Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29729 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18129-2014 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO PAINO, ANNA STEFANINI;

– ricorrente –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262 – 264, presso lo studio dell’avvocato ANNA STEFANINI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE

TAVERNA, ALESSANDRO PAINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 440/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.S.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 440/30/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale all’IRPEF.

Il contribuente ha depositato istanza di sospensione del procedimento, comunicando di essersi avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e di avere provveduto al pagamento delle tre rate e, con successiva memoria del 29 settembre 2020, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

L’Agenzia delle entrate, con istanza del 30 settembre 2020, ha riferito che, con nota del 15.6.2018, la Direzione Provinciale di Palermo ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della lite, concludendo con la richiesta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, formulando istanza di pronuncia estintiva del giudizio in conseguenza di definizione agevolata.

La L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’u/timo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.

Questa Corte ha precisato che, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019). Inoltre” l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio proposta dal contribuente, riferendo che la Direzione Provinciale di Palermo ha comunicato il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA