Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29727 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12505-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

265 presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LIBERATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO OTTAVIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 7331/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, emesso

il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona, n. 3867/208, pubblicato il 17 marzo 2018, con il quale erano state rigettate le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dall’istante;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, insussistente il requisito di cui alla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ossia la sussistenza del pericolo di un danno grave alla persona, in caso di ritorno nel Paese di origine;

a tale conclusione il giudice di merito, pur non escludendo espressamente la credibilità delle dichiarazioni dell’istante, è pervenuto sulla base del rilievo che il suo allontanamento dalla Nigeria non fosse giustificato da ragioni etniche, religiose o politiche, trattandosi di vicende di vita privata relative alla persecuzione posta in essere, nei suoi confronti, da una setta segreta alla quale apparteneva suo padre;

a tale conclusione il Tribunale è pervenuto, sebbene l’istante avesse allegato con riferimenti a fonti internazionali (Rapporto di Amnesty International) – che il fenomeno delle vendette private era molto diffuso in Nigeria, e che lo stesso era “sostanzialmente tollerato dalle autorità locali e da queste non efficacemente contrastato”;

Ritenuto che: il diritto alla protezione sussidiaria non possa essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604);

in particolare, le minacce e le persecuzioni provenienti da una setta religiosa integrino gli estremi del danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, e non possano essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l’adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass., 15/02/2018, n. 3758, con specifico riferimento alla Nigeria);

Rilevato che: nel caso concreto, a fronte dell’allegata persecuzione – peraltro neppure considerata espressamente inattendibile – posta in essere dalla setta segreta di appartenenza del padre nei confronti del ricorrente, per motivi religiosi, il Tribunale ha omesso di effettuare i dovuti accertamenti officiosi circa l’attuale efficienza del sistema giudiziario e di pubblica sicurezza esistente nello Stato di provenienza dell’istante, ed in ordine alla possibilità del medesimo di ricevere adeguata protezione in loco;

Ritenuto che: alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con riferimento alla protezione sussidiaria, assorbiti il secondo ed il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del

presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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