Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29728 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29728 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28637-2014 proposto da:
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DAL BOSCO GIOVANNI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata
e difesa dall’avvocato STEFANO PERUSI;
– ricorrente contro
SLEMER GIACINTO;
– intimati avverso la sentenza n. 808/2014 del TRIBUNALE di VERONA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

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Data pubblicazione: 12/12/2017

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
I.

Giovanni Dal Bosco, titolare dell’omonima impresa edile

individuale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in
quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
808/2014 del 9 aprile 2014, che aveva respinto l’appello

1608/2012 resa in primo grado dal Giudice di pace di Verona.
Giacinto Slemer, intimato, non ha svolto attività difensive.
II.

Giovanni Dal Bosco domandò, con citazione del 21

settembre 2010 davanti al Giudice di Pace di Verona, di
condannare Giacinto Slemer al pagamento di C 1.646,32, a
titolo di saldo per la fornitura di materiale e l’esecuzione di
opere edili, stante l’acconto di C 1.248,00 già corrisposto. Il
convenuto Slemer riconobbe di essere debitore dell’attore per il
solo corrispettivo dell’esecuzione di due tettoie (C 360,00),
essendo state svolte le restanti opere dedotte a base della
domanda dall’impresa Deboli s.r.l. Venne assunto come
testimone Giorgio Deboli, rappresentante della Deboli s.r.l. Il
Giudice di pace accolse la domanda in parte e condannò
Giacinto Slemer al pagamento di C 1.010,36, oltre interessi,
nonché al rimborso del 20% delle spese di lite. Giovanni Dal
Bosco propose appello per ottenere l’ulteriore somma di C
635,96, ma il Tribunale di Verona, confermando la decisione di
primo grado, affermò: 1) che non vi fosse prova documentale
dell’incarico affidato all’appellante e dei prezzi concordati; 2)
che il teste Deboli aveva dichiarato di non sapere nulla, mentre
il teste Vinci aveva reso dichiarazioni sia contraddittorie (prima
sostenendo di aver appreso dal Dal Bosco dei preventivi di
spesa da questo sottoposti allo Slemer, e poi di essere stato
presente all’atto della loro accettazione da parte del
committente), sia lacunose (quanto al dettaglio delle opere
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formulato dallo stesso Dal Bosco contro la sentenza n.

eseguite rispettivamente dall’impresa Deboli e dal Dal Bosco, in
assistenza alla prima); 3) che la fattura n. 178/06 emessa
dall’appellante, per fornitura materiali e assistenza al
pavimentista, non potesse intendersi per acconto, in difetto di
indicazioni in tal senso; 4) che non poteva mettersi in

metà dei corrispettivi tra l’impresa Dal Bosco e l’impresa Deboli
disposta dal Giudice di pace.
111.11 primo motivo di ricorso di Giovanni Dal Bosco denuncia
l’omessa valutazione di fatto decisivo, consistente nella
rilevanza della testimonianza del teste Vinco, quanto
all’esibizione dei preventivi di spesa prodotti dal ricorrente a
Giacinto Slemer, circostanza su cui lo stesso testimone non
avrebbe rivelato alcuna contraddizione, come invece sostenuto
dal Tribunale di Verona.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.
2222, 1250 e 2721 e ss. c.c., nonché degli artt. 115 e 116
c.p.c., contestando l’asserto del Tribunale circa la mancata
prova degli accordi intercorsi tra le parti, attese le risultanze
delle prove testimoniali e il difetto di contestazioni del
convenuto.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2727
e ss., per l’erronea applicazione fatta dal Tribunale delle norme
in materia di prova, ed in particolare di presunzioni.
III.1.I primi tre motivi di ricorso risultano connessi e possono
perciò essere esaminati congiuntamente, rivelandosi in parte
inammissibili, e comunque infondati.
Sono inammissibili, innanzitutto, le censure riferite al
parametro dell’art. 360, connma 1, n. 5, c.p.c., in quanto
questo, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
convertito in legge n. 134 del 2012 (formulazione applicabile
Ric. 2014 n. 28637 sez. 52 – ud. 04-10-2017
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discussione, in difetto di appello incidentale, la suddivisione a

nella specie ratione temporis), contempla soltanto il vizio di
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va

1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., dovendo il ricorrente
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano,
pertanto, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le
considerazioni del ricorrente che si limitano a contrapporre una
diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle
risultanze documentali e della prova testimoniale, invitando la
Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito
della causa. L’omesso esame di elementi istruttori non integra,
di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora
il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U,
07/04/2014, n. 8053).
Ulteriore ragione di inammissibilità di dette censure della
ricorrente discende dal comma 5 dell’art. 348 ter c.p.c.,
secondo il quale, quando la sentenza d’appello abbia
confermato la decisione di primo grado, essendo il gravame
fondato sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste
a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di
cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente
per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma
dell’articolo 360 c.p.c., sicchè è escluso il controllo di
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denunciato nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comnna

legittimità sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di
merito.
Nell’esercizio dell’apprezzamento di fatto delle emergenze
istruttorie, il Tribunale di Verona ha affermato che non vi fosse
prova documentale dell’appalto tra il Dal Bosco e lo Slemer,

teste Vinci non avesse deposto univocamente quanto alla
circostanza che egli fosse presente al momento
dell’accettazione dei preventivi, e che la fattura n. 178/06 non
potesse intendersi emessa per acconto. E, se è certo che la
stipulazione del contratto d’appalto privato non richiede la
forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sicché,
per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere
rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni, è
altrettanto certo che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio
per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere,
comunque, di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo
specifico contenuto. Nel contratto di appalto, la qualità di
committente spetta, infatti, a chi dia incarico ad un
imprenditore per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il
quale resta obbligato al pagamento del corrispettivo, e ciò va
accertato sulla base di indagine di fatto che, in quanto tale,
rimane devoluta al giudice di merito, la cui decisione è
incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. Anche l’allegazione che lo Slemer
non avesse contestato i preventivi, che si assumono accettati il
17 ottobre 2010, è inammissibile, in quanto il ricorrente
omette di indicare, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,
gli atti o le difese recanti i passaggi argomentativi che
dimostrino detta ravvisata condotta processuale di non
contestazione.
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quanto alle opere commesse ed ai prezzi concordati, che il

Spetta inoltre al giudice di merito verificare l’opportunità di
fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da
porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la
rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto
che sfugge al sindacato di legittimità per violazione delle

come contenuta nel terzo motivo di ricorso. D’altro canto, la
censura in ordine all’utilizzo del ragionamento presuntivo,
avendo il Tribunale dedotto che l’importo indicato nella fattura
n. 178 fosse pari all’intero corrispettivo pattuito, si limita ad
affermare un convincimento del ricorrente diverso da quello
espresso dal giudice di merito, senza far emergere un’assoluta
illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
Quanto alle dedotte violazioni degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.,
esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art.
115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo
denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di
prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa
fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il
medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto
che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea
ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile
per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso
il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa
previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia
male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova
(Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
IV.II quarto motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 92
c.p.c. da parte sia del Giudice di Pace che del Tribunale,
avendo il primo condannato il convenuto al rimborso del solo
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fattispecie astratte di legge di cui agli artt. 2727 e ss. c.c.,

20% delle spese di lite, ed avendo poi il secondo giudice
condannato il Dal Bosco alle spese del grado.
IV.1. Il quarto motivo di ricorso è del tutto infondato.
Innanzitutto, esso non si attiene al contenuto delle statuizioni
dei pregressi gradi del merito, in quanto il Giudice di pace non

del giudizio di primo grado, come viene esposto nel ricorso, ma
aveva compensato le stesse in tale proporzione. E’ il medesimo
ricorrente che trascrive il contenuto del dispositivo della
sentenza del primo giudice, ove era detto “condanna inoltre la
stessa convenuta al pagamento delle spese processuali in
favore dell’attrice, liquidate in C 700,00…”.
Avendo il Giudice di Pace accolto la domanda di condanna
dell’attore in importo inferiore al richiesto, e dunque ricorrendo
una soccombenza parziale, non è sindacabile in sede di
legittimità se ed in qual misura dovesse farsi luogo a
compensazione. Quel che è censurabile per violazione di legge
è la condanna della parte vittoriosa, sia pur soltanto
parzialmente, a rimborsare le spese sostenute dalla
controparte, mentre cosa diversa è la statuizione di
compensazione, la quale comporta che le parti non possano
ripetere dall’avversario le somme che abbiano anticipate,
sicchè le stesse restano a loro rispettivo carico.
Né ha rilievo la censura della statuizione sulle spese adottata
dal Tribunale di Verona, poste per il giudizio di secondo grado a
carico dell’appellante. Atteso che la sentenza di primo grado,
che aveva liquidato il credito dedotto dall’attore in misura
inferiore a quella richiesta, era stata appellata dal solo
creditore per ottenere il riconoscimento integrale della sua
pretesa, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza
impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di
Ric. 2014 n. 28637
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sez.

52 – ud. 04-10-2017

aveva condannato l’attore al pagamento dell’80% delle spese

impugnazione costituiva il disputatum della controversia nel
grado, e sulla base di tale delimitazione dovevano appunto
essere regolate le spese ad esso relative, alla luce del principio
di causalità degli oneri processuali.
V. Il ricorso va perciò rigettato. Non si deve provvedere in

non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, connma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2017.

ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato

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