Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29727 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23139-2009 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, C.SO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARIA FRANCESCO RAPISARDA, che lo rappresenta e difende giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

e contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1364/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2008 R.G.N. 1111/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA FRANCESCO RAPISARDA;

udito l’Avvocato GIOVANNI PALATIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con l’accoglimento del primo, secondo,

quinto e settimo motivo del ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.F., agente della Polizia Penitenziaria, colpito da un colpo della pistola di ordinanza del collega I. P., esploso accidentalmente nella stanza di questi presso la casa circondariale di (OMISSIS), mentre gliela mostrava dopo averla presa dal comodino dove la deteneva, agiva per il risarcimento dei gravi danni subiti nei confronti del Ministero della giustizia e dell’ I..

Il giudice di primo grado rigettava la domanda rivolta all’Amministrazione e la accoglieva (per un importo pari a circa Euro 490.000,00) rispetto all’ I., La Corte di appello di Bologna rigettava l’impugnazione del M., nel contraddittorio con il Ministero e nella contumacia di I. (sentenza del 20 agosto 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza, M. propone ricorso per cassazione con otto motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria.

Si difende il Ministero con controricorso. L’ I. non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di merito ha confermato la sentenza del primo giudice sulla base delle seguenti argomentazioni essenziali.

Non sussiste la responsabilità diretta del Ministero ex art. 28 Cost., mancando la cosiddetta “occasionalità necessaria” tra la condotta che ha causato le lesioni e i compiti istituzionali.

Infatti, l’ I., che si trovava con il collega nella propria stanza da letto all’interno della caserma, non mostrava la pistola di ordinanza nell’espletamento di un servizio affidato.

Non sussiste culpa in vigilando del Ministero, per non avere i militari addetti al blok house vigilato affinchè nessuna arma fosse introdotta all’interno, come prescrivevano i regolamenti interni della casa circondariale. Infatti, le disposizioni interne, relative al deposito delle armi in appositi locali, erano volte ad evitare che, in caso di accesso di persone estranee alla casa circondariale, soggetti estranei e non autorizzati potessero appropriarsi delle medesime mettendo in pericolo la sicurezza all’interno. Mentre, l’ I. era persona addestrata, consapevole della pericolosità delle armi, e legittimata alla detenzione e all’uso per ragioni di servizio. Sarebbe difficilmente immaginabile, seguendo la tesi del danneggiato, che i militari addetti al blok house attivassero un rigido sistema di controllo delle armi nei confronti di chi, come l’ I., quelle armi era legittimato a detenere.

A maggior ragione non sussiste culpa in eligendo del Ministero rispetto al personale addetto al blok house.

1.1. In ordine alla quantificazione del danno morale e biologico, il giudice di primo grado ha applicato un criterio di liquidazione “in linea” con i criteri tabellari di liquidazione del danno in uso presso questo ufficio, e gli esiti sono pure superiori.

Quanto al danno esistenziale, il primo giudice, oltre che ritenerlo inammissibile perchè richiesto solo “da ultimo”, l’ha ritenuto indimostrato. Infatti, tale danno, che costituisce una componente del danno biologico, va accertato e dimostrato in giudizio. In mancanza di ciò bene ha fatto il primo giudice a rigettare la domanda.

2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 28 Cost., art. 2043 cod. civ.) e vizi motivazionali, in riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità del Ministero sotto il profilo della occasionalità necessaria.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha errato nel non riconoscere il nesso di occasionalità (necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, atteso che è sufficiente che le funzioni svolte nell’amministrazione abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo.

2.2. La Corte, con giurisprudenza costante e continuativa nel tempo, ha affermato il principio secondo cui, “In tema di responsabilità diretta della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalita necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento lesivo in presenza dell’eventuale abuso compiuto da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto ai conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito”. (da ultimo, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2089).

2.3. A questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non si è attenuta la Corte di merito.

Infatti, escludendo la cosiddetta “occasionalità necessaria” tra la condotta lesiva e i compiti istituzionali sulla base della circostanza che il colpo esplose accidentalmente dalla pistola di ordinanza, mentre l’ I. la mostrava al collega, e che tale ultima attività non rientrava nell’espletamento di un servizio affidato, il giudice di merito ha acceduto ad una accezione ristretta della riferibilità del comportamento all’Amministrazione.

Tanto, in contrasto con la giurisprudenza consolidata che ha escluso tale riferibilità solo quando il dipendente agisca come un semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli assolutamente estraneo all’Amministrazione, o contrario ai fini che questa persegue, ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, ritenendo che solo in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A., (da ultimo, Cass. 21 novembre 2006, n. 24744).

2.3.1. Nella specie, invece, più elementi, conducono a ravvisare l’esistenza della occasionalità necessaria tra l’evento dannoso e le funzioni del danneggiante (e del danneggiato).

Rilevano in tale direzione: l’uso della pistola di ordinanza;

l’essere il colpo esploso accidentalmente, mentre i due colleghi parlavano della funzionalità della pistola, consegnata da pochi giorni in un nuovo modello;

l’essersi il fatto svolto nella stanza adibita ad abitazione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria presso la casa circondariale.

D’altra parte, secondo la giurisprudenza richiamata, nessun rilievo assume, al fine di escludere la responsabilità diretta della P.A., la circostanza che l’ I. aveva introdotto la pistola nella stanza di residenza contravvenendo alle disposizioni interne che ne imponevano il deposito all’ingresso; nè la circostanza che gli addetti al blok house non avevano fatto rispettare tale disposizione;

nè la circostanza che i superiori di questi ultimi non avevano vigilato perchè tanto non accadesse.

3. Con il secondo e terzo motivo, strettamente connessi, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione di legge, (art. 28 Cost., art. 2043 cod. civ.), e vizi motivazionali, nella parte in cui non ha ravvisato il nesso di causalità tra l’evento e la condotta omissiva e la culpa in vigilando degli agenti addetti al blok house, i quali, in violazione di ordini di servizio e del regolamento del corpo di polizia penitenziaria, avrebbero consentito all’ I. di introdurre la pistola nella propria stanza del carcere (secondo); per omessa motivazione rispetto alla culpa in vigilando dei superiori gerarchici nei confronti degli agenti del blok house e dello stesso I. (terzo).

3.1. Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 28 Cost., art. 2043 cod. civ.) e vizi motivazionali, in riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità del Ministero sotto il profilo della culpa in eligendo per non aver valutato le capacità professionali del proprio dipendente I. nell’utilizzazione delle armi, che erano state sostituite senza alcun specifico addestramento.

3.2. Tutti i suddetti motivi restano assorbiti dal riconoscimento della responsabilità del Ministero sulla base del primo.

4. Il quinto motivo concerne la parte della sentenza che ha confermato la quantificazione del danno biologico, effettuata dal primo giudice, e si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ.), oltre a vizi motivazionaii, lamentando la liquidazione di somma minore rispetto a quella spettante.

4.1. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito. Il quesito di diritto che conclude il motivo fa leva sulla necessaria personalizzazione del danno biologico e sulla illegittimità del riferimento al triplo della pensione sociale per procedere alla quantificazione. Atteso che il criterio del triplo della pensione sociale costituisce il criterio utilizzato (secondo quanto afferma lo stesso ricorrente) dal giudice di primo grado, il quesito è inadeguato a censurare la sentenza di secondo grado, che, come visto, ha ritenuto legittimo il riferimento del primo giudice in quanto corrispondente, quantitativamente, ai criteri tabellari usati presso la Corte di appello ed, anzi, addirittura eccedente.

5. Con il sesto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione di legge (artt.183 e 184 cod. proc. civ.), oltre vizi motivazionali, nella parte in cui la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile, perchè articolata solo in sede di conclusioni, la domanda di danno esistenziale.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè non conferente rispetto al decisum. Infatti, la Corte di merito ha ritenuto non corretta la valutazione di inammissibilità effettuata dal giudice di primo grado e ha rigettato nel merito la domanda, concordando con le ulteriori valutazioni di merito del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova.

6. Il settimo e l’ottavo motivo concernono il danno non patrimoniale.

Si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2059 cod. civ.), oltre a vizi motivazionali, per non essere stato liquidato il danno morale nella sua accezione più ampia, non solo transeunte, ritenuta dalla giurisprudenza più recente (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26973) comprensiva del danno esistenziale (settimo); la violazione e falsa applicazione di legge (art. 115 cod. proc. civ.) e vizi motivazionali, per aver ritenuto non provato il danno esistenziale senza riconoscere valore alle presunzioni (ottavo).

6.1. I motivi, strettamente collegati, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non risultando comprensibile dal ricorso l’importo liquidato come danno morale dal primo giudice e rispetto a quale accezione. Infatti, dai motivi di appello, riportati nel fatto del ricorso, si comprende solo che il giudice di primo grado aveva liquidato una cifra ritenuta irrisoria dall’appellante e che in appello si chiedono Euro 160 mila e una valutazione integrale del danno non patrimoniale, adducendo la lunga malattia, gli accertamenti, il cambio di lavoro ecc. Inoltre, rispetto alla voce di danno esistenziale, non è riportata la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado e ritenuta corretta da quello di secondo grado.

7. Alla cassazione della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, può far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per estendere la condanna, in solido, al Ministero.

8. Le spese dei giudizi di merito sono integralmente compensate in ragione della conformità dell’esito nel doppio grado.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibili il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, estende al Ministero della giustizia la condanna, in solido, al risarcimento del danno in favore di M.F.. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Ministero al pagamento, in favore di M., delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.500,00, di cui Euro 500,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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