Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29729 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 15/11/2019), n.29729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20865-2017 R.G. proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Mercadante

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera 29,

presso lo studio dell’avvocato Maria Teresa Pagano;

– ricorrente –

contro

FINO 1 SECURITISATION s.r.l. e per essa DOBANK s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Claudio Luca Migliorisi ed elettivamente domiciliata

in Roma, Via Isonzo 42/A, presso lo studio dell’avvocato Achille

Reali;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3370/2017 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 17 luglio 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

B.S. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto con il quale Unicredit s.p.a. gli intimava il pagamento della somma di Euro 437.701,51, oltre spese interessi ed accessori, indicando quale titolo esecutivo un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza. A sostegno dell’opposizione deduceva una serie di vizi del titolo, fra i quali l’incertezza circa l’identificazione dell’Ufficio giudiziario emittente (il ricorso era stato presentato al Tribunale di Monza e il decreto risultava sottoscritto da un giudice in servizio presso tale ufficio, ma nell’intestazione del provvedimento e quale luogo di sottoscrizione era riportata la dicitura “Milano”) e l’invalidità della notificazione.

Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione. La sentenza è stata appellata dal B., che ha riproposto le medesime censure. La corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese di lite.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il B. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., consistita nella violazione della forma legale prescritta per il decreto ingiuntivo.

In realtà, si tratta della riproposizione della censura già disattesa nei gradi di merito circa l’impossibilità di individuare con certezza l’ufficio giudiziario emittente il decreto ingiuntivo, a causa di un errore contenuto nell’intestazione del provvedimento e nell’indicazione del luogo di emissione. Ma, lo stesso ricorrente dà atto della circostanza che il provvedimento è sottoscritto da un magistrato certamente in servizio, a quella data, presso il Tribunale di Monza, cui era rivolto il ricorso. Si è in presenza, pertanto, come già correttamente rilevato dalla Corte d’appello, di un mero errore materiale, che non inficia l’esistenza del titolo esecutivo.

Il motivo è quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e degli artt. 115,116,140 e 215 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, e dell’art. 140 c.p.c.. Con il quarto motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115,116 e 140 c.p.c.

Le tre censure, largamente sovrapponibili, riguardano la notificazione del titolo esecutivo, che, a parere del ricorrente, sarebbe invalida in quanto eseguita presso un luogo ove egli non era più residente, in violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di elezione di domicilio, di notificazione e di onere della prova.

I motivi possono essere unitariamente disattesi, in quanto, nel loro complesso, non denunciano un’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, specialmente nei termini puntualizzati dalle Sezioni Unite. Infatti, l’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01).

Pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente avrebbero potuto giustificare, tutt’al più, un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. Con la conseguenza che, qualora l’ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest’ultima risulta sanata per effetto dell’opposizione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5907 del 04/11/1980, Rv. 409701 – 01).

Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l’opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01). Infatti, innanzi al giudice dell’esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente.

Va quindi affermato, in continuità con il precedente orientamento, il seguente principio di diritto:

“La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sè l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.

Nel caso di specie, l’opponente non ha prospettato, neppure in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo e quindi i motivi in esame sono inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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