Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29724 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7297-2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA

PIA, 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n R.G 1673/2017 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA,

del 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto emesso dal Giudice di pace di Ravenna, depositato il 24 gennaio 2018, che ha rigettato il ricorso del richiedente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna in data 17 ottobre 2017;

il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i tre motivi di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,13 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia tenuto conto della circostanze che il richiedente risiedeva da tempo in Italia, si era progressivamente inserito nel tessuto sociale, avendo ivi trovato anche un’occupazione in qualità di colf, e che nel suo Paese (Nigeria) vi era una grave situazione di compromissione di diritti umani, tale da vietare l’espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19;

Ritenuto che: nelle ipotesi di espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ovvero si trattenga nel medesimo senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), il decreto di espulsione costituisca un atto a carattere vincolato – salvo il caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – la cui adozione non richiede dunque l’accertamento e la valutazione da parte del Prefetto della ricorrenza di ulteriori ragioni giustificative dell’adozione della misura; al riguardo, debbano – per vero – considerarsi irrilevanti le circostanze che lo straniero abbia reperito occupazione e dimora nel territorio italiano e che ivi svolga un’attività lavorativa, essendo il lavoro consentito esclusivamente agli stranieri muniti di permesso di soggiorno (Cass., 25/02/2004, n. 3746; Cass., 24/03/2006, n. 6670; Cass., 05/05/2016, n. 8984);

Rilevato che: nel caso concreto, il Giudice di pace ha accertato che il ricorrente era entrato illegalmente in Italia, che il medesimo aveva richiesto il riconoscimento della protezione internazionale in data 17 settembre 2015, che gli era stata negato, sia dalla Commissione territoriale di Cagliari, sia dal Tribunale di Cagliari, con pronuncia non impugnata dal richiedente, talchè non era stato rinnovato al medesimo il permesso provvisorio di soggiorno, scaduto il 21 maggio 2017, concessogli nelle more della decisione sulla domanda di protezione internazionale;

Considerato che: in conseguenza di quanto suesposto, non giovi al ricorrente neppure invocare il divieto di espulsione per ragioni umanitarie e di violazione dei diritti umani, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19;

invero, il mancato esperimento dei mezzi d’impugnazione avverso il diniego di riconoscimento dello “status” di rifugiato comporta che, in sede di opposizione al conseguente provvedimento di espulsione, possono essere dedotti esclusivamente fatti persecutori nuovi e diversi, non esaminati nella fase del riconoscimento del diritto allo

“status” o alla protezione umanitaria, che siano specificamente fatti valere come sopravvenute ragioni di divieto di espulsione ai sensi D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, (Cass., 12/09/2012, n. 15296; Cass., 20/02/2013, n. 4230).

Ritenuto che: pertanto, il proposto ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato nel presente giudizio, ed escluso per legge nella specie il versamento del contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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