Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29726 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), V.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANFREDA ADOLFO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

COMUNE di OSTUNI (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE di OSTUNI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-tempore e

legale rappresentante Avv. T.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI, presso lo studio dell’avvocato

ANGELETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARIA

CECILIA ROSALIA giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

V.A. (OMISSIS), P.F.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 657/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/10/2008, R.G.N. 1044/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ADOLFO GIANFREDA;

udito l’Avvocato ALBERTO ANGELETTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 2.4.1994 P.F. e V. A. convenivano dinanzi al Tribunale di Brindisi il Comune di Ostuni esponendo che avevano subito un danno rilevante a causa del mancato inserimento del P.r.g. di un lotto di suolo di loro proprietà, facente parte di un più ampio comprensorio oggetto di una convenzione di lottizzazione intervenuta con il predetto Comune.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del diritto;

contestava, altresì, nel merito la pretesa.

La causa passava alla cognizione delle sezioni stralcio presso il Tribunale. Con sentenza non definitiva del 27.2.2003 il Goa, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, ravvisava una fonte di danno ingiusto nella condotta della Pa consistente nell’omesso inserimento, in sede di approvazione del piano regolatore, del terreno degli attori fra quelli a vocazione edilizia; rimetteva la liquidazione del danno all’esito dell’espletamento di ulteriore attività istruttoria.

Con successiva sentenza del 19.9.2006 il Goa quantificava il danno subito dagli attori in Euro 67.524,00, oltre accessori, liquidando le spese secondo soccombenza.

Previa tempestiva riserva formulata con riferimento alla prima pronuncia, entrambe le sentenze venivano impugnate dal Comune di Ostuni. Resistevano al gravame il P. e la V., proponendo a loro volta appello incidentale. La Corte d’Appello di Lecce, con la decisione in esame, depositata in data 10.10.2008, in riforma di quanto statuito in primo grado e in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda proposta dal P. e dalla V., ritenendo il diritto risarcitorio in questione, pur sussistente, prescritto in quanto “risulta, infatti, che nel 1979 gli istanti presentarono un progetto per l’edificazione di un villino sul terreno di loro proprietà e che al riguardo la Cec rinviò l’esame della pratica (si veda la nota del 13.3.1980, in atti) in attesa delle determinazioni del Consiglio Comunale in merito alla lottizzazione: al momento della ricezione della suddetta nota da parte degli appellati, stante le riscontrate difficoltà all’approvazione del progetto presentato, deve intendersi inconfutabilmente nota agli stessi la condizione edilizia del bene derivante dalle prescrizioni del piano regolatore”.

Ricorrono per cassazione il P. e la V., in via principale, con cinque motivi, e, in via incidentale il Comune di Ostuni con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947, 2935, 2697 e 1372 c.c., nonchè della L. n. 1034 del 1971, art. 21, comma 1, e della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 così come sostituito dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si afferma che “non vi è dubbio, pertanto, che il danno si è manifestato agli odierni ricorrenti solo con la ricezione della nota dell’1.12.1993, momento in cui essi hanno avuto piena conoscenza della non inclusione del piano di lottizzazione, contenente il loro terreno, nel P.r.g. e, quindi, dell’implicito diniego in ordine alla istanza di concessione edilizia”.

Con il secondo motivo si deduce “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 e all’art. 366 bis c.p.c.”. Ciò in riferimento al punto in cui, sempre in tema di prescrizione, la Corte di merito ha ritenuto di dover far risalire il danno lamentato al 1977″.

Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., nonchè della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 e successive sostituzioni, della L. n. 10 del 1997, artt. 4 e 11 dell’art. 97 Cost. e, infine, dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si afferma in particolare che “fermo restando che la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere con il presente giudizio, così come dedotto nei primi due motivi di ricorso, decorre dal momento in cui gli odierni ricorrenti hanno avuto piena cognizione della non inclusione del P.r.g. del piano di lottizzazione approvato, convenzionato e trascritto in epoca antecedente alla formazione di esso, deve farsi rilevare, come ulteriore motivo di ricorso, che, in ogni caso, gli odierni ricorrenti, stante la pendenza del procedimento amministrativo, iniziato con l’istanza in data 20.8.1979, finalizzata al rilascio della concessione edilizia nell’ambito del singolo lotto di loro proprietà, giammai avrebbero potuto esercitare alcuna azione risarcitoria, ex art. 2935 c.c., anche per la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.”.

Con il quarto motivo si deduce “violazione, da parte del giudice dell’appello, dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si afferma che “la Corte d’Appello di Lecce, inoltre, ha accolto l’appello e rigettato la domanda attorea, oltre che per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, così come dedotto dal Comune di Ostuni, anche per una causa petendi diversa da quella prospettata dall’appellante e, comunque, mai dedotta in giudizio. Infatti, così ha affermato il giudice dell’appello: in secondo luogo, poi, è da considerare che la convenzione di lottizzazione ha efficacia per un termine massimo di dieci anni (termine entro il quale, ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 28, deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte a carico del proprietario)”.

Con il quinto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, come sostituito della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8, nonchè dell’art. 16 della citata L. n. 1150 del 1972, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si afferma che il termine decennale di cui al suddetto art. 28 decorre dal momento in cui viene data la concessione edilizia ai proprietari e non dal momento della convenzione di lottizzazione.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione al punto in cui la Corte di merito ha ritenuto preventivamente non necessario l’annullamento dell’atto lesivo prima dell’azione risarcitoria.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto, si afferma, che “va delibata e accolta la domanda di restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, allorchè tale pagamento sia stato effettuato dopo la proposizione di appello e la relativa domanda venga proposta in sede di comparsa conclusionale”.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento, fermo restando che sulla questione di giurisdizione si è formato giudicato in base a quanto già disposto da questa Corte a Sezioni Unite (n. 24883/2008), non avendo le parti evidenziato di aver riproposto detta questione in sede di appello.

Quanto al ricorso principale si osserva: tutti i cinque motivi hanno ad oggetto il medesimo thema decidendum della decorrenza della prescrizione, in relazione alla quale la Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato sulla base di circostanze documentali, non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità; in proposito la Corte di Lecce ha infatti affermato che “in forza della prospettazione, recepita nella sentenza non definitiva impugnata, il danno lamentato deriva dal comportamento omissivo della P.a. che ha tralasciato d’inserire nel Prg i terreni oggetto della convenzione 1969. Tale danno discende direttamente da omessa previsione nel piano regolatore. Detto piano regolatore, infatti, è provvedimento immediatamente precettivo ed impugnabile, una volta compiuti gli adempimenti concernenti la pubblicazione presso gli uffici comunali, sicchè è al momento in cui esso è divenuto definitivamente operativo che va ancorato il dies a quo contrassegnante l’inizio della decorrenza della prescrizione.

All’atto dell’approvazione definitiva e conseguente pubblicità del Prg (1977), pertanto, si era ormai consumata la lesione dell’interesse degli appellati a vedere attribuita vocazione edificatoria ai propri terreni”.

Pertanto dette censure sono prive di pregio, riguardando le questioni sollevate in tema di prescrizione non erronea applicazione di norme e principi di diritto ma valutazione di elementi fattuali.

Anche il ricorso incidentale è infondato: quanto al primo motivo, correttamente la Corte di merito ha ritenuto insussistente il previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo ai fini dell’azione risarcitoria, stante quanto già deciso da questa Corte a Sezioni Unite sul punto in tema di pregiudiziale amministrativa (Cass. n. 13379/2007), e alle norme vigenti prima della riforma del D.Lgs. n. 80 del 1998, affermando che in tali situazioni il giudice adito, al fine di verificare la riconducibilità della fattispecie ad un illecito disciplinato dell’art. 2043 c.c., può procedere direttamente ad accertare l’illegittimità del provvedimento amministrativo, non configurandosi pregiudizialità del giudizio di annullamento dell’atto dinanzi al giudice amministrativo rispetto a quello promosso dinanzi al giudice ordinario.

Inammissibile è, infine, il secondo motivo del ricorso incidentale, perchè privo del requisito di autosufficienza, limitandosi il ricorrente incidentale ad affermare che la relativa domanda “era stata formulata alla Corte d’Appello in sede di comparsa conclusionale, senza ulteriori precisazioni; tra l’altro, in quanto appellante principale, il Comune di Ostuni non poteva formulare detta istanza in sede di comparsa conclusionale (sul punto, Cass. n. 5673/2003)”. In relazione all’esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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