Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2973 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 07/02/2011), n.2973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20597-2009 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo

studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 444/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/06/2009 R.G.N. 86/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

Udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/6/09 la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettò l’appello proposto il 8/2/08 dalla RESAIS s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna n. 22/2007 con la quale era stato accolta la domanda di P.F., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/10/84, diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 attraverso il computo, nella relativa base di calcolo, del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento prescelto.

La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e dopo aver accertato la computabilità del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A, affidando l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Nessuno si costituisce per gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di censura la RESAIS s.p.a. deduce la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), dolendosi, sostanzialmente, della riconosciuta inclusione del compenso per lavoro supplementare nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975 ed adducendo, a sostegno della contestazione, che difettavano nella fattispecie i requisiti della continuità e stabilità della prestazione necessari per il computo del relativo emolumento nella predetta indennità, requisiti, questi, richiamati sia dalla Delib. n. 182 del 1993 del Commissario straordinario dell’Ente Minerario Siciliano che dall’accordo sindacale dell’8/3/00 intervenuto tra le organizzazioni sindacali di categoria ed il governo regionale siciliano e prodotti in atti. La ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice d’appello aveva, dapprima, dato atto della prova fornita in ordine alle caratteristiche della continuità e stabilità che avrebbero dovuto contraddistinguere lo svolgimento del lavoro supplementare, per poi ritenere, contraddittoriamente, che la prova appariva superflua, avendo il lavoratore dimostrato di aver svolto lavoro supplementare nel mese di riferimento. Infine, la ricorrente pone in evidenza la circostanza che dal “foglio notizie” depositato in primo grado emergeva l’assoluta sporadicità della prestazione di cui trattasi, per cui potevano ritenersi avulse dalla realtà le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale nell’addivenire al convincimento della ricorrenza dei citati requisiti della continuità e stabilità della prestazione in esame.

Il motivo è infondato.

Invero, la L.R. n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla legislazione successiva, ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’E.M.S., dispone che “è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro …”; detta norma indica chiaramente la volontà del legislatore di computare nella retribuzione da porre a base dell’indennità di prepensionamento, tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la sola esclusione di quelli espressamente indicati (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di vestiario e di trasporto e ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi), la cui elencazione è stata ritenuto tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. SU. n. 8562 del 1990, Cass. n. 898 del 1991, Cass. n. 11030 del 1991).

In merito alla nozione di lavoro supplementare ed alla sua inclusione nella base di computo dell’indennità supplementare di cui trattasi questa Corte ha già avuto modo di precisare che “la nozione di lavoro straordinario, il cui compenso è escluso dalla base di computo dell’indennità prevista dalla L.R. Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, Costantino a favore dei lavoratori minerari prepensionati, deve essere desunta dalla specifica disciplina collettiva del settore in tema di orario di lavoro; ove questa stabilisca il normale orario di lavoro giornaliero in misura inferiore a quello massimo di otto ore previsto dalla legge, la prestazione eccedente l’orario concordato, ma inferiore al limite massimo legale (cosiddetto lavoro supplementare) deve essere qualificata come ordinaria – con conseguente inclusione del relativo compenso nella retribuzione ordinaria – ove sia accertata l’esistenza di una volontà delle parti, manifestata anche tacitamente, diretta a modificare detta regolamentazione con il prolungamento dell’orario normale di lavoro.

(Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che in base a tale regolamentazione pattizia ha incluso nella base di calcolo della indennità in questione i compensi per lavoro supplementare). (Cass. sez. lav. n. 11161 del 12/11/1993).

Inoltre, il fatto che alcune erogazioni possano, in ipotesi, non essere continuativamente presenti nella retribuzione mensile del lavoratore, non costituisce ragione giuridicamente valida per escluderne la computabilità nella indennità di prepensionamento, una volta che il legislatore regionale, con la L. 10 agosto 1984, n. 46, art. 10 (aggiuntivo di un comma nella L. n. 42 del 1975, art. 6), ha attribuito all’interessato la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale di fatto da utilizzare per la determinazione dell’indennità medesima, in tal modo dando rilievo a tutti i compensi di natura retribuiva corrisposti in quel mese, eccettuati beninteso quelli espressamente esclusi (Cass. n. 4536 del 2000).

Questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15058 del 28/11/01) ha, altresì, ribadito che ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, L.R. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, ex art. 10 occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all’attività prestata ne mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l’attività prestata – sia avvenuto in un mese successivo, (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 27460 del 22/12/06).

Appare, quindi, evidente, secondo la stessa letterale formulazione della suddetta disposizione regionale, che il parametro è la retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione alla attività prestata nel mese prescelto, non potendo interessare se materialmente la stessa gli sia stata corrisposta interamente in questo o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti la attività stessa – sia materialmente avvenuto in un momento successivo. In ogni caso si tratterebbe pur sempre di una interpretazione della opzione effettuata dal soggetto, la cui indagine il giudice di merito ha correttamente operato sotto il profilo logico.

L’interpretazione che la Corte territoriale ha dato della norma regionale, per essere congruamente motivata e priva di vizi logici, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

Altrettanto congrua e logica è la parte della motivazione attraverso la quale la Corte territoriale riconosce indubbia valenza probatoria alle buste paga prodotte, contenenti il numero di codice 053 identificativo delle ore di lavoro supplementare svolto, oltre che alla dimostrazione dello svolgimento del lavoro supplementare proprio nel mese di riferimento prescelto, per cui nessuna contraddittorietà è ravvisabile nella conseguente decisione di ritenere superflua la prova sul punto, atteso che la stessa era stata raggiunta attraverso tali documenti.

Nè può valere il richiamo operato dall’odierna ricorrente al cosiddetto “foglio notizie”, trattandosi di un documento interno della società, dalla stessa predisposto, senza che su di esso si sia fondata la decisione del giudice d’appello, il quale tenne, invece, in debita considerazione le buste paga consegnate al dipendente, idonee a fornire la prova dello svolgimento del lavoro supplementare nel mese di riferimento prescelto dall’ex-dipendente.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese in considerazione della mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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