Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29727 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18324/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO “(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE”, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto

Imondi, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 195/39/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 13/6/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/9/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 195/39/2012 depositata in data 13 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello della società (OMISSIS) Spa In Liquidazione, ora fallita, proposto avverso la sentenza n. 790/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, avente ad oggetto IRPEG, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2004, in particolare costi indeducibili in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti e maggiore IVA in conseguenza.

– La CTP rigettava il ricorso introduttivo, ma la CTR non condivideva nel merito la decisione di primo grado ritenendo dimostrate dalla contribuente le operazioni contestate dall’Amministrazione come oggettivamente inesistenti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, la contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui esso si fonda e per il loro mancato deposito.

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la CTR ritenuto che la contribuente avesse dato prova documentale della concreta realizzazione delle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti.

Le eccezioni preliminari vanno disattese e il motivo è fondato. Il ricorso, anche se succintamente, riproduce analiticamente il contenuto delle tre fatture in contestazione (numero – es. fattura n. 3 -, data di emissione – es. 31.3.2004 -, oggetto – es. 16 trasporti “dalla Vs sede di (OMISSIS) a Vs cantiere di (OMISSIS)”, soggetto emittente – es. ICC, prezzo esposto – es. unitario di Euro 280 e complessivo di Euro 4480) e ciò è pienamente idoneo a soddisfare i requisiti di autosufficienza.

Va poi rammentato che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Inoltre, nel rispetto della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dedotto applicabile ratione temporis, va reiterato che “In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018, Rv. 650798 – 01).

Orbene, l’Agenzia ha dato conto del fatto che in ciascuna delle fatture contestate e registrate dalla contribuente è specificato come sia remunerato un servizio non solo di noleggio ma anche di trasporto dei macchinari, per il quale è logico ritenere che, se effettivamente eseguito, la prestazione di trasporto abbia richiesto l’impiego di personale. Al contrario, la motivazione della CTR si pone in contrasto con tale dato di fatto, nella parte in cui afferma che le prestazioni dedotte nei contratti sarebbero state di mero noleggio (“nolo a freddo”, ossia del solo macchinario) e, dunque, la loro esecuzione sarebbe stata compatibile con l’assenza di personale nel periodo di imposta in capo all’emittente.

La motivazione non pare in conclusione essere sufficiente alla luce del quadro sopra ricostruito, e il giudice del rinvio terrà altresì conto del principio di diritto consolidato secondo il quale: “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 – Rv. 649610 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018 – Rv. 651216 – 01). Parallelamente, quanto alla ripresa per imposte dirette, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016 – Rv. 639570). La CTR terrà inoltre conto in sede di rinvio, quanto ai costi, del diritto sopravvenuto ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con mod., nella L. n. 44 del 2012, giusta Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016 (Rv. 639570 – 01) e Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19000 del 17/07/2018 (Rv. 649776 01).

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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