Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29724 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12050/2009 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato DI RENZO

ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati BOTTOLI Rita,

AMBROSETTI GERARDO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

LATTANTI RIVELLESE & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli

avvocati

RIVELLESE Nicola, CIPELLETTI DANIELA giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2008 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 05/06/2008; R.G.N. 108/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 giugno 2008 il Tribunale di Varese rigettava l’opposizione di S.G. all’esecuzione preannunciatagli da R.V. sulle seguenti considerazioni: 1) l’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli e della moglie, stabilito in sentenza, rispetto alle misure attribuite in via provvisoria, e con il riconoscimento della rivalutazione monetaria, retroagiva al momento del deposito della domanda di separazione poichè le condizioni economiche delle parti avevano avuto pieno accertamento nel corso del giudizio; 2) essendo l’obbligo pecuniario stabilito a scadenza certa, erano dovuti gli interessi legali.

Ricorre per cassazione S.G. cui resiste R. V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione dell’art. 708 c.p.c. (nella formulazione precedente alla riforma sancita dalla L. n. 80 del 2005) e art. 189 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e conclude: “accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 708 c.p.c. (nella formulazione precedente alla riforma sancita dalla L. n. 80 del 2005) e art. 189 disp. att. c.p.c. nella sentenza pronunciata dal giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso giudice legittima la retrodatazione al momento del deposito del ricorso per separazione dell’ammontare del contributo al mantenimento di moglie e figli statuito dal collegio in sentenza, nonostante per diverso importo fosse già stato disposto dal presidente del tribunale e del giudice istruttore, nel corso della causa di separazione, confermati dallo stesso collegio”.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui l’ammontare dell’assegno di mantenimento liquidato a favore del coniuge e dei figli con sentenza – il cui diritto a percepirlo affermato in sede di attribuzione provvisoria è in tal modo confermato nell’an – decorre dalla data della domanda se dall’istruttoria svolta è accertato che già a quella data sussistevano le stesse condizioni economiche successivamente acclarate, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 21087 del 2004).

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione degli artt. 1224 e 1219 c.c. e artt. 155 – 156 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione degli artt. 1224 e 1219 c.c., nella sentenza pronunciata dal giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso giudice legittima la pretesa di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso di separazione su somme statuite dal collegio con sentenza”.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la sentenza impugnata si è limitata ad accertare che il riconoscimento della rivalutazione annuale degli assegni secondo gli indici ISTAT, e la decorrenza degli interessi legali dalla scadenza del relativo obbligo (Cass. 3336 del 2007) – e cioè dal giorno cinque di ogni mese – sono contenuti nel titolo esecutivo e pertanto, nei limiti dei corrispondenti conteggi, ha respinto l’opposizione.

Concludendo il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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