sociale in Italia.
La I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale veneto articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni evocato è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto da I.R. è privo di pregio e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione di norme di diritto poichè il Collegio lagunare non ha fatto,per giungere alla statuizione di rigetto, buon governo delle norme di legge in materia di valutazione probatoria nella speciale materia della protezione internazionale.
La ricorrente lamenta che il Collegio lagunare si sia limitato a rilevare la scarsa credibilità del suo racconto solo in dipendenza delle mutazioni del narrato intervenute nel tempo, consistite nell’aggiunta di particolari più realistici e che, invece, rafforzavano, poichè più verosimili, la sua credibilità.
Inoltre il Tribunale non aveva valutato la situazione politico-sociale della (OMISSIS) in relazione alla sua situazione di vulnerabilità correlata al suo ritorno nel Paese d’origine ed allo stato di violenza diffusa anche negli stati (OMISSIS) situati nel sud del Paese.
La censura s’appalesa siccome priva di fondamento posto che il Collegio veneto ha puntualmente esaminato le questioni, ancor oggi riproposte dalla ricorrente, e motivatamente concluso – sulla scorta delle contraddizioni palesi, tra i più racconti dalla ricorrente forniti, e della documentazione di Enti internazionali specificatamente indicate – che non sussistevano nemmeno le condizioni di violenza diffusa o specifica vulnerabilità soggettiva che consentivano di riconoscere all’ I. una delle forme di protezione previste dalla normativa in subiecta materia.
A fronte di detto puntuale apprezzamento del Collegio veneto, la ricorrente si limita ad apodittica lamentela che il Tribunale non abbia adeguatamente svolto il cennato esame sugli argomenti dedotti, contrapponendo propria valutazione, specie in materia di pericolosità anche nelle zone del sud del Paese dove la ricorrente viveva.
Con il secondo mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo e possibile violazione delle regole processuali in tema probatorio in relazione agli istituti della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.
Il motivo di censura si compendia nella mera riproposizione delle argomentazioni già esposte nella prima ragione di doglianza, lamentando la I. che il Tribunale ebbe ad effettuare mala valutazione degli elementi in atti, sia in relazione alla sua ritenuta scarsa credibilità sia circa le condizioni di pericolosità della vita sociale anche nell'(OMISSIS).
La doglianza, dunque, si compendia nella mera contrapposizione rispetto all’apprezzamento dei dati fattuali e logici fondanti la decisione impugnata, della propria valutazione richiedendo così a questa Corte di legittimità la formulazione d’apprezzamento circa il merito della questione non consentito dalla sua funzione.
Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020