Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29726 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 15/11/2019), n.29726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16750/2018 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI N. 121, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO SUSTER, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE STEFANI;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Rag. CA.CE. suo

amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO COSTANTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Co.Et. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara l’architetto C.M.C. e la Immobiliare Coronella sas di B.D. per ottenere il risarcimento dei danni da quest’ultimi cagionati nell’esercizio della loro attività; in particolare per non avere diligentemente adempiuto all’incarico loro affidato di eliminare taluni difetti afferenti ad un immobile di proprietà dell’attore.

C.M.C. chiamò in causa la Vittoria Assicurazioni SpA per essere dalla stessa manlevata in virtù di polizza precedentemente stipulata.

Con sentenza 186/2013 l’adito Tribunale accolse solo la domanda proposta dal Co. nei confronti della C. mentre rigettò sia la domanda proposta dal Co. nei confronti della Immobiliare Coronella sas sia la domanda di manleva.

Con sentenza 343/2018 del 6-2-2018 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame principale della C. e di quello incidentale del Co., ha condannato in solido la C. e la Immobiliare Coronella sas al pagamento della somma di Euro 13.121,50, oltre accessori, mentre ha rigettato l’appello proposto dalla C. nei confronti della Vittoria Assicurazioni SpA; in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto che l’invocata operatività della clausola contrattuale di cui all’art. 3, lett. L) delle condizioni particolari di polizza (secondo cui l’assicurazione in oggetto “non comprende i danni subiti dalle opere in costruzione o costruite e dalle cose/opere sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori”) “può attagliarsi al caso di specie, atteso che l’esonero di cui alla norma citata non è superato dalla Condizione aggiuntiva di cui alla lettera B) dell’ultima pagina di polizza, essendo pacifico che, nella fattispecie in esame, non si versa in ipotesi di rovina totale o parziale delle stesse”.

Avverso detta sentenza C.M.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Vittoria Assicurazioni SpA resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte territoriale motivato in alcun modo sull’appello proposto nei confronti della Vittoria Assicurazioni, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112, per avere la medesima Corte omesso di prendere in esame gli specifici motivi di appello.

In particolare la ricorrente espone:

che il Tribunale aveva ritenuto la non operatività della polizza, in quanto la stessa, come desumibile dalla riportata clausola (sulla quale nulla era stato controdedotto dall’assicurata), non comprendeva “i danni subiti dalle opere in costruzione o costruite e dalle cose/opere sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori”; esonero, a dire del Tribunale, non superato dalla condizione aggiuntiva di cui alla lett. B) dell’ultima pagina di polizza, essendo pacifico che nella fattispecie in esame non si versava in ipotesi di “rovina totale o parziale delle opere stesse”;

che avverso detta statuizione era stato proposto appello, ribadendo l’operatività della polizza e la non ricorrenza nella specie della menzionata ipotesi di esclusione; in particolare con il gravame era stato contestata l’applicazione del principio di non contestazione (relativo solo ai “fatti” e non ad una “interpretazione”) ed era stato evidenziato che il professionista non aveva provocato alcun danno all’immobile dell’attore, ma (al limite) non ne aveva eliminato uno preesistente; il professionista cioè aveva, in ipotesi, determinato un pregiudizio all’attore ma non un danno all’immobile; dal che la non operatività della clausola di esclusione; nell’atto di appello si era fatto riferimento alla condizione aggiuntiva di cui alla lett. b) dell’ultima pagina di polizza (secondo cui “limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione lavori, la garanzia è estesa a parziale deroga della Condizione particolare art. 3, lett. L), ai danni opere edili in costruzione comprese quelle sulle quali si eseguono lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse”) unicamente per confermare che i danni esclusi dalla copertura assicurativa erano solo quelli cagionati ad immobili in cui si eseguono i lavori;

che la Corte d’Appello, a fronte di tale specifica doglianza, aveva deciso come sopra riportato (ritenendo cioè che la clausola si attagliava al caso di specie), omettendo di argomentare in merito all’interpretazione della clausola, così come richiesto invece con il gravame, e sottraendosi in tal modo all’obbligo di rispondere al motivo di appello ed a quello di motivare la propria sentenza.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che riveste carattere decisivo, si duole che la Corte territoriale non abbia preso in esame il fatto storico in sè all’origine della causa di merito, ossia l’attività in ipotesi dannosa svolta dall’architetto C..

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez. unite 8053/2014); nella specie la Corte territoriale, affermando che l’esclusione dell’operatività della polizza assicurativa prevista dalla clausola di cui all’art. 3, lett. L) delle condizioni particolari di polizza (secondo cui l’assicurazione in oggetto “non comprende i danni subiti dalle opere in costruzione o costruite e dalle cose/opere sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori”) “può attagliarsi al caso di specie”, non fa in alcun modo comprendere la “ratio decidendi” dell’impugnata decisione, non rispondendo in alcun modo alle specifiche critiche espressamente formulate sul punto dall’appellante (e su riportate in sintesi nella parte espositiva della presente sentenza) e non chiarendo in alcun modo perchè, a suo parere, l’evento dannoso in questione fosse da ricondurre ad una delle cause di esclusione della copertura assicurativa di cui alla menzionata clausola, a nulla rilevando, ai fini dell’operatività nel caso in esame della polizza in questione, la pacifica circostanza che nella fattispecie in esame non si vertesse in ipotesi di rovina totale o parziale delle opere stesse.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; va quindi cassata l’impugnata sentenza relativamente al motivo accolto, e rinviato, per nuova decisione, alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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