Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2973 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2973 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 10456-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VITO CIRIELLO,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente-

3971

contro

RUSSO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA

Data pubblicazione: 07/02/2018

BRUSCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato IURI
CHIRONI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1037/2011 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/05/2011 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

885/2010;

R.G. 10456/2012

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1037/2011, depositata il 2 maggio 2011, la Corte di appello di Lecce
dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, il gravame proposto dalla S.p.A. Poste
Italiane nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il diritto di

comunale di provenienza all’Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni
(in seguito Ente Poste Italiane) – la retribuzione individuale di anzianità, in misura piena
e con decorrenza dalla data del transito, avvenuto nel mese di settembre 1992,
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con due
motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.
434 cod. proc. civ. sul rilievo che l’esatta interpretazione dell’atto di appello avrebbe
dovuto condurre il giudice di secondo grado a conclusioni opposte a quelle raggiunte, e
cioè, in luogo della pronuncia di inammissibilità del gravame, all’esame della vicenda e ad
una statuizione nel merito: la controversia, infatti, si fondava su una questione di diritto
e con l’unico motivo di impugnazione erano state richiamate le norme di legge e di CCNL
che il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva violato.
2. Con il secondo motivo viene dedotta nuovamente la violazione dell’art. 434 cod. proc.
civ. e l’omissione di pronuncia, non avendo la Corte considerato che la conseguenza sul
piano sanzionatorio della difformità del ricorso in appello rispetto al modello legale era
costituita non dalla inammissibilità dell’atto ma dalla sua nullità, la quale, nella specie,
risultava sanata per effetto della costituzione della parte appellata.
3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
3.1. La società ricorrente non ha invero provveduto alla trascrizione, quanto meno nelle
parti rilevanti, né della sentenza di primo grado, della quale, pertanto, non è dato
conoscere il percorso argonnentativo che ha sostenuto l’accoglimento della domanda; né
del ricorso in appello, con esclusione dei punti 2 e 3, che tuttavia, per la genericità delle
considerazioni che vi risultano formulate (cfr. ricorso, pag. 4), non permettono di cogliere
la natura delle critiche rivolte alla decisione di primo grado.
3.2. Come più volte affermato da questa Corte, “l’esercizio del potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un
1

Teresa Russo a percepire – nel passaggio, per mobilità volontaria, dall’Amministrazione

error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il
ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità)
il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente
i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui
ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece,

appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa specificità”: Cass. n. 22880/2017 (ord.).
4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
4.1. La sentenza di appello si è conformata al consolidato orientamento di legittimità, per
il quale “l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma
la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è
comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al
raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo
inapplicabile all’atto di citazione di appello l’articolo 164, secondo comma, cod. proc. civ.
(testo originario), per incompatibilità – in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di
cui all’articolo 342 cod. proc. civ. è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e
quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l’inosservanza dell’onere di
specificazione dei motivi, imposto dall’articolo 342 cit., integra una nullità che determina
l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione
dell’appellato – in qualunque momento essa avvenga – e senza che tale effetto possa
essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa” (Sez. U n.
16/2001; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 18932/2016); né il motivo in esame offre
elementi per mutare tale orientamento.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
legge.

il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

• Ot

Il Consigliere estensore
(dott. Paolo Negri della Torre)

Il Presidente
(dott. Vittorio Nobil )

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