Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2973 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28416-2014 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FARAON, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SITA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), BUSITALIA – SITA NORD

S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentate difese

dall’avvocato MARCO CAPPELLETTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 475/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/05/2014 R.G.N. 936/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato FARAON LUCIANO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega Avvocato CAPPELLETTO MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 19 maggio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.S., conduttore di mezzi pubblici, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare (nella forma della destituzione) disposto nei suoi confronti dal Consiglio di disciplina costituito presso la s.p.a. SITA, di cui il predetto lavoratore era dipendente.

La Corte anzidetta ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, al quale era stato contestato di avere più volte trascritto sul mod. 12 – documento finalizzato alla registrazione dell’orario di fine corsa, al netto dei tempi per le operazioni accessorie – un orario diverso, e sempre eccedente, rispetto a quello reale.

Ha respinto inoltre la censura relativa alla mancata consegna al ricorrente della relazione prevista dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53 contenente i giudizi e le valutazioni dei componenti del Consiglio di disciplina, nonchè quella attinente alla composizione dello stesso Consiglio, di cui, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto far parte uno degli autori degli accertamenti che avevano condotto al licenziamento.

Ha infine dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di Busitalia – Sita Nord s.r.l., che non aveva partecipato al giudizio di primo grado.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso M.S. nei confronti della predetta società e di SITA s.p.a. in liquidazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resistono le società con unico controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente essere respinta l’istanza di rinvio proposta dal ricorrente per la trattazione contestuale di questa controversia con altri ricorsi proposti nei confronti delle società resistenti da altri lavoratori, atteso che non risultano evidenziati elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l’esame congiunto di tutte dette controversie e ritardando comunque la riunione eccessivamente il processo (art. 151 disp. att. c.p.c.).

2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Busitalia – Sita s.r.l.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di merito ha infatti dichiarato inammissibile l’appello proposto dal M. nei confronti di tale società, per non avere questa partecipato al giudizio di primo grado e per non essere stata dedotta alcuna circostanza che ne poteva giustificare l’intervento in quella sede.

Il ricorrente non ha impugnato specificamente sul punto la sentenza impugnata, onde la statuizione anzidetta è passata in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di detta società.

3. Va poi respinta l’eccezione, proposta dalla s.p.a. SITA, concernente la “nullità della procura e della relata di notifica” relative al ricorso per cassazione, fondata sul duplice rilievo che la prima non conterrebbe “il nome, il codice fiscale ed i dati identificativi” del soggetto conferente e i dati identificativi delle società, mentre nella seconda mancherebbero “il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante” nonchè il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale” del soggetto conferente.

Ed infatti, sia la procura che la relazione di notificazione, apposte entrambe in calce al ricorso, contengono tutti gli elementi atti a identificare il soggetto conferente, i difensori del ricorrente (che hanno autenticato la firma del ricorrente) e la società resistente, onde, avuto riguardo ai riferimenti contenuti in tali atti ed al contesto in cui essi sono inseriti, non vi è alcun ragionevole dubbio sulla loro individuazione nè, tanto meno, sussiste alcuna invalidità degli atti in questione o inammissibilità del ricorso cui essi accedono.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 5 in merito all’esame di elementi essenziali della causa e travisamento di fatti”.

Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse alcun obbligo, da parte della s.p.a. SITA, di consegnargli la relazione di cui al R.D. n. 138 del 1931, art. 53 essendo tale norma in contrasto con le disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970 nonchè con la Costituzione e la normativa comunitaria.

Aggiunge che gli orari indicati dal ricorrente nel mod. 12 erano stati rilevati dal suo orologio e che non v’era ragione per cui “dovrebbero essere validi gli orologi dei verbalizzanti e non quelli del ricorrente sincronizzato con l’obliteratrice ope legis stante la funzione pubblica di tale strumento fiscale”. La Corte di merito ha inspiegabilmente ignorato quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente, peraltro in conformità “con la prova scritta costituita dai biglietti obliterati e depositati in fascicolo”, dando invece credito ai testi indicati dalla società, i quali avevano strumentalmente travisato i fatti, senza considerare i “tempi di percorrenza della linea, dei tempi “pre e post” corsa necessari all’avviamento controllo e messa in sicurezza, nonchè della sosta prolungata a fine turno”.

Inoltre, la Corte anzidetta, travisando i fatti, non ha tenuto conto della “valenza giuridica dell’obliteratrice che va considerata, anche ai sensi dell’art. 2113 c.c., documento fiscale L. 31 dicembre 1991, n. 413, ex art. 12”, ed avente quindi “natura di prova scritta”.

5. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2700, 2702, 2709 e 2719 c.c., ribadisce che la Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni dei testi indicati dalla società, nonostante queste fossero in contrasto con le prove documentali provenienti dalla stessa società ed in particolare con la prova scritta derivante da uno strumento fiscale, qual’è l’obliteratrice.

6. Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge per illegittimità della composizione del Consiglio di disciplina, il ricorrente deduce che tra i componenti di tale organo – che aveva adottato la sanzione della destituzione – vi era anche, in rappresentanza dell’azienda, uno dei soggetti ( Mo.Re.) che avevano eseguito gli accertamenti, redigendo i verbali delle violazioni contestategli. Ciò costituisce motivo di invalidità della decisione adottata, atteso che il Consiglio di disciplina ha natura di collegio amministrativo posto in situazione di terzietà rispetto alle parti del rapporto.

7. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando “illogicità manifesta ed errata valutazione su fatti essenziali ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”, ribadisce, riassuntivamente, quanto dedotto nei primi tre motivi e cioè che il procedimento disciplinare è nullo; che non sono stati rilasciati al ricorrente, in violazione del diritto di difesa, i documenti di indagine richiesti; che del Consiglio di disciplina non poteva far parte uno dei soggetti che aveva eseguito gli accertamenti; che vi erano stati gravi errori di valutazione di fatti essenziali.

8. Il primo motivo, oltre ad essere infondato, presenta ampi profili di inammissibilità.

Esso infatti, pur denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una serie di censure attinenti a specifiche violazioni di norme di diritto, sussumibili sotto la previsione del n. 3 cit. articolo.

Orbene, tale mescolanza di motivi non consente a questa Corte di isolare le singole censure, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., e di ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo.

8.1. Peraltro, anche a voler dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente ed a voler, quindi, ritenere ammissibile il motivo in esame, esso è infondato sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

8.2. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, le ragioni per cui ha ritenuto di respingere la censura relativa alla mancata consegna della relazione relativa alle indagini svolte, rilevando che la norma invocata dal ricorrente (D.P.R. n. 148 del 1941, art. 56) prevede la consegna all’incolpato dei soli allegati alla relazione, ma non di quest’ultima, contenente i giudizi e le valutazioni dei funzionari che l’hanno redatta, coperta comprensibilmente dalla riservatezza propria di un atto puramente interno di particolare delicatezza.

Sostiene il ricorrente che tale norma è in contrasto con le disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, con la Costituzione e con la normativa comunitaria.

Pur dandosi atto che la speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 può essere integrata o sostituita attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico, tenuto conto soprattutto dell’immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, dei principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell’esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro (cfr., in questi termini, Cass. Sez. Un. 27 luglio 2016 n. 15540), deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente non indica le disposizioni che prevedono il rilascio all’incolpato delle indagini interne effettuate dal datore di lavoro.

Ove peraltro voglia ritenersi che il ricorrente abbia inteso riferirsi all’art. 7 St. lav., relativo alla garanzie procedimentali in tema di sanzioni disciplinari, deve rilevarsi che tale disposizione non prevede l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione relativa alle indagini preliminari svolte al fine di acquisire elementi di giudizio ai fini della configurabilità, o meno, di un illecito a carico del prestatore, ma il rispetto di altre misure ritenute sufficienti dal legislatore a tutelare efficacemente il diritto di difesa del lavoratore.

8.3. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Corte di merito ha accertato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, come il ricorrente, nel periodo 3 febbraio – 13 maggio 2010, abbia più volte trascritto sul mod. 12 (documento finalizzato alla registrazione dell’orario di inizio e fine corsa, al netto dei tempi per le operazioni accessorie) un orario diverso – e sempre eccedente – rispetto a quello reale, aggiungendo che la tesi difensiva del ricorrente, fondata sulle registrazioni risultanti della obliteratrice, era stata smentita dalle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa, in taluni casi, un’alterazione di tali registrazioni – ciò che bastava per far dubitare della genuinità delle registrazioni stesse anche negli altri casi -, nonchè dalla condotta tenuta dallo stesso ricorrente, il quale, in sede di prime deduzioni difensive, aveva dedotto che gli orari da lui indicati sul modello 12 erano stati rilevati dal suo orologio, facendo solo successivamente riferimento alle registrazioni effettuate dalla macchinetta installata sul suo autobus.

Il ricorrente cerca di mettere in discussione tali accertamenti e valutazioni, ma inammissibilmente, risolvendosi sostanzialmente le censure mosse all’impugnata sentenza in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Non è superfluo in proposito ricordare che, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dalla riforma del 2012, applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 19 maggio 2014), il ricorso per cassazione è ora consentito “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, disposizione questa che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8053/14 e le altre conformi successive), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le stesse Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno altresì precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nella specie – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

9. Per le ragioni dianzi indicate, tenuto conto delle preclusioni poste dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che il giudice d’appello, nonostante la presenza di prove documentali, ha erroneamente valorizzato le dichiarazioni dei testi indicati dalla società resistente.

10. Il terzo motivo non è fondato.

Deve innanzitutto osservarsi che non è chiaro quali accertamenti abbia compiuto il sig. Mo., uno dei sei componenti del Consiglio di disciplina – di cui tre in rappresentanza dell’azienda e tre in rappresentanza dei lavoratori -, il quale, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto far parte di tale Consiglio.

Il ricorrente, infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non specifica il tenore e il contenuto di tali accertamenti, elementi questi necessari ai fini della valutazione della loro rilevanza.

Deve poi rilevarsi che il R.D. n. 148 del 1931 non contiene alcuna disposizione in tema di incompatibilità o astensione dei componenti del Consiglio di disciplina.

Il ricorrente, nel rilevare che esso è un organo terzo e super partes, richiama, anche qui, a sostegno del motivo, la L. n. 300 del 1970 nonchè le disposizioni del codice di procedura civile in tema di astensione dei giudici (art. 51), quali norme integratrici delle disposizioni di quelle contenute, in tema di procedimento disciplinare, nel R.D. n. 148 del 1931.

Senonchè, deve rilevarsi che, quanto alla L. n. 300 del 1970, il ricorrente non indica le disposizioni che prevedono la dedotta incompatibilità, mentre, quanto all’art. 51 c.p.c., la censura è inammissibile perchè, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’asserito vizio avrebbe dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricusazione e perchè, comunque, esso non comporta la nullità della decisione adottata (cfr. Cass. n. 7702/07; Cass. 21287/07; Cass. 13433/07; Cass. 16861/13).

10. Inammissibile è infine il quarto motivo perchè non contiene nuove censure, ma sostanzialmente un riepilogo dei motivi proposti a sostegno del gravame.

11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso nei confronti della s.p.a. SITA e dichiara inammissibile quello nei confronti di Busitalia – Sita Nord s.r.l. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore delle società resistenti in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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