Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29726 del 19/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9549-2018 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LIA MINACAPILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 2274/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
K.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta n. 2274/2017, notificato il 26 febbraio 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall’istante;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;
Rilevato che: il ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto è stato depositato in cancelleria, ma non notificato al Ministero dell’Interno, come – del resto – è stato espressamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., nella quale la medesima ha richiesto di essere rimessa in termini per effettuare tale notifica;
Ritenuto che: in relazione alle controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato il rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, il ricorso per cassazione relativo ad un giudizio svoltosi in primo grado – dapprima, nel vigore del suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, con il rito sommario di cognizione, ora, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lettera g), convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con il rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. – resta assoggettato alla disciplina ordinaria;
il ricorso debba, pertanto, essere notificato alla controparte a cura del ricorrente (e non più della cancelleria) a pena d’inammissibilità, non sanabile attraverso la fissazione di un termine per la nuova notifica del ricorso, trattandosi di inesistenza e non di mera nullità della notifica ed avuto riguardo all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata conseguente alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass., 07/07/2016, n. 13830; Cass., 05/02/2014, n. 2545).
Diritto
CONSIDERATO
che:
nel caso di specie, il ricorso in materia di protezione internazionale è stato proposto in data 27 settembre 2017, ossia nella vigenza della normativa in vigore, e che, pertanto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato alla controparte dal ricorrente;
ne deriva – per le ragioni suindicate – l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese, doppio contributo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Dà inoltre atto della sussistenza dell’obbligo del ricorrente di versare il doppio contributo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018