Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29728 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpa – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2268/2012 R.G. proposto da:

TELEUNIVERSO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.

Angelo Pietrosanti, dall’Avv. Mauro Lauro Pietrosanti e dall’Avv.

Luca Maria Pietrosanti, elettivamente domiciliata presso l’Avv.

Emanuele Cartoni, in Roma in via Oslavia n. 39/F;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASSINO, ora Direzione provinciale di

Frosinone, in persona del Direttore pro tempore, con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,

Sezione distaccata di Latina, n. 584/40/2010, pronunciata il 13

ottobre 2010 e depositata il 13 dicembre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Dott. Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. TELEUNIVERSO s.r.l. propose ricorso innanzi al Giudice tributario avverso avviso di rettifica parziale dell’8 giugno 1999, emesso, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 per recupero di IVA indebitamente detratta con riferimento a simulato contratto di compravendita avente ad oggetto bene immobile ceduto da Tencoprogetti s.r.l. (successivamente venduto ad Immobiliare S. Domingo s.r.l., all’esito di ristrutturazione fatturata da Awa Prima s.r.l. alla ricorrente).

2. La CTP accolse il ricorso, ritenendo non provata dall’Amministrazione la simulazione del contratto di compravendita, con sentenza confermata dalla CTR (su appello dell’A.E.).

La CTR, in particolare, sostenne l’impossibilità, in presenza di un atto pubblico di vendita di un immobile, di attribuire al negozio, ritenuto dall’Amministrazione frutto di simulazione assoluta, “una configurazione diversa da quella voluta dalle parti contraenti” oltre che, in ogni caso, l’avviso di rettifica illegittimo in quanto fondato “su semplici presunzioni prive di validi elementi probatori”.

3. La statuizione della CTR fu annullata da Cass. sez. 5, 30/07/2009, n. 17727, e rinviata al giudice di secondo grado per l’applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per il quale l’Amministrazione finanziaria ha difatti il potere di far valere la simulazione dei contratti stipulati dal contribuente (ancorchè nella forma dell’atto pubblico) ed il giudice tributario, dal canto suo, ha il potere di valutare incidentalmente tutte le questioni, pur connaturamlente estranee alla sua giurisdizione, decisive ai fini della controversia devolutagli, ivi compresa perciò la questione della simulazione. In base al criterio stabilito in via ordinaria dall’art. 2697 c.c., aggiunse questa Corte, l’Amministrazione, nella sua qualità di terzo, può d’altro canto offrire la prova della simulazione del contratto stipulato dal contribuente con qualsiasi mezzo e, quindi, anche mediante presunzioni.

4. La C.T.R., in sede di rinvio, accolse l’appello dell’A.E. in applicazione dei principi di cui innanzi e ritenuta raggiunta mediante presunzioni la prova della simulazione, con conseguente dichiarazione di legittimità dell’atto impugnato.

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e sostenuto da memoria depositata, mentre l’A.E. si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sono inammissibili per molteplici motivi, come correttamente dedotto dal controricorrente, in merito ai quali a nulla rilevano in senso contrario le deduzioni di cui alla memoria depositata dal contribuente, per quanto di seguito esplicitato.

2. Con il motivo n. 1 si deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5” per non aver fondato il giudice di merito il procedimento inferenziale, proprio delle presunzioni semplici, su indizi gravi, precisi e concordanti. Sicchè, il primo profilo di inammissibilità deriva dalla non pertinente individuazione del parametro normativo di riferimento, indicato dal ricorrente nel citato art. 54 laddove, invece, ci si duole, al più, della violazione dell’art. 2729 c.c.

A quanto innanzi deve aggiungersi che con la doglianza in esame, sostanzialmente, non si chiede a questa Corte di controllare, nell’esercizio della sua funzione di nomofilachia, se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concreta che effettivamente risulti ascrivibile alla fattispecie astratta, ma si mira a sostituire proprie valutazioni di merito e quelle, logiche e congruamente motivate, della Corte territoriale (per i limiti di sussumibilità della deduzione di cui innanzi nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ex plurimis, Cass. sez. 3, 04/08/2017, n. 19485, Rv. 645496-02, per i limiti entro i quali dedurre, con riferimento all’artt. 2727 e 2729 c.c., un difetto di motivazione si veda invece Cass. sez. 6-5, 05/05/2017, n. 10973, Rv. 643968-01).

La CTR, difatti, dopo aver ampiamente evidenziato gli indizi addotti dall’Amministrazione e le plurime deduzioni del contribuente in merito ad essi (sostanzialmente le stesse poste alla base del presente motivo di ricorso), ha fondato la propria decisione su taluni di essi, quali l’irregolare ed incompleta tenuta delle scritture contabili, l’unicità di management nonchè l’antieconomicità dell’operazione, valutati non solo singolarmente ma anche nella loro sintesi.

2.1. Medesime considerazioni valgono con riferimento al motivo di ricorso n. 2, con il quale si deduce “omessa motivazione su fatto decisivo per la controversia”. Il ricorrente, sostanzialmente, con riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume la mancata considerazione da parte della CTR di talune circostanze, sempre al fine della formazione del proprio convincimento in merito alla simulazione del contratto di compravendita. Tra le circostanze che la CTR avrebbe non considerato si annoverano l’intervenuta transazione intercorsa tra la contribuente e la curatela della Awa Prima, circa il credito vantato per le opere di ristrutturazione, e la partecipazione alla compagine sociale della TELEUNIVERSO s.r.l. e della Tecno-progetti s.r.l. del soggetto committente i detti lavori.

Sostanzialmente, quindi, con questa seconda doglianza il ricorrente sembra dedurre un difetto motivazionale (sindacabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla citata Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017), sostenendo che la CTR si sia limitata a negare valore a singoli elementi acquisiti in giudizio (o comunque a non averli considerati), ancorchè rilevanti in favore del contribuente. Nel far ciò, però, più che dedurre un difetto della sentenza impugnata, il ricorrente mira nuovamente a sostituire proprie ricostruzioni e valutazioni a quelle del giudice di merito, sempre relative al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, peraltro adducendo talune circostanze invece valutate in sede di merito, quale la composizione delle società cedente e cessionaria, ovvero solo successivamente prospettate (l’intervenuta transazione di cui innanzi).

3. In conclusione, si dichiarano inammissibili i motivi di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della sola A.E., in assenza di difese ad opera delle altre parti intimate, che si liquidano, in applicazione della tabella ratione temporis applicabile, in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, inerenti il giudizio di legittimità, in favore della controricorrente (l’A.E.), che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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