Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29728 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16045-2009 proposto da:

IMMOBILIARE S. BENEDETTO S.R.L. (OMISSIS) in persona del

l.r.p.t., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati PORFIDIA VINCENZO e PORFIDIA DOMENICO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BERRINO PIERGIORGIO & VINCENZO SNC (OMISSIS), AGENZIA GENERALE

(OMISSIS) INA ASSITALIA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

BERRINO PIERGIORGIO & VINCENZO S.N.C. (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, Signori B.V. e

B.P., AGENZIA GENERALE DI (OMISSIS) DELL’INA

ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona degli attuali Agenti

generali pro tempore Dott. B.P., Rag. B.

V. e Dr. G.F., considerate domiciliate “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’ANDRIA GENNARO giusta delega

in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE S. BENEDETTO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1118/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2008, R.G.N. 3335/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GENNARO D’ANDRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13-5-2008 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale,ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dall’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia, nonchè dalla Berrino Piergiorgio e Vincenzo s.n.c., conduttori di alcuni immobili di proprietà della Immobiliare S. Benedetto s.r.l, ed ha condannato quest’ultima a restituire agli appellanti la differenza fra Euro 12.700,56, somma indebitamente pagata e opposta in compensazione dai conduttori, ed Euro 7.691,35 riconosciuta come dovuta per canoni di locazione non pagati, oltre alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.

La Corte di Appello ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo N. 484/03 per l’importo di Euro 3.498,75; in relazione alla somma richiesta dall’Immobiliare S. Benedetto con il decreto ingiuntivo 374/03, ha ritenuto che l’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia fosse legittimata ad opporre in compensazione la somma di Euro 12.700,56 , sul rilievo che tale pagamento non poteva essere imputato a canoni di locazione per il contratto stipulato fra l’Ina e l’Immobiliare S. Benedetto, relativo all’immobile in (OMISSIS), in quanto la locazione era cessata già da mesi e che comunque gli Agenti Generali, in relazione al suddetto rapporto di locazione, erano delegati al pagamento dei canoni ed ,ai sensi dell’art. 1272 cod. civ., u.c. potevano opporre alla creditrice delegataria le eccezioni relative al rapporto di valuta con la delegante Ina.

Propone ricorso la Immobiliare S. Benedetto s.r.l. con tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso dall’Agenzia generale di (OMISSIS) dell’Ina Assitalia, nonchè della Berrino Piergiorgio e Vincenzo s.n.c. proponendo ricorso incidentale illustrato da memoria.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si riuniscono i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanti proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1269, 1271 e segg. cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 99, 100, 101 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia generale dell’Ina, con riguardo al contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in (OMISSIS), stipulato fra l’Ina e l’immobiliare S. Benedetto, contratto a cui l’Agenzia generale era totalmente estranea,essendo tenuta solamente al pagamento dei canoni per conto della conduttrice. La Corte di appello aveva ritenuto l’esistenza di una delegazione di pagamento titolata, in difetto di prova ed in assenza di domanda sul punto.

Il motivo si chiude con un quesito di diritto articolato in tre punti:

2. Dica la Corte se il debitore convenuto in giudizio dal creditore per un proprio debito, derivante da un contratto stipulato fra le parti in causa, possa sollevare eccezione di compensazione per un preteso credito di cui è titolare un terzo soggetto estraneo alla causa principale sulla base di altro e diverso contratto.

2. Dica la Corte se sia configurabile una delegazione titolata in luogo di quella pura e astratta anche qualora il delegato non abbia mai fatto riferimento, nell’esecuzione dell’ordine ricevuto dal delegante, al rapporto di valuta tra delegante e delegatario e ciononostante possa nei riguardi di quest’ultimo sollevare eccezioni attinenti al rapporto di valuta.

3 Dica la Corte se l’eccezione di compensazione di un credito nascente dal rapporto di valuta (delegante – delegatario) rientri nell’ambito delle eccezioni che il delegante può opporre al delegatario.

2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, per mancanza di autosufficienza e per assenza del momento di sintesi.

3. Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Cass. Sez. U, sent. 30/10/2008, n. 26020.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e pertanto il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto degli atti Inoltre quando viene denunziato un vizio di motivazione il motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

4. Nel caso di specie il quesito è formulato in modo tale da non individuare l’errore di diritto compiuto dal giudice di merito ed il suo eventuale accoglimento non consentirebbe a questa Corte l’affermazione di una regula iuris generalmente applicabile.

Si osserva che i Giudice di appello ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia generale ritenendo che il credito opposto in compensazione fosse relativo ad indebito pagamento effettuato da quest’ultima.

La Corte di appello ha poi affermato che la previsione contrattuale secondo la quale la pigione della locazione dell’immobile in (OMISSIS) sarebbe stata pagata dall’Agenzia generale dell’Ina , che di fatto occupava i locali, avrebbe comunque legittimato quest’ultima ad opporre alla delegataria Immobiliare S. Benedetto le eccezione relative al rapporto di valuta con il delegante.

Il quesito di diritto, nella sua articolata formulazione, non individua l’errore di diritto compiuto dal primo giudice, chiedendo a questa l’affermazione del generico principio che non può essere opposto in compensazione il credito di un altro soggetto e con il riferimento alla sussistenza di una delegazione pura, per assenza del riferimento dei rapporto di valuta nell’ordine del delegante, senza riprodurre il contenuto dell’ordine del delegante al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censura.

In ordine al dedotto difetto di motivazione, non viene indicato il fatto controverso nè formulato il momento di sintesi.

5. Con il secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, 2033 e 2697 cod. civ. e artt. 101 e 122 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica la Corte se sia consentito al giudice di pronunciarsi, seppur incidenter tantum, sulla sussistenza di un credito già riconosciuto, con sentenza, esistente da altro giudice.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto fa riferimento ad un credito accertato in una sentenza, genericamente individuata, senza riprodurre il testo di tale decisione per consentire a, questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

Il vizio di difetto di motivazione è formulato senza l’indicazione del fatto controverso e del momento di sintesi.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, Viene formulato il seguente quesito di diritto – dica la Corte qualora siano accertati i presupposti della compensazione deve essere restituito solo l’importo risultante dalla differenza tra la somma complessiva dei rispettivi debiti.

8. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito in quanto non individua l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito e chiede a questa Corte l’affermazione dell’ovvio principio che la compensazione viene operata in relazione alla differenza fra i due crediti. Il vizio di difetto di motivazione è formulato senza l’indicazione del fatto controverso e del momento di sintesi.

9. Con l’appello incidentale viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia per aver la corte di Appello compensato le spese processuali nonostante il sostanziale accoglimento del gravame.

10. Il motivo è infondato.

Il Giudice di appello ha correttamente motivato la compensazione delle spese processuali con riferimento alla reciproca socombenza, in quanto le domanda reciprocamente proposte dalle parti sono state accolte solo in parte.

In considerazione del non accoglimento di entrambe le impugnazioni si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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